ORDINANZA N.76
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale degli
artt. 498 e 192 del codice di procedura penale del 1930, modificati dagli artt.
2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),
promosso con ordinanza emessa il S giugno 1989 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Alfano Serge,
iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio
1990 il giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che, nel corso del dibattimento di primo grado a carico di
Alfano Serge, il Tribunale di Napoli, con ordinanza
del 5 giugno
e che nel giudizio č intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato per
altra questione <del tutto identica> (R.O. n.
347 del 1989).
Considerato che tale identica questione č stata
dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 13 del
1990, in quanto sollevata dal giudice a quo, come nella presente
fattispecie, <prima della pronuncia di una sentenza avente un contenuto tale
da determinare l'insorgere sia della concreta legittimazione sia del concreto
interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi del combinato disposto degli artt.
200, primo comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, puņ essere
proposta impugnazione contro l'ordinanza contumaciale 6soltanto con
l'impugnazione contro la sentenza6 >.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilitą della
questione di legittimitą costituzionale degli artt. 192, ultimo comma, e 498
del codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e 4
della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale
di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.