ORDINANZA N.95
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā costituzionale
dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della
professione di raccomandatario marittimo), modificato dall'art. 1 della legge
12 agosto 1982, n. 605, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti
da Cattaruzza Giorgio contro
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio
1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sul
ricorso proposto da Cattaruzza Giorgio, ha sollevato,
con ordinanza emessa il 20 ottobre
che analoga questione era giā stata proposta
dallo stesso giudice rimettente a questa Corte che, con ordinanza n. 68 del
14 gennaio 1988, ne restituė i relativi atti per ius
superveniens, essendo stata, nel frattempo, emanata
la legge 12 agosto 1982, n. 605;
che quest'ultima, all'art.
che, secondo il giudice a quo, il ius superveniens non avrebbe
inciso sulla rilevanza, in quanto la nuova formulazione della norma non ha
comunque consentito agli interessati il deposito della procura;
che č intervenuta, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che
la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che il requisito del deposito della
procura institoria prima dell'entrata in vigore della legge n. 605 del 1982
trova ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza
pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali perseguiti
dalla legge n. 135 del 1977;
che i requisiti del titolo di studio, del
compimento del tirocinio e del superamento dell'esame, conseguibili anche al di
fuori del regime transitorio, non importano il contrasto, ravvisato dal giudice
rimettente, con gli artt. 4 e 41 della Costituzione;
che, pertanto, la questione č manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge
4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario
marittimo), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della
legge 12 agosto 1982, n. 605, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Cosė deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.