ORDINANZA N.6
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 9-octies, terzo
comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento di rifiuti industriali), convertito con modificazioni
nella legge 9 novembre 1988, n. 475 promosso con l'ordinanza emessa il 29
maggio 1989 dal Pretore di Verona, Sezione distaccata di Caprino Veronese, nel
procedimento penale a carico di Pignatti Alfonso ed
altri, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che il
Pretore di Verona, Sezione distaccata di Caprino Veronese, con ordinanza del 29
maggio 1989 (R.O. 345/89), ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale-in
riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, secondo comma, della Costituzione-degli artt. 5, primo comma, e 9-octies, terzo
comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito con modificazioni
nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui sanzionano penalmente
l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, al Ministero dell'ambiente ed
alla Regione, dei dati sullo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al
decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 1988;
che, ad avviso
del giudice a quo, le norme impugnate-imponendo alle imprese con più di
cento addetti l'obbligo, penalmente sanzionato, di trasmettere dettagliate
informazioni sullo smaltimento dei propri rifiuti relative al biennio anteriore
alla entrata in vigore delle norme stesse- violerebbero il principio di
irretroattività della legge penale incriminatrice,
soprattutto in considerazione del fatto che gli oneri di comunicazione delle
imprese relativi ai rifiuti prodotti erano - prima dell'entrata in vigore del
decreto legge impugnato-assai più ridotti di quelli introdotti dalla
nuova normativa e non penalmente sanzionati;
che, inoltre,
sempre secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate risulterebbero
lesive della c.d. <libertà dalle autoincriminazioni>>, sancita
dall'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto le stesse porrebbero i soggetti
destinatari di fronte all'alternativa di trasmettere dati veritieri, con il
rischio di un processo penale per l'irregolare smaltimento dei rifiuti, oppure
di evitare di fornire le informazioni richieste o di fornirle incomplete, con
il rischio di un processo penale in base alle nuove norme oggetto di
contestazione;
che, infine,
per il giudice a quo le norme impugnate violerebbero il principio di
tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice
di cui agli artt. 25, secondo comma e 24, secondo comma Cost., estendendo
l'obbligo penalmente sanzionato di informazione anche ai dati previsionali
sullo smaltimento di rifiuti relativi al futuro quinquennio;
che il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili e infondate.
Considerato che
in base alla disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, recante <Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale>, i procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (d.P.R.
22 settembre 1988, n.447) proseguono con l'applicazione delle norme
anteriormente vigenti se, a tale data, è già stato compiuto uno
degli atti processuali elencati negli artt. 241 e 242 del suddetto decreto;
che vanno,
pertanto, applicate le norme del nuovo codice di procedura penale ai
procedimenti che, alla data di entrata in vigore del codice stesso, si trovino
ancora in uno stadio anteriore rispetto a quelli indicati negli artt. 241 e 242
del decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza di riferire tali
procedimenti alla fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico
ministero;
che nel
procedimento a quo-originato da un rapporto dei carabinieri su presunte
irregolarità ed inadempienze di alcune imprese nella comunicazione al
Ministero dell'ambiente ed alla Regione dei dati sui rifiuti da esse prodotti-l'unico atto compiuto dal Pretore rimettente,
prima della proposizione della questione di legittimità costituzionale,
è stato l'invio ai responsabili delle imprese denunciate di una
comunicazione giudiziaria: di talchè le norme
da applicare ora al procedimento sembrano essere quelle previste dal nuovo
codice di procedura penale;
che si rende,
di conseguenza, necessaria una rinnovata valutazione sulla rilevanza attuale
della questione di legittimità costituzionale in considerazione del
nuovo iter del procedimento a quo dettato dal codice di procedura penale del
1988 e dalle relative norme transitorie;
che, a tal
fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Verona, Sezione distaccata di
Caprino Veronese.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Pretore di Verona.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Enzo CHELI,
REDATTORE
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13/12/89.
Depositata in
cancelleria il 02 Gennaio 1990.