SENTENZA
N. 94
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 13 del disegno
di legge n. 462/A del 29 aprile 1976 della Regione siciliana recante
"Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica
sull'attività della Regione", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, notificato il 7 maggio 1976, depositato in
cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1976.
Visto l'atto
di costituzione della Regione siciliana;
udito
nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
l'avv. Antonino Sansone per la Regione.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ricorso notificato il 7 maggio 1976 e depositato il 15 maggio 1976 il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 13 del disegno di
legge n. 462/A recante "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia
informazione democratica sull'attività della Regione", deducendo
l'incompetenza della Regione ad emanare norme in materia di informazione.
Secondo il
ricorrente, infatti, tale oggetto non può farsi rientrare in nessuna delle
sfere attribuite alla potestà legislativa regionale dagli artt. 14 e 17 dello
Statuto speciale alla cui elencazione deve essere riconosciuto carattere
tassativo. In particolare la materia dell'informazione esula anche dalla
previsione dell'art. 17, lett. i, che riguarda i servizi di prevalente
interesse regionale, poiché, sebbene la legge regionale intenda agevolare le
aziende editrici di giornali o periodici che abbiano sede nella Regione, incide
in un settore, l'informazione, attinente ad interessi generali che soltanto lo
Stato può tutelare e disciplinare con uniformità di criteri in tutto il
territorio nazionale.
2. - Si é
costituita in giudizio la Regione siciliana con deduzioni depositate il 1
giugno 1976 con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
Emergerebbe
chiaramente dal titolo e dalle varie disposizioni che il disegno di legge tende
ad incrementare l'attività editoriale limitatamente alle fonti di informazione
che riguardino la Regione e gli aspetti di interesse territoriale circoscritto,
senza investire la divulgazione di notizie su fatti di interesse nazionale.
L'iniziativa regionale, inoltre, non sarebbe censurabile neppure sotto il
diverso limite del rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali
disciplinanti la materia, poiché non sono in essa ravvisabili motivi di
contrasto con i criteri accolti nella legislazione statale.
La difesa
regionale fa presente, inoltre, che alcuni statuti delle regioni ordinarie
menzionano espressamente (art. 3 Statuto Lombardia, art. 4 Statuto Liguria,
art. 4 Statuto Toscana) tra le finalità dell'ente la cura e la promozione
dell'informazione.
Alla pubblica
udienza le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e
conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Della
legge approvata il 29 aprile 1974 dalla Assemblea regionale siciliana ed
intitolantesi "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione
democratica sull'attività della Regione", sono impugnate: A) le
disposizioni degli artt. 1, 2 e 3, che prevedono l'istituzione di un fondo di
3.000 milioni da destinare alle "aziende editrici di quotidiani
siciliani"(come tali dovendosi considerare, a norma del secondo comma
dell'art. 1, quelle aventi nell'isola la sede legale, la direzione ed amministrazione,
lo stabilimento tipografico), conferendo al Presidente della Regione, sentita
la Giunta regionale, il potere di erogarlo sulla base di un piano di
distribuzione compilato secondo i criteri di cui all'art. 3, tra i quali, al n.
1, é quello (riferito all'anno precedente) dei "servizi su fatti e
problemi di interesse dell'Autonomia e della Sicilia"; B) la disposizione
dell'art. 4, che prevede l'istituzione di altro fondo di 400 milioni, da
erogare con analoghe modalità a periodici editi in Sicilia e "a diffusione
regionale", secondo un piano redatto alla stregua di determinati criteri,
il primo dei quali, anche qui, ha riguardo ai "servizi di interesse
dell'Autonomia e della Sicilia"; C) gli artt. 5 e 6, che enunciano criteri
e condizioni aggiuntive per la concessione dei benefici, applicabili ad
entrambi i piani di distribuzione per quotidiani e periodici.
Sono
impugnate altresì le disposizioni (strettamente connesse con quelle testé
indicate) dell'art. 8, limitatamente alla competenza ad approvare i piani
predetti, attribuita al Consiglio regionale dell'informazione, istituito dal
precedente art. 7 (non impugnato) e dell'art. 13, limitatamente alle
autorizzazioni di spesa relativa all'attuazione dei richiamati artt. 1 e 3.
2. -
L'assunto del ricorso, secondo cui tale complesso di disposizioni avrebbe ad
oggetto la pubblica informazione, e cioè materia non rientrante in alcuna di
quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, é fondato.
Si deve
preliminarmente escludere, infatti, che la Regione abbia inteso valersi della
potestà legislativa primaria ad essa spettante in materia di "industria e
commercio, salva la disciplina dei rapporti privati" (art. 14, lett. d,
dello Statuto).
Certamente,
le imprese editrici di quotidiani e periodici, dal punto di vista della loro
struttura economico-giuridica, sono anche imprese industriali e commerciali; ma
la legge de qua, considerata nel suo contesto unitario (anche a voler
prescindere dal titolo, al quale, tuttavia, non potrebbe negarsi rilevanza ai
fini interpretativi) non é una qualsiasi legge di incentivazione, rivolta a
promuovere lo sviluppo di particolari attività industriali o commerciali
localizzate in Sicilia per il conseguimento di finalità di ordine economico e
sociale, ma appare univocamente determinata dall'intento di favorire la
diffusione di servizi giornalistici attinenti alla autonomia regionale, in
genere, ed alla Regione siciliana, in particolare.
3. - Ben si
comprende, perciò, come la difesa della Regione non abbia neppure tentato di
invocare a fondamento giustificativo della legge l'art. 14, lett. d, dello
Statuto, sostenendo invece che quel fondamento sarebbe da individuare nell'art.
17, lett. i, che alla Regione siciliana attribuisce competenza legislativa
(concorrente) in "tutte le altre materie che implicano servizi di
prevalente interesse regionale". Ed effettivamente, così l'intitolazione e
le sopra richiamate finalità generali della legge nel suo insieme, come lo
specifico contenuto delle singole sue disposizioni, di cui é questione nel
presente giudizio, conducono ad assumere a parametro del sindacato di
legittimità costituzionale che la Corte é chiamata ad esplicare la norma
statutaria testé ricordata.
Da un lato,
infatti, non é dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art.
21 Cost., un interesse generale della collettività all'informazione (sent. n. 105 del
1972; sent.
n. 225 del 1974), di tal che i grandi mezzi di diffusione del pensiero
(nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto
suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle
democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di
pubblico interesse; d'altro lato, dal raffronto testuale della lett. i
dell'art. 17 dello Statuto siciliano con la lett. h, che immediatamente la
precede, risulta che i "servizi" di cui in quella si parla sono cosa
diversa dai "servizi pubblici", nel senso, tradizionalmente accolto,
di servizi prestati direttamente o indirettamente da soggetti pubblici, che
sono precisamente quelli previsti, invece, nella lett. h, con specifico
riferimento, infatti, alla loro "assunzione".
4. - Ciò
premesso, deve peraltro rilevarsi che tutte le potestà legislative di cui
all'art. 17 sono finalizzate allo scopo "di soddisfare alle condizioni
particolari ed agli interessi propri della Regione", e che tale clausola
generale risulta poi riaffermata e specificata dalla lett. i, che subordina la
competenza della Regione al "prevalente interesse regionale" dei
servizi relativi alle materie ivi genericamente indicate. Ed é appena il caso
di avvertire che l'interesse che viene qui in considerazione é da riferire alla
collettività regionale, e non all'ente Regione, come soggetto giuridico.
Ora, per
quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente articolarsi e
diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di notizie e
commenti, é comunque da escludere in materia una prevalenza dell'interesse
regionale, inteso nel senso cui si é testé accennato, che possa giustificare
interventi legislativi della Regione, non importa se integrativi o suppletivi
rispetto alla legislazione statale.
Né quella
prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale" delle
pubblicazioni cui la legge si riferisce, perché sono connaturate alla stampa,
quotidiana e periodica, la diffusione e circolazione, attuali o potenziali,
nell'intero territorio nazionale, ed anche oltre i confini di questo, senza che
a ciò faccia ostacolo, per i quotidiani, la localizzazione della loro sede
legale e tecnico-organizzativa nella Regione (così come previsto nell'art. 1
della legge impugnata) ovvero, per i periodici, la circostanza che, per la
tiratura limitata o per la specifica impostazione programmatica o per qualsiasi
altro motivo, essi si configurino, secondo la dizione dell'art. 4, come "a
diffusione regionale": che rimane pur sempre un dato relativo e di incerta
determinazione, oltre che contingente e suscettibile di mutare nel tempo.
Ulteriore
argomento, che induce a ritenere riservata allo Stato la legislazione in
materia, si trae considerando la particolare delicatezza della stessa, nella
quale confluiscono esigenze diverse, (che, al limite, potrebbero anche essere
tra loro contrastanti) che sempre devono essere rapportate al fondamentale
principio di libertà di manifestazione del pensiero, il quale, come fu
precisato nella citata sentenza n. 105 del
1972, "implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle
medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali... alla circolazione delle
notizie e delle idee"; ed implica altresì, come conviene ora soggiungere,
esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche
indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare
la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri.
5. - Non vale
in contrario senso il richiamo della difesa della Regione a disposizioni di
principio, inserite nei preamboli di alcuni statuti di Regioni ad autonomia
ordinaria, riferentisi a possibili interventi regionali nel settore
dell'informazione.
Giacché,
anche a prescindere dai dubbi che potrebbero sorgere quanto all'efficacia
precettiva di quelle generiche disposizioni, é certo che gli statuti non hanno
rango di fonte costituzionale e la loro approvazione (comunque la si voglia
ricostruire concettualmente) avviene ed é avvenuta con leggi ordinarie. Ma da
norme a livello di legislazione ordinaria non é lecito trarre argomenti in
favore o contro la conformità a Costituzione di altre disposizioni, che siano,
come nel caso, denunciate a questa Corte.
Quanto
all'interesse della Regione - ente a divulgare notizie sulla propria attività,
su cui molto insiste la difesa regionale, é da osservare che un tale interesse
sicuramente sussiste, ma ben può ricevere soddisfazione in altri modi e in
diverse forme, come ad esempio attraverso l'istituzione di un ufficio stampa
(alla quale, del resto, provvede la legge de qua nella sua parte non
impugnata), curando la pubblicazione di notiziari e comunicati, e via dicendo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della legge regionale
29 aprile 1974, recante "Provvidenze intese a favorire la più ampia
informazione democratica sull'attività della Regione";
dichiara,
altresì, la illegittimità costituzionale dell'art. 8, limitatamente alle
competenze connesse con le disposizioni degli artt. 2 e 4, e dell'art. 13,
limitatamente alle autorizzazioni di spesa derivanti dall'attuazione degli
artt. 1 e 4 della predetta legge regionale 29 aprile 1974.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1977.