Ordinanza n. 95 del 1990

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ORDINANZA N.95

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo), modificato dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 605, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Cattaruzza Giorgio contro la Commissione provinciale per la formazione e la tenuta dell'elenco dei raccomandatari marittimi di Venezia ed altro, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Cattaruzza Giorgio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988, in riferimento agli artt. 3, 4, e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 , primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, nel nuovo testo risultante dalle modifiche introdottevi dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 605, nella parte in cui richiede, ai fini della iscrizione degli institori negli elenchi dei raccomandatari marittimi di cui all'art. 6 della legge medesima, il possesso di procura scritta depositata anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 135 del 1977;

che analoga questione era già stata proposta dallo stesso giudice rimettente a questa Corte che, con ordinanza n. 68 del 14 gennaio 1988, ne restituì i relativi atti per ius superveniens, essendo stata, nel frattempo, emanata la legge 12 agosto 1982, n. 605;

che quest'ultima, all'art. 1, ha sostituito l'art. 22 della legge n. 135 del 1977, eliminando il limite cronologico dell'anno e disponendo che <hanno diritto ad ottenere l'iscrizione [...] gl'institori [...] la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge>;

che, secondo il giudice a quo, il ius superveniens non avrebbe inciso sulla rilevanza, in quanto la nuova formulazione della norma non ha comunque consentito agli interessati il deposito della procura;

che è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che il requisito del deposito della procura institoria prima dell'entrata in vigore della legge n. 605 del 1982 trova ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali perseguiti dalla legge n. 135 del 1977;

che i requisiti del titolo di studio, del compimento del tirocinio e del superamento dell'esame, conseguibili anche al di fuori del regime transitorio, non importano il contrasto, ravvisato dal giudice rimettente, con gli artt. 4 e 41 della Costituzione;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 605, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/02/90.