Ordinanza n. 300 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.300

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, promossi con ordinanza emessa il 23 dicembre 1980 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Egidi Renato, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, prima della dichiarazione d'apertura di un dibattimento promosso con rito direttissimo, ha, con ordinanza del 23 dicembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevedono che il mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato, impedendo così al giudice, una volta accertato che il dissenso è ingiustificato, di applicare la riduzione di pena contemplata dal detto art. 442 dello stesso codice.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale del 1988, rito in ordine al quale <il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma>, del codice di procedura penale del 1988, donde l'impossibilità per gli artt. 438 e 442 dello stesso codice di ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 23 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/06/90.