SENTENZA
N. 23
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 2 agosto 1975 dal giudice istruttore del
tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di Chizio Emilia,
iscritta al n.421 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
Chizio
Emilia, imputata, in stato di carcerazione preventiva, del delitto di omicidio
aggravato in danno del proprio marito Sirena Ettore, rendeva, nel corso
dell'istruttoria formale avanti al giudice istruttore del tribunale di Venezia,
ampia confessione.
Eseguita
perizia psichiatrica, risultava che la Chizio, al momento del fatto, era in
stato di totale incapacità di intendere e di volere e che tale infermità
perdurava nel corso del procedimento.
Con ordinanza
in data 2 agosto 1975, il giudice istruttore, rilevato che la confessione dell'imputata
aveva costituito l'elemento probatorio decisivo ai fini dell'emissione del
provvedimento restrittivo della libertà personale (prima di tale atto, infatti,
la realtà processuale aveva consentito di individuare a carico della prevenuta
l'esistenza di meri sospetti) e che tale confessione era stata resa dalla
Chizio in stato di totale incapacità di intendere e di volere, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p. nella parte in cui,
secondo il costante indirizzo della Corte di cassazione, non consente la
sospensione del procedimento penale nei casi di incapacità di intendere e di
volere sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del
procedimento, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La violazione
del principio di eguaglianza viene denunciata dal giudice a quo in
quanto una identica situazione di fatto emergente durante il processo (quella
dell'infermo di mente nunc e quella dell'infermo di mente tunc et
nunc: incapacità, in entrambe le ipotesi, di comprendere convenientemente
le contestazioni e di replicare adeguatamente) viene diversamente regolata
dalla legge che consente solo nel caso di incapacità sopravvenuta la
sospensione del processo.
Il
trattamento differenziato non potrebbe, peraltro, trovare giustificazione in
ragioni di cautela processuale, prevedendo la disposizione di cui si denuncia
l'incostituzionalità sufficienti meccanismi cautelari nei confronti
dell'incapace, come il ricovero in un manicomio pubblico, anche giudiziario.
Al contrario,
mentre conseguenza di una pronuncia di proscioglimento per infermità di mente
é, nelle ipotesi previste dalla legge - e quindi, ineluttabilmente, nel caso di
specie - l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio
giudiziario, dall'applicazione dell'articolo 88 c.p.p. discende l'eventualità
del ricovero in un manicomio anche non giudiziario, conseguenza questa di
rilevante significato in relazione al diverso tipo di struttura e alla diversa
finalità dei due istituti.
Il contrasto
con l'art. 24 viene denunciato dal giudice a quo sul rilievo che il
proscioglimento dell'imputato per infermità di mente, con il conseguente
ricovero - nei casi previsti dalla legge - in manicomio giudiziario, potrebbe
costituire la conseguenza della valutazione di elementi probatori, come la
confessione, offerti dallo stesso imputato incapace, non posto in condizioni,
come tale, di apprestare una idonea difesa.
L'ordinanza,
debitamente comunicata e notificata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 306 del 19 novembre 1975.
É intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento depositato in data
26 novembre 1975, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione
sollevata.
L'Avvocatura
generale ha contestato la sussistenza delle denunciate illegittimità deducendo,
da un lato, la sostanziale identità di disciplina, almeno con riguardo agli
effetti sulla libertà personale tra l'infermità di mente sopravvenuta e quella
risalente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento (in
entrambi i casi il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico,
preferibilmente giudiziario) e, dall'altro, l'insussistenza, nel nostro diritto
positivo, di una protezione del diritto dell'imputato a dire il falso a proprio
favore, fermo restando il dovere del giudice di valutare - soprattutto in
presenza di un infermo di mente - l'attendibilità della confessione.
La parte
privata non si é costituita.
Considerato in diritto
1. - La Corte
é chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione
l'art. 88 c.p.p. nella parte in cui limita l'operatività della sospensione del
processo penale alla ipotesi di incapacità sopravvenuta dell'imputato,
escludendola nei casi in cui l'infermità psichica risalga al tempus commissi
delicti e perduri nel corso del procedimento.
Secondo il
giudice a quo il principio di eguaglianza sarebbe violato in quanto
l'infermo di mente tunc et nunc e l'infermo di mente soltanto nunc,
pur trovandosi, sul piano processuale, in condizioni identiche (in entrambi i
casi, infatti, il giudizio si svolgerebbe nei confronti di persona incapace di
intendere e di volere), riceverebbero un trattamento differenziato: nella prima
ipotesi il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento per
infermità di mente ed applicare, nei casi previsti dalla legge, le misure di
sicurezza; nella seconda, invece, disporre la sospensione del processo fino a
quando l'imputato non riacquisti la sanità mentale.
La disparità
di disciplina sarebbe ancor più ingiustificata in quanto la disposizione di cui
si denuncia l'illegittimità costituzionale, prevedendo, ove occorra, il
ricovero dell'incapace in un manicomio giudiziario, potrebbe egualmente
soddisfare le esigenze cautelari e terapeutiche dell'infermo di mente tunc
et nunc. L'art. 24 della Costituzione sarebbe vulnerato, invece, perché la
norma impugnata non consentirebbe all'infermo di mente tunc et nunc
l'esplicazione della necessaria autodifesa: il proscioglimento per difetto di
imputabilità ed il conseguente ricovero definitivo dell'incapace in un
manicomio giudiziario potrebbero infatti costituire la risultante di elementi
probatori (ad esempio: la confessione) offerti dallo stesso imputato, privato -
a causa delle sue condizioni mentali - della possibilità di difendersi
adeguatamente.
2. - Le
questioni non sono fondate.
Appare,
anzitutto, corretta l'interpretazione restrittiva della norma impugnata
proposta dal giudice a quo.
L'art. 88
c.p.p. contempla, infatti, esclusivamente la infermità di mente sopravvenuta
dell'imputato e non anche la infermità di mente sussistente al momento del
fatto e perdurante nel corso del procedimento: la diversità di disciplina,
riservata, nel sistema della legge, alle due situazioni, risulta, oltre che
dalla stessa rubrica della disposizione denunciata (infermità di mente
sopravvenuta dell'imputato), dalla espressa esclusione della sospensione del
processo nei casi in cui il giudice debba pronunciare sentenza di
proscioglimento (compresa, quindi, quella per incapacità di intendere e di
volere); inoltre, lo stesso art. 88, rinviando all'art. 258 c.p.p. la
regolamentazione dei provvedimenti provvisori concernenti gli infermi di mente tunc,
preclude l'applicabilità a questi ultimi delle misure cautelari dettate per il
caso di sospensione del processo.
L'indicata
diversità di disciplina non appare, tuttavia, in contrasto né con l'art. 3, né
con l'art. 24 della Costituzione.
3. - Non
sussiste violazione del principio di eguaglianza.
La
sospensione del processo, nell'ipotesi prevista dall'articolo 88 c.p.p., si
rivela strumento indispensabile al fine di evitare che una persona, sana di
mente al tempas commissi delicli, venga sottoposta, malgrado il suo
attuale stato di incapacità di intendere e di volere, ad un giudizio che
potrebbe chiudersi con una sentenza di condanna; appare invece costitutiva di
una ingiustificata stasi processuale nel caso di infermità di mente sussistente
al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento perché a una tale
condizione psichica del prevenuto dovrà necessariamente conseguire, salvo che
non ricorra l'applicazione di una formula più favorevole, una decisione di
proscioglimento per difetto di imputabilità.
Né
l'eventuale applicazione di misure restrittive della libertà personale, in
entrambi i casi, consente di assimilare le due situazioni, giacché mentre
nell'ipotesi prevista dall'art. 88 c.p.p. potrà essere irrogata, una volta
cessata la causa di sospensione, una pena, nella fattispecie denunciata dal
giudice a quo potrà derivare, nei casi previsti dalla legge (art. 222
c.p.), soltanto l'applicazione di una misura di sicurezza (ricovero in un
manicomio giudiziario).
La Corte, al
riguardo, ha già avuto occasione di affermare che il regime delle misure di
sicurezza diverge profondamente, nel sistema della legge, da quello della pena:
diversi sono, infatti i presupposti e le esigenze teleologiche che presiedono
alla irrogazione delle due misure, diversa la disciplina normativa.
Presupposto
delle misure di sicurezza é infatti la pericolosità sociale del soggetto cui
tali misure vengono applicate; a differenza delle pene, irrogate a seguito di
un giudizio di responsabilità, esse non attuano una funzione punitiva ma di
prevenzione e di difesa sociale (sentenza 167/72),
ed esplicano un compito curativo e precauzionale (sentenza 96/70).
Un tale
atteggiarsi delle misure in parola comporta una fondamentale conseguenza sul
piano della disciplina, che giustifica un trattamento normativo distinto e, per
molti versi, incompatibile con quello della pena: basti pensare - oltre che al
regime della norma impugnata - al sistema della durata minima del ricovero in
manicomio giudiziario ed al corrispondente potere del giudice (sentenza 110/1974)
di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il termine
corrispondente alla durata minima, ove sia accertata la cessazione dello stato
di pericolosità del prosciolto.
La diversità
delle situazioni ora esaminate fa ritenere, quindi, non irrazionale l'indicata
disciplina differenziata e consente di considerare non fondata la questione
prospettata dal giudice a quo in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
4. - Anche il
richiamo all'autodifesa ed al conseguente parametro costituzionale offerto
dall'art. 24 della Costituzione, benché più pertinente (l'art. 88 c.p.p.
circoscrive, infatti, l'operatività della sospensione al processo di merito,
escludendola nel giudizio di cassazione nel corso del quale non é contemplata
alcuna personale partecipazione dell'imputato), non é fondato.
Ed infatti la
paventata lesione dell'autodifesa che, secondo il giudice a quo,
potrebbe anche condurre ad atti di vero e proprio autolesionismo processuale,
come la confessione, determinata dallo stato mentale dell'imputato, non ha
ragione di prodursi.
La Corte ha
già avuto occasione di rilevare (sentenza 186/ 73)
come gli inconvenienti connessi all'eventuale carenza di una responsabile
valutazione, da parte dell'imputato, delle conseguenze del suo comportamento
processuale, trovino congruo rimedio nell'assistenza del difensore che, anche
se nominato d'ufficio, deve essere informato degli atti riguardanti il suo
assistito sì da poter espletare in modo pieno e completo l'attività a lui
demandata: non escluso l'esercizio della potestà di impugnare la decisione di
proscioglimento (sentenza
174/76).
Il giudice,
inoltre, dovrà sempre vagliare criticamente, secondo il suo libero
convincimento (art. 308 c.p.p.), la fondatezza delle dichiarazioni rese dall'incapace
di intendere e di volere (ed, in genere, il materiale probatorio da lui
offerto), assegnando ad esse un valore processuale direttamente sull'ordinato
alle condizioni psichiche dell'imputato.
L'idoneità
degli strumenti in parola ad assicurare una retta attuazione della autodifesa
emerge dal rilievo che - come si é detto - risultando l'imputato incapace di
intendere e di volere al momento del fatto, il procedimento non potrà mai
concludersi con una decisione di condanna: la valutazione della fattispecie
concreta compiuta dal giudice, in tal caso, resta circoscritta ad una pronuncia
di proscioglimento cui potrà conseguire l'applicazione della misura di
sicurezza, irrogata proprio in vista delle condizioni psichiche del prevenuto
al momento del commesso reato e quindi in funzione di un giudizio di non
responsabilità.
Una tale
disciplina non sarebbe invece sufficientemente adeguata a garantire il diritto
di difesa nei casi di infermità di mente sopravvenuta: in questa ipotesi,
infatti, poiché l'imputato non versava in stato di incapacità di intendere e di
volere al tempus commissi delicli, potrà essere pronunciata, all'esito
del giudizio, una sentenza di condanna con la conseguente applicazione della
pena.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p.
sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza
in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di Venezia.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.