Ordinanza n. 450 del 1990

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ORDINANZA N.450

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Inzillo Salvatore ed altra, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono al giudice di disporre d'ufficio perizia solo nell'ipotesi d'infermità mentale sopravvenuta al fatto ed escludono che il medesimo, nel corso dell'udienza preliminare, possa disporre perizia al fine di accertare lo stato d'infermità di mente degli imputati;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito (sul quale peraltro la Corte si è già pronunciata rimarcando la sostanziale diversità delle situazioni poste a raffronto: v. sentt. n. 23 e n. 127 del 1979), il provvedimento di rimessione è del tutto carente in ordine agli elementi indispensabili per apprezzare la rilevanza della questione nel giudizio a quo;

che inoltre il giudice rimettente ha ignorato del tutto la possibilità di accertare l'eventuale difetto d'imputabilità dell'imputato mediante il meccanismo d'integrazione probatoria previsto dall'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale (<temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni>), di guisa che la questione risulta proposta solo in via astratta e meramente eventuale;

che quindi la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/10/90.