ORDINANZA N.13
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di
procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio
1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), in relazione agli artt. 128,
200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 29 aprile 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
di Balzano Carlo, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
2) ordinanza
emessa il 3 maggio 1989 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico
di Centanni Ida, iscritta al n. 360 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 aprile 1989, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale
del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in
relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice,
<nella parte in cui non prevede che il potere di impugnazione attribuito
all'imputato si estenda al difensore d'ufficio dell'imputato contumace>;
e che
un'analoga questione ha sollevato il Pretore di Salerno, con ordinanza del 3
maggio 1989, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
ed all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali resa esecutiva in Italia con la legge 4
agosto 1955, n. 848, l'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale
del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,
nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace l'impugnazione
della sentenza contumaciale se non sia munito di specifico mandato;
che in entrambi
i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni siano dichiarate, in via principale, inammissibili perchè irrilevanti, essendo state sollevate <nel
corso del giudizio di primo grado prima che questo si concretasse in una
sentenza di contenuto tale da far sorgere quell'interesse ad impugnare che
costituisce il presupposto necessario del diritto d'impugnazione>, e, in
subordine, non fondate, perchè <la
limitazione al solo difensore di fiducia del potere di impugnare la sentenza
contumaciale> risulta correlata all'ampliamento della
<possibilità> per l'imputato <di ottenere la restituzione nel
termine per proporre impugnazione>.
Considerato che
i due giudizi concernono questioni analoghe e vanno, quindi riuniti, che
entrambe le ordinanze di rimessione risultano emesse prima della pronuncia di
una sentenza avente un contenuto tale da determinare l'insorgere sia della
concreta legittimazione sia del concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice del
1930, può essere proposta impugnazione contro l'ordinanza contumaciale
<soltanto con l'impugnazione contro la sentenza>;
e che,
pertanto, le questioni appaiono proposte in via del tutto eventuale e,
comunque, prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza
(v. sentenze n.
300 del 1983 e n. 506 del 1988;
ordinanze n. 142
del 1985, n.
76 e n. 95
del 1987, n.
26 del 1988, n.
564 del 1989).
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del
1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova
disciplina della contumacia), in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo
comma, dello stesso codice, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 29 aprile 1989;
2) dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del
1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova
disciplina della contumacia), questione sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva in Italia
con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Salerno con ordinanza del 3
maggio 1989.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Giovanni CONSO,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.