ORDINANZA N.82
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 5, primo comma, e 9-octies, terzo comma, del d.l. 9 settembre 1988, n.
397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali),
convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, promosso con
ordinanza emessa il 3 luglio 1989 dal Pretore di Verona-
Sezione distaccata di Isola della Scala nel procedimento penale a carico di Finato Martinati Guido ed altro,
iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio
1990 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che il Pretore di Verona, Sezione distaccata di Isola della
Scala, con ordinanza del 3 luglio 1989 (R.O.
427/89), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale-in
riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, secondo comma, della Costituzione-degli artt. 5, primo comma, e 9-octies, terzo
comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito con modificazioni
nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui sanzionano penalmente
l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, al Ministero dell'ambiente ed
alla Regione, dei dati sullo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al
decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme
impugnate-imponendo alle imprese con più di cento addetti l'obbligo, penalmente
sanzionato, di trasmettere dettagliate informazioni sullo smaltimento dei
propri rifiuti relative al biennio anteriore alla entrata in vigore delle norme
stesse- violerebbero il principio di irretroattività della legge penale incriminatrice, soprattutto in considerazione del fatto che
gli oneri di comunicazione delle imprese relativi ai rifiuti prodotti erano -
prima dell'entrata in vigore del decreto legge impugnato-assai più ridotti di
quelli introdotti dalla nuova normativa e non penalmente sanzionati;
che, inoltre, sempre secondo il giudice
rimettente, le disposizioni denunciate risulterebbero lesive della c.d.
<libertà dalle autoincriminazioni>, sancita dall'art. 24, secondo comma,
Cost., in quanto le stesse porrebbero i soggetti destinatari di fronte
all'alternativa di trasmettere dati veritieri, con il rischio di un processo
penale per l'irregolare smaltimento dei rifiuti, oppure di evitare di fornire le
informazioni richieste o di fornirle incomplete, con il rischio di un processo
penale in base alle nuove norme oggetto di contestazione;
che, infine, per il giudice a quo le norme
impugnate violerebbero il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie
incriminatrice di cui agli artt. 25, secondo comma e
24, secondo comma Cost., estendendo l'obbligo penalmente sanzionato di
informazione anche ai dati previsionali sullo smaltimento di rifiuti relativi
al futuro quinquennio;
che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e infondate.
Considerato che in base alla disciplina
transitoria dettata dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante
<Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale>, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988,
n.447) proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a
tale data, è già stato compiuto uno degli atti processuali elencati negli artt.
241 e 242 del suddetto decreto;
che vanno, pertanto, applicate le norme del
nuovo codice di procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in
vigore del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto a
quelli indicati negli artt. 241 e 242 del decreto legislativo n. 271 del 1989,
con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla fase delle indagini
preliminari di competenza del pubblico ministero;
che nel procedimento a quo-originato da un
rapporto dei carabinieri su presunte irregolarità ed inadempienze di alcune
imprese nella comunicazione al Ministro dell'ambiente ed alla Regione dei dati
sui rifiuti da esse prodotti-l'unico atto compiuto
dal Pretore rimettente, prima della proposizione della questione di legittimità
costituzionale, è stato l'invio ai responsabili delle imprese denunciate di una
comunicazione giudiziaria: di talchè le norme da
applicare ora al procedimento sembrano essere quelle previste dal nuovo codice
di procedura penale;
che pertanto-come già
affermato da questa Corte nell'ordinanza n.6 del
1990-si rende necessaria una rinnovata valutazione sulla rilevanza attuale
della questione di legittimità costituzionale in considerazione del nuovo iter
del procedimento a quo dettato dal codice di procedura penale del 1988 e dalle
relative norme transitorie;
che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al
Pretore di Verona, Sezione distaccata di Isola della Scala.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Verona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.