Ordinanza n. 359 del 1990

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ORDINANZA N.359

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 241 e seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal Tribunale di Bergamo nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino ed altri, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Bergamo-con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino e altri - ha sollevato, in riferimento all 'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 241 segg. decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia a giudicare lo stesso magistrato-persona che ha già esercitato funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie.

Considerato che la questione sollevata è stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui motivazioni non emergono, nell'attuale ordinanza di rimessione, elementi di novità che possano ora indurre la Corte a diversa decisione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 241 segg. delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo con ordinanza 15 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20/07/90.