SENTENZA N.466
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni
Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 17 e 23 aprile 1990, depositati in
cancelleria il 23 e 26 aprile successivi, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16
febbraio 1990, recante <Direttive alle Regioni in materia di riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale>,
ed iscritti ai nn. 12 e 13 del registro conflitti
1990.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990
il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per
Ritenuto in fatto
1.- Con sentenza
n. 396 del 1988 questa Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 nella
parte in cui non prevede che le "I.P.A.B.
regionali ed infraregionali possano continuare a
sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora
abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata", ha osservato che,
in assenza di un'apposita normativa, l'accertamento di tali requisiti può
avvenire anche in via amministrativa "sulla base dell'esercizio dei poteri
di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in
tenia di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche
private".
Al fine di coordinare l'esercizio di tali poteri, che atterrebbero ad una materia delegata alle regioni dall'art. 14 d.P.R. n. 616 del 1977, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con decreto 16 febbraio
Contro tale atto, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, con ricorsi
notificati rispettivamente in data 17 e 23 aprile 1990, hanno sollevato
conflitto di attribuzioni nel presupposto che le norme in esso contenute non disciplinerebbero
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ma, bensì,
l'accertamento della natura pubblica o privata delle I.P.A.B.,
una funzione cioé che, rientrando nell'ambito della
materia "beneficenza pubblica" - e secondo
2.- Ad avviso delle ricorrenti, il procedimento di valutazione delle caratteristiche strutturali ed organizzativi dell'I.P.A.B. al fine di verificare se la stessa possa essere
privatizzata, o se invece sussistano ragioni che ne giustifichino il
mantenimento quale istituzione pubblica, attenendo all'ambito dell'ordinamento
proprio del settore assistenziale, non avrebbe nulla a che vedere con il
successivo momento del riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato. Quest'ultimo, infatti, comporta una valutazione discrezionale degli
interessi perseguiti dall'ente alla luce delle finalità dell'ordinamento statuale, ed ha carattere costitutivo, mentre, la
qualificazione della natura giuridica dell'ente, richiedendo una semplice
verifica degli indici rivelatori del tipo di personalità effettivamente
posseduta, non comporta alcuna discrezionalità, ed ha carattere accertativo.
Osserva in particolare
Qualora, poi, al di là dell'autoqualificazione
formale dell'atto si volesse ritenere che lo stesso costituisca espressione
della funzione di indirizzo e coordinamento, entrambe le regioni sostengono che
si tratterebbe di un potere esercitato in assenza di un'apposita previsione
legislativa e, quindi, in violazione del principio di legalità, non essendo
possibile rinvenire il necessario fondamento normativo della funzione nella sentenza n. 396 del
1988, che si é limitata ad indicare come semplici "punti di
riferimento" l'art. 17 del d.P.R. 19 giugno
1979, n. 348 e l'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986,
contenenti, peraltro, discipline fra loro notevolmente differenti.
Ad avviso delle ricorrenti, inoltre, la disciplina contenuta nel decreto
16 febbraio 1990 violerebbe i principi generali della legislazione statale in materia desumibili - secondo la predetta sentenza n. 396 del
1988 - dall'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, con cui
si porrebbe in totale contrasto, e dall'art. 17 del d.P.R.
19 giugno 1979, n. 348, di cui modificherebbe i criteri. Significative,
a quest'ultimo riguardo, sarebbero le differenze attinenti agli elementi di
ognuno dei tre caratteri (associativo, di istituzione promossa ed amministrata
da privati, e di ispirazione religiosa) alternativamente richiesti, da entrambe
le normative, per il riconoscimento della natura privata di una I.P.A.B.
La disciplina contenuta nel decreto impugnato che invece di integrare e
specificare i criteri stabiliti nella legislazione vigente illegittimamente li
altera, creerebbe altresì, secondo
3.- Ulteriori censure sono state poi formulate
dalla Regione Toscana, ad avviso della quale, la determinazione di indici di
riconoscibilità con valore tassativo e vincolante e non semplicemente
"tendenziale" della natura privata delle I.P.A.B.
equivalendo, in negativo, ai criteri di riconoscimento delle I.P.A.B. pubbliche, inciderebbe sulla stessa individuazione
dell'ambito e delle modalità di esplicazione delle funzioni in materia di
assistenza e beneficenza, cosi violando l'autonomia della regione dal momento
che la vincolerebbe ad una serie di criteri posti da una fonte diversa dalla
legge.
Analoga violazione si riscontrerebbe, anche per quanto concerne la
materia degli "enti amministrativi dipendenti dalle regioni" in ordine alla quale l'art. 12 del d.P.R.
n. 616 del
Peraltro, secondo la ricorrente, anche ammettendo che la normativa
censurata attenga a funzioni delegate, poichè si
tratterebbe comunque di funzioni che costituiscono un'integrazione necessaria
delle competenze proprie della regione, lo Stato non potrebbe emanare direttiva
dettagliate e vincolanti, in quanto, in questo caso, la limitazione delle
competenze delegate, come già ritenuto da questa Corte (sent. n. 559 del
1988), finirebbe "per impedire o contraddire quell'esercizio organico
che si é voluto garantire alle funzioni proprie delle regioni".
Osserva, infine,
4.- Nel giudizio promosso dalla Regione Toscana
ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato rilevando anzitutto
che proprio questa Corte, nella sentenza n. 396 dei
1988, ha affermato che la potestà di disciplinare l'accertamento
dell'eventuale natura privata delle I.P.A.B. spetta
allo Stato e che, a tal fine, lo stesso avrebbe quindi utilizzato il solo
strumento offertogli dal vigente ordinamento, cioé le
direttiva di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977.
L'interveniente, osservando che le I.P.A.B.
sono organismi diversi dagli enti amministrativi dipendenti dalla regione, per
cui la loro normativa non potrebbe interferire con le competenze regionali, ha
negato la possibilità di distinguere il momento dell'accertamento della natura
giuridica da quello di cui all'art. 12 del codice
civile attributivo della personalità giuridica, in quest'ultimo, infatti,
secondo un'interpretazione ampia ormai ammessa, può comprendersi anche la
trasformazione delle persone giuridiche pubbliche in private.
D'altra parte, poichè il riconoscimento della
personalità di diritto privato presuppone la verifica
di talune condizioni di compatibilità con l'ordinamento vigente e di
fattibilità delle forme di beneficenza proposte, non può dubitarsi
che i tre caratteri (associativo, di istituzione promossa ed amministrata da
privati, e di ispirazione religiosa) presi in considerazione dalla direttiva
impugnata attengano agli elementi costitutivi della nuova persona giuridica e
non già alla materia "beneficenza pubblica".
Considerato in diritto
1.-Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno
sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 1990 recante <Direttiva alle
regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere
regionale ed infraregionale>.
Si sostiene sostanzialmente dalle ricorrenti, con censure in parte simili,
che l'atto impugnato sarebbe invasivo di competenze regionali, perchè l'attribuzione della qualifica di persona giuridica
privata alle I.P.A.B. che ne abbiano i requisiti,
rientrando fra le funzioni trasferite- in quanto
attinente alla materia della beneficenza pubblica e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione e non alle funzioni delegate dall'art 14 del d.P.R. n. 616 del
Trattandosi, perciò, di funzioni trasferite, qualora, nonostante l'autoqualificazione della direttiva, l'atto impugnato
dovesse invece ritenersi sostanzialmente emanato nell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, esso sarebbe ugualmente lesivo
delle sfere regionali, perchè adottato in assenza di
espressa previsione legislativa, destinato a valere soltanto per alcune regioni
e contenente una disciplina oltremodo specifica e dettagliata. Ma anche ad ammettere,
come sostiene
L'atto impugnato violerebbe comunque i criteri desumibili dalla
legislazione vigente, individuabili - secondo quanto affermato dalla sentenza
di questa Corte n.
396 del 1988 nella legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 e nelle
norme di attuazione dello Statuto della Sardegna (d.P.R. n. 348 del 1979), nonchè
il principio generale in base al quale gli indici rivelatori del carattere
pubblico o privato di un ente hanno valore solo tendenziale e non vincolante.
Si sostiene infine la violazione dell'art. 3 della
Costituzione in quanto, derogandosi ai criteri contenuti nel d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, si determinerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa ivi prevista
per
2. - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi in quanto con i due ricorsi è stato impugnato il medesimo
atto in termini sostanzialmente analoghi.
3. - I ricorsi sono infondati.
É opportuno premettere che, come già si è avuto modo di accennare e come risulta dalla stessa narrativa del decreto impugnato, questo
è stato espressamente emanato in conseguenza della sentenza n. 396 del
1988 di questa Corte che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non
prevede che le I.P.A.B. regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la
personalità giuridica di diritto privato qualora ne abbiano i requisiti. Si era
osservato nella pronuncia che, anche in mancanza di apposita
normativa organica che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per
l'accertamento della natura privata delle I.P.A.B.,
la possibilità di far conseguire la qualificazione privatistica a quegli enti
che fossero a ciò interessati sono offerte non solo dalla via dell'accertamento
giudiziale (come era avvenuto nel relativo giudizio a quo) ma anche dalla
<trasformazione in via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri
di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema
di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche
private>, soggiungendosi che al riguardo potessero costituire utili
<punti di riferimento>, in quanto espressione di principi generali insiti
nell'ordinamento, alcune indicazioni desumibili dalle norme di attuazione dello
Statuto speciale per
Va poi rilevato che dalle premesse dell'impugnato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri risulta espressamente che
con esso si è inteso esercitare il potere di direttiva previsto dal terzo comma
dell'art. 4 del d.P.R. n. 616 del
Ciò premesso, non può essere condiviso l'assunto, comune ad entrambi i ricorsi, secondo cui il potere di direttiva
non poteva essere esercitato, essendosi al di fuori delle funzioni delegate di
cui all'art. 14 del d.P.R. n. 616, disposizione che
riguarderebbe la sola fase del riconoscimento della personalità giuridica di
cui le I.P.A.B. sono già dotate. Questa tesi muove da
una interpretazione riduttiva del citato art. 14, non
consentita dalla sua portata effettiva tesa a determinare l'oggetto della
delega non tanto e non solo in riferimento alla fase del riconoscimento, bensì,
più in generale, in relazione all'esercizio di tutte le funzioni amministrative
degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche
di cui all'art. 12 del codice civile, operanti esclusivamente nelle materie di
competenza regionale.
Appare, difatti, evidente che l'espressione <di cui> all'art. 12 del codice civile>, è utilizzata per individuare la
categoria delle persone giuridiche che da tale articolo del codice civile
ricevono primaria identificazione, e non già per operare un rinvio alla sola
fase del riconoscimento.
Da ciò discende che l'esercizio di tutte le funzioni concernenti
le persone giuridiche private esercitate o esercitabili dagli organi
centrali e periferici dello Stato rientrano nell'ambito di quelle delegate alle
regioni, ivi comprese quelle concernenti tutte le altre vicende che,
modificando le situazioni di fatto e di diritto collegate a tale
riconoscimento, incidano sulla sua portata e sui suoi effetti.
Tale è appunto il caso della vicenda costituita dal mutamento della
qualifica di dette istituzioni da pubbliche a private, cioè, di una modifica
dello status, reso possibile dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sotto la cui
vigenza, fino all'avvento della Costituzione repubblicana (art. 38, ultimo
comma), il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni di
beneficenza, dette anche <opere pie>, ivi comprese quelle che avessero
intrinseco carattere privato, comportava necessariamente l'attribuzione della
qualifica di ente pubblico secondo l'opinione pacifica della dottrina e della
giurisprudenza che aveva poi trovato un preciso referente normativo nel regio-
decreto n. 2841 del 1923 espressamente indicativo di tale carattere.
É vero perciò quanto si sostiene dalle ricorrenti, secondo cui <la
persona giuridica, .... esiste già e dunque non
occorre svolgere alcuna valutazione circa l'opportunità dell'ingresso di un
nuovo soggetto giuridico nell'ordinamento o circa la convenienza di trasformare
un ente, già pubblico, in struttura privata>. Ma se è esatto, come le stesse
regioni ricorrenti assumono, che l'operazione di mutamento della qualifica non
comporta apprezzamenti di natura discrezionale avente quel carattere
costitutivo tipico dell'atto di riconoscimento, è pur vero che si è in presenza di una vicenda modificativa ad esso strettamente
collegata e finalizzata in ragione degli effetti che è destinata a produrre nel
regime giuridico dell'ente. Pertanto, proprio perchè
si tratta di verificare la sussistenza di requisiti obbiettivamente
riscontrabili, le attività dirette a prendere atto della natura giuridica
dell'istituzione, se compiute in via amministrativa, come suggerito dalla sentenza n. 396 del
1988, rientrano a pieno titolo nelle funzioni delegate dall'art. 14 del d.P.R. n. 616 e non già in
quelle trasferite dall'art. 22 dello stesso decreto nella materia della
beneficenza pubblica.
Tali attività hanno difatti come oggetto diretto ed
immediato una vicenda che attiene al modo di essere della personalità giuridica
dell'istituzione, incidendo solo indirettamente nella materia della beneficenza
pubblica che ne costituisce, dunque, l'ambito di operatività, ai sensi del
citato art. 14.
4. - Le considerazioni per ultimo formulate tolgono altresì valore
all'argomento, che sembra essere sostenuto dalle regioni ricorrenti, secondo
cui il carattere non discrezionale dell'attività qualificatoria
delle istituzioni in parola come enti privati, denoterebbe-a
differenza delle funzioni attinenti al riconoscimento in senso proprio della
personalità giuridica, implicante valutazione di opportunità e convenienza-la
loro appartenenza al novero delle funzioni trasferite, a causa della
diminuzione di soggetti che, prendendosi atto del mutamento della natura da
pubblica in privata, si produce nel tessuto sociale ed
organizzativo attinente alla materia della beneficenza pubblica.
Al riguardo osserva
D'altronde, che il riflesso nella materia dell'assistenza sia solo
indiretto risulta anche dalla circostanza che, secondo
quanto già espressamente ritenuto possibile dalla predetta sentenza e come le
regioni ricorrenti non contestano, a tale nuova qualificazione degli enti in
parola può egualmente pervenirsi attraverso verifica da parte del giudice
ordinario, sia mediante accertamento in via principale sia addirittura mediante
ricognizione in via incidentale, dei requisiti ritenuti sufficienti ai fini
della qualificazione privatistica dell'ente.
5. -
A tale scopo, la direttiva governativa ha ritenuto di stimolare
l'esercizio del potere delegato da parte delle regioni in tema di funzioni
concernenti le persone giuridiche private. In questo quadro, pur trattandosi di
delega c.d. devolutiva o traslativa (sentenza n. 559 del
1988), deve escludersi che, nell'elencare i criteri da seguirsi per
l'attribuzione in via amministrativa della qualifica privata alle I.P.A.B. che ne facciano richiesta, il Governo abbia
ecceduto dai limiti imposti dalla natura traslativa della delega.
Al riguardo si devono difatti considerare le peculiarità, già messe in evidenza, dell'attività volta a verificare la sussistenza
dei requisiti del carattere privato dell'istituzione, attività da cui, come le
stesse regioni ricorrenti asseriscono, sia pur per pervenire a conclusioni
opposte, esula ogni apprezzamento discrezionale. Non possono perciò valere quei
limiti, indicati, nella già richiamata sentenza n. 559 del
1988, come propri delle direttive volte a regolare l'esercizio, da parte
delle regioni, di potestà discrezionali derivanti da deleghe c.d. traslative o
devolutive, essendosi in presenza di un'attività di
verifica per sua natura vincolata.
Nell'emanare la direttiva impugnata, il Governo ha individuato dei
criteri assumendo, secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 396 del
1988 di questa Corte, come <punti di riferimento> alcuni degli esempi
normativi richiamati dalla sentenza stessa.
Trattandosi di direttiva volta a regolare l'attività di verifica della
sussistenza di certi presupposti obbiettivi e non
implicante valutazioni discrezionali, non può perciò ritenersi che- indicandosi
specificatamente i presupposti in presenza dei quali, al di fuori di un
accertamento giudiziale, possa pervenirsi alla ricognizione del carattere
privato dell'ente-si sia ecceduto dai limiti consentiti per direttive del
genere.
6. - Nè, - per negare che la verifica della
natura giuridica delle I.P.A.B. rientri nell'ambito
delle funzioni delegate ed affermare invece che si
tratti di funzioni trasferite -, può seguirsi la tesi, secondo cui le I.P.A.B. apparterrebbero alla categoria degli enti
dipendenti dalle regioni, in quanto operanti nel settore dell'assistenza e
della beneficenza pubblica.
Che non si sia in presenza di enti appartenenti
a tale categoria si desume in primo luogo dalla sentenza n. 173 del
1981 di questa Corte con cui è stata dichiarata l 'illegittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 5, del d.P.R. n.
616 (che prevedeva la soppressione delle I.P.A.B. infraregionali) muovendo dalla considerazione che tale
soppressione esulava dalle previsioni della legge di delega n. 382 del 1975,
proprio in ragione dello <spessore storico> di dette istituzioni,
determinante una peculiare categoria di enti con caratteristiche tali da
sottrarle - in virtù dell'art. 38 della Costituzione, che sancisce il principio
della libertà della assistenza privata -, alle funzioni connesse alle operazioni
di trasferimento alle regioni.
D'altra parte, già prima di tale pronuncia, l'interpretazione dell'art.
13 d.P.R. n. 616 del 1977 - che attribuisce
espressamente alle regioni le funzioni concernenti <l'istituzione, i
controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali
operanti nelle materie di cui al presente decreto>, così equiparando quest'ultimi, ai limitati fini del trasferimento delle
funzioni, agli enti amministrativi strumentali dipendenti dalla regione-non
poteva prescindere da una lettura sistematica dell'intero decreto delegato. A1
riguardo, se si considerano gli effetti dell'attività in questione, diretta ad
accertare l'eventuale natura privata dell'istituzione al fine di sottrarla al
regime pubblicistico della legge Crispi, non si può
non rilevare che il legislatore delegato aveva escluso il potere regionale di
disporre in ordine all'esistenza delle I.P.A.B., dettando all'uopo apposita disciplina contenuta
nell'art. 25 del decreto di trasferimento. E la dichiarata illegittimità
costituzionale di tale disposizione si fondò, come si è visto,
sulla riscontrata mancanza di un'espressa norma statale di delega, ritenuta
necessaria, non tanto a superare l'esigenza di trasferire alle regioni le
funzioni concernenti gli enti locali operanti nelle materie di loro competenza,
quanto piuttosto ad incidere sul peculiare regime giuridico delle I.P.A.B. la cui soppressione avrebbe richiesto <da parte
del legislatore delegante un'indicazione in termini non equivoci del thema transferendum>.
Se, dunque, il legislatore delegato aveva comunque escluso che le
regioni, per alcune categorie di enti, fra le quali le I.P.A.B.,
potessero esercitare i poteri di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, ed in particolare quello di
disporre dell'esistenza dell'ente, dettando al riguardo una specifica disciplina-per la cui attuazione l'intervento regionale era
previsto nella sola ipotesi di mancata emanazione della legge statale di
riforma generale dell'assistenza (art. 25 comma 7 d.P.R.
616, anch'esso dichiarato illegittimo dalla sent. n. 173 del
1981)-anche l'attività di ricognizione dell'eventuale natura privata
dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, non può ritenersi
ricompresa nelle materie trasferite.
Tale attività, difatti, incidendo sul modo di essere di tali istituzioni,
si sottrae alla sfera di funzioni che in base al citato art. 13
le regioni esercitano sugli enti locali operanti nelle materie trasferite e
rientra invece nell'ambito delle competenze delegate di cui al successivo art.
14, costituendo - come si è già detto - una vicenda strettamente collegata al
riconoscimento della personalità giuridica.
7. -In ordine alla denunciata violazione dei principi generali della
legislazione statale nella materia, quali desumibili dalle norme di attuazione
dello Statuto speciale per
8. -Prive di fondamento sono anche le censure attinenti, l'una alla
violazione dell'art. 3 della Costituzione, perchè l'atto impugnato porrebbe una disciplina diversa
rispetto a quella prevista per
Relativamente alla prima delle censure suddette,
va infatti rilevato che le richiamate norme di attuazione dello Statuto
speciale per
Per quanto attiene all'altra censura, si deve osservare che le già
evidenziate peculiarità della presente funzione delegata (vedi precedente punto
5) giustificano, per un'ovvia esigenza di uniformità, la specifica
individuazione degli indici di riconoscimento della
natura pubblica o privata di un ente.
D'altronde la direttiva, nel determinare tali indici, ha pienamente
rispettato quello che è l'aspetto qualificante degli stessi e cioé il loro valore sintomatico, perchè
ha richiesto la sussistenza congiunta di più elementi rivelatori che spetta
alla regione di verificare in concreto.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara che spettava allo Stato il potere di
emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990
(Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza a carattere regionale ed infraregionale)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 45 del 23 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 16/10/90.