SENTENZA N.348
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Piemonte riapprovata il
13 marzo 1990 dal Consiglio regionale avente per oggetto <Interventi per
l'informazione locale>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 29 marzo 1990, depositato in cancelleria il 3
aprile successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1990. Visto l'atto
di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990
il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per
il ricorrente, e l'avv. Ettore Prosperi per
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 29 marzo 1990 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare
l'illegittimità costituzionale - in relazione agli artt. 117 e 121 della
Costituzione - degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione
Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990 e recante "Interventi per
l'informazione locale".
Le disposizioni impugnate prevedono che
Il ricorrente impugna altresì il richiamato art. 10,
dove si individuano i destinatari degli interventi previsti dalla legge e si
stabiliscono alcuni criteri di periodicità, nonchè
gli artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma, dove si affida alla Giunta
regionale sia la deliberazione dei criteri e l'individuazione dei soggetti in
favore dei quali erogare i contributi previsti dallo stesso art. 4, sia
l'emanazione del bando per un premio giornalistico annuale per servizi
realizzati su mezzi di informazione locali.
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio afferma che la materia
dell'informazione stampata e radiotelevisiva si presenta estranea alle
previsioni dell'art. 117 Cost. e nessuna competenza legislativa possono avere riguardo ad essa le Regioni. La legge impugnata
sarebbe pertanto illegittima nella parte in cui, in funzione del valore del
pluralismo informativo, detta una disciplina di sostegno economico (incentivi,
agevolazioni, contributi) alle imprese operanti nel settore dell'informazione.
Aggiunge, il Presidente del Consiglio che, data l'inderogabilità del limite
costituzionale delle materie di cui all'art. 117 Cost., l'intervento regionale
nel settore informativo non potrebbe essere giustificato nè
dalla localizzazione in ambito regionale dell'impresa e della sua attività nè dall'ambiguo concetto di informazione
di carattere regionale Nel ricorso si sostiene inoltre che il pluralismo
dell'informazione in ambito locale non é che un aspetto del pluralismo
informativo interessante la comunità nazionale unitariamente considerata e come
tale non Potrebbe che formare oggetto e costituire obiettivo della disciplina
generale statuale dell'impresa e dell'attività di 'informazione per
l'attuazione dei valori sanciti dall'art. 21 Cost. Sarebbe pertanto da escludere,
in materia, una prevalenza dell'interesse regionale tale da giustificare
interventi legislativi della Regione anche solo integrativi o suppletivi
rispetto alla legislazione statale.
Conclusivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, sotto un
primo profilo, che venga dichiarata l'illegittimità,
per violazione dell'art. 117 Cost., delle disposizioni contenute nell'art.
Sotto un secondo profilo risulterebbero poi in
contrasto con l'art. 121 Cost. l'art. 4, ultimo comma, e l'art. 9, ultimo
comma, della legge in esame, in quanto affidano alla Giunta regionale
l'esercizio di una potestà regolamentare. Nel ricorso si sostiene a questo
proposito che la determinazione dei criteri secondo i quali procedere alla
concessione di contributi per l'acquisizione di strumenti tecnici nonchè l'individuazione dei soggetti beneficiari dei
contributi medesimi costituirebbero esplicazione di poteri di scelta ampiamente
discrezionali che si risolverebbero nella posizione di regole di attuazione delle generiche e meramente finalistiche previsioni della
legge. Del pari - sempre secondo
2.- Si é costituita in giudizio
In una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza di discussione
Afferma a questo proposito la resistente che la funzione informativa e
comunicativa risulta connessa all'esercizio dei
diritti propri della Regione quale persona giuridica e la sua regolamentazione
appare pienamente legittima ove riguardi l'esclusivo ambito di svolgimento
delle attività istituzionali regionali. Alla base del ricorso vi sarebbe perciò
un equivoco di fondo originato dalla confusione tra la
regolamentazione legittima di un'attività propria dell'ente in quanto persona
giuridica ed una presunta invasione della competenza statale a formulare i
principi fondamentali in tema di informazioni e comunicazione. In questa ottica, anche le incentivazioni economiche previste
dalla legge regionale dovrebbero essere correttamente considerate come un aiuto
ad attività che costituiscono mezzi per il raggiungimento delle finalità
proprie della Regione.
Infine, Per quanto attiene 1'ulteriore censura
formulata nei confronti degli arti. 4, ultimo comma, e
9, ultimo comma, in relazione all'art. 121 Cost.,
Considerato in diritto
1. -Con il ricorso in esame vengono impugnate,
in relazione agli artt. 117 e 121 Cost., alcune disposizioni della legge della
Regione Piemonte, riapprovata il 13 marzo 1990, recante <Interventi per
l'informazione locale>: legge mediante la quale
L'impugnativa proposta investe due profili.
Secondo un primo ordine di censure le disposizioni espresse negli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge in esame verrebbero a
violare l'art. 117 Cost., avendo la legge stessa previsto una serie di
interventi economici (contributi, agevolazioni, incentivi) a sostegno di
imprese locali operanti in un settore (informazione giornalistica e
radiotelevisiva) non compreso tra le materie elencate nell'art. 117 Cost. e
spettante, per il carattere nazionale degli interessi in gioco, esclusivamente
alla competenza statale.
Un secondo ordine di censure riguarda, invece, gli artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma, della stessa legge, con
riferimento all'art. 121 Cost., dal momento che le disposizioni in questione-ai fini della individuazione dei soggetti ammessi
ai contributi di cui all'art. 4 e della definizione del bando di concorso per
il premio giornalistico di cui all'art. 9- avrebbero indebitamente affidato
alla Giunta anzichè al Consiglio regionale
l'esercizio di competenze di natura regolamentare.
2. - La questione non è fondata.
Per quanto concerne l'asserita lesione dell'art. 117 Cost.,
l'osservazione preliminare da cui occorre muovere è che l'informazione attuata
attraverso i mezzi di comunicazione di massa (si tratti di stampa o di
radiotelevisione) è attività che-per il fatto di
collegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza
di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo)-non può
essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost.
L'informazione, nei suoi risvolti attivi e
passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime, infatti,
- al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo
Stato ed alle Regioni -una condizione preliminare (o, se vogliamo, un
presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o
locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma,
qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo
investito di competenze di natura politica non può, di conseguenza, pur nel
rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo
all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa. Questo impiego, per quanto
concerne le Regioni, quali soggetti costituzionali investiti di competenze sia
politiche che amministrative, si riferisce, in
particolare, a due aspetti: quello delle informazioni che
Sia l'uno che l'altro di tali profili si trovano
rispecchiati nelle norme che molti statuti regionali hanno dedicato al tema
dell'informazione, solitamente in connessione con quello della partecipazione
(cfr. artt. 5 e 62 Statuto Basilicata; 56 Statuto Calabria; 48 Statuto
Campania; 5 Statuto Emilia-Romagna; 4 Statuto Liguria; 5 e 54 Statuto
Lombardia; 32 Statuto Marche; 42 Statuto Molise; 4 Statuto Toscana; 11 Statuto
Umbria; 35 Statuto Veneto), ed emergono con particolare chiarezza nell'art. 8
dello Statuto piemontese, dove, mentre da una lato si richiama
<l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza
regionale> come presupposto della partecipazione, dall'altro si prevede
l'instaurazione di <rapporti permanenti con gli organi di informazione,
anche audiovisivi> e l'istituzione di <forme di comunicazione che
consentano alla comunità regionale di esprimere le proprie esigenze>.
3.-Ora, la legge regionale in esame, nelle norme che hanno formato
oggetto d'impugnativa, non si è distaccata dalla cornice statutaria appena
richiamata nè ha invaso sfere riservate alla
competenza esclusiva del legislatore nazionale.
L'insussistenza di sconfinamenti in sfere riservate alla competenza
statale può risultare, d'altro canto, convalidata anche dal fatto che alcuni degli interventi previsti nella legge impugnata
(e cioè quelli relativi al sostegno all'innovazione tecnologica di cui all'art.
6 e quelli concernenti il riuso di immobili industriali dismessi di cui
all'art. 7) si presentano come semplici specificazioni di discipline agevolative già da tempo operanti a livello regionale (ai
sensi delle leggi regionali 1o dicembre 1986, n. 56 e 9 marzo 1984, n. 17), mentre
la previsione di corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico
degli organi di informazione locale (di cui all 'art.
8) appare agevolmente riconducibile alla materia dell'istruzione professionale,
assegnata dall'art. 117 Cost. alla competenza regionale.
4.-Per quanto concerne, infine, le censure formulate con riferimento
all'art. 121 Cost., v'è solo da rilevare che nè l'art. 4, ultimo comma, nè
l'art. 9, ultimo comma, della legge impugnata, assegnano alla Giunta regionale
competenze di natura regolamentare. La previsione dei criteri e
l'individuazione dei soggetti (di cui all'art. 4,
ultimo comma), al pari del bando di concorso (di cui all'art. 9, ultimo comma),
concretano, infatti, una semplice attività amministrativa che, quand'anche si
manifesti attraverso formulazioni di carattere generale, non viene ad assumere
la natura di attività normativa riconducibile al novero delle fonti secondarie.
Nessuna lesione dell'art . 1 21 Cost
. conseguente ad un indebito spostamento di competenze dal Consiglio alla
Giunta regionale è stata pertanto operata mediante le norme impugnate.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti
degli artt. 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Piemonte
riapprovata il 13 marzo 1990, recante <Interventi per l'informazione
locale>, con riferimento agli artt. 117 e 121 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 11/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20/07/90.