ORDINANZA N.180
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art.245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal Tribunale di Biella nel
procedimento penale a carico di Leardi Paolo, iscritta al n. 697 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,
prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo
1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 16 novembre 1989, il Tribunale di Biella
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.245 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988, testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271,
in riferimento all'art.3 della Costituzione e all'art.6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il
4 novembre 1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad
autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
che il Tribunale riferiva nell'ordinanza di un
procedimento instaurato dal Pretore nei confronti del segretario di un
sindacato bancario per il delitto di appropriazione indebita aggravata e
continuata, durante il quale, e prima del dibattimento, il Pretore aveva
disposto perizia contabile, e sequestro conservativo sui beni dell'imputato
fino alla concorrenza di Lit. centomilioni;
che nel provvedimento di sequestro il Pretore -
secondo l'assunto dell'imputato - avrebbe usato espressioni anticipatrici del
giudizio di merito, quali <l'accertata veridicità di quanto assunto dalla
costituita parte civile> e il <mancato attivarsi (dell'imputato stesso)
per il risarcimento del danno>;
che il sequestro veniva annullato dal Tribunale,
a seguito di reclamo dell'imputato, per insussistenza del pericolo di
pregiudizio nel ritardo, mentre poi, in vista dell'udienza dibattimentale
fissata per il 10 novembre
che il Tribunale, dichiarata inammissibile la
ricusazione, e mentre il procedimento principale veniva sospeso dallo stesso
Pretore ricusato, riteneva tuttavia di dovere pregiudizialmente sollevare
d'ufficio la già enunciata questione di legittimità costituzionale a causa
della rilevanza che essa avrebbe ai fini della procedura di ricusazione, sulla
quale lo stesso imputato avrebbe implicitamente sollevato la questione di
legittimità;
che, in proposito, il Tribunale richiama la sentenza n. 268 del
1986 di questa Corte, con la quale sarebbe già stata sostanzialmente
considerata l'illegittimità della denunziata situazione, anche se poi
che, difatti, il legislatore del nuovo codice ha
espressamente escluso la concentrazione, nella stessa persona fisica del
pretore, della fase istruttoria e di quella del giudizio, e l'art.34 prevede
espressamente l'incompatibilità del giudice che abbia esercitato nello stesso
processo funzioni di pubblico ministero (comma 3);
che, però, l'art.245 delle citate Disposizioni
transitorie non include, fra le norme d'immediata operatività, per i
procedimenti pretorili pervenuti alla fase del dibattimento, la norma di cui al
detto art.34;
che una siffatta situazione, oltre a porsi in
contrasto con il pure citato art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo, che esige un processo affidato ad un giudice imparziale,
violerebbe altresì apertamente l'art.3 della Costituzione per il quale
situazioni identiche debbono essere regolate nello stesso modo mentre, a causa
dell'esclusione dell'art.34 del codice di procedura penale dalle norme
immediatamente applicabili, per mesi, e forse per anni, gli imputati nei
processi pretorili in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice,
si vedranno negato il riconoscimento del diritto ad essere giudicati al
dibattimento da un magistrato diverso da quello che è intervenuto
nell'istruttoria e che attualmente è una vera e propria <parte>
processuale;
che è intervenuto, nel giudizio innanzi a questa
Corte, il Presi dente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non
fondata.
Considerato che il Tribunale dichiara di
sollevare d'ufficio la questione che l'imputato avrebbe implicitamente
eccepito, e ciò in quanto essa sarebbe rilevante <ai fini della decisione
sulla questione di ricusazione>;
che, in realtà, però, la ricusazione, per gli
stessi motivi indicati dall'imputato, è prevista anche dall'art.64, primo
comma, n. 6 del codice di procedura penale del 1930, che rimanda appunto ai
casi d'incompatibilità previsti dagli artt. 61 e 62, il primo dei quali, al
comma 3, prevede espressamente che non possa esercitarvi ufficio di giudice
chi, in un procedimento, ha esercitato, fra l'altro, la funzione di pubblico
ministero, esattamente come previsto dall'art.34, terzo comma, del codice
attualmente in vigore, di cui si lamenta la mancata inclusione nell'art.245
delle Disposizioni transitorie;
che, conseguentemente, non è propriamente a
causa di tale mancata inclusione che l'imputato dovrebbe sottostare allo stesso
giudice Pretore che ha compiuto atti dell'istruttoria, perchè
la sostanza dell'art.34 del codice di procedura penale vigente invocato
dall'imputato e dall'ordinanza, è tuttora presente nell'ordinamento applicabile
alla fattispecie, ma bensì in quanto l'art.389, ultimo comma, del codice di
procedura penale del 1930 prevede che <il Pretore, per i reati di sua
competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio
direttissimo o con decreto>;
che, peraltro, quest'ultima disposizione è fatta
salva, e il procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice
prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, e quindi con la
competenza dibattimentale dello stesso Pretore che ha condotto l'istruzione
sommaria, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art.241, di guisa
che la situazione lamentata dall'imputato e dall'ordinanza di rimessione si
verifica in forza del combinato disposto degli artt. 389, ultimo comma, codice
di procedura penale del 1930, e 241 delle Disposizioni transitorie approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271;
che, però, così precisati sul piano formale i
termini delle censure presentate dal Tribunale, la sostanza della questione
sollevata risulta, tuttavia, sempre la stessa, giacchè
ciò che si denunzia, in definitiva, è che - a causa delle disposizioni transitorie-si perpetui per i vecchi processi la presenza
nel giudizio dibattimentale di quello stesso Pretore che ha compiuto atti
d'istruttoria, e che si ritiene non possa essere imparziale, specie quando ha
già compiuto atti significativi, mentre il nuovo codice di procedura penale ha
eliminato per il regime ordinario siffatta anomalia istituendo presso le
Preture l'ufficio della Procura della Repubblica;
che, pertanto, la questione può essere decisa
nel merito;
che la doglianza, però, non può essere accolta
in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore valutare la sorte dei
processi in corso al momento dell'entrata in vigore di nuove norme processuali
e i limiti della loro applicabilità attraverso l'emanazione di disposizioni che
si chiamano <<transitorie> appunto per la loro temporanea applicazione
(vedi, per tutte, sentenze
n. 322 del 1985; n. 301 del 1986);
che, proprio nei processi in corso viene a
riscontrarsi quella situazione di provvisorietà che aveva giustificato, nelle
ricordate sentenze di questa Corte, la temporanea sopravvivenza di un sistema,
peraltro destinato a cessare per tutti i nuovi processi, sicchè
la questione dev'essere dichiarata manifestamente
infondata.
PER QUESTI MOTIVI
visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art.245 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato
con il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271), in riferimento agli artt. 3
della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata dal Presidente della
Repubblica in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955,
n. 848; questione sollevata dal Tribunale di Biella con ordinanza 16 novembre
1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 04/04/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 06/04/90.