SENTENZA N.69
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale
dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 19,
comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invaliditą, la vecchiaia ed i superstiti
agli esercenti attivitą commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi),
promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Simi Lina ed
altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42/la serie speciale dell'anno
1989.
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il
Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto in fatto
1.- Innanzi al Pretore di Lucca, in vari procedimenti civili, vertenti
tra Simi Lina ed altri e
l'I.N.P.S., era richiesta:
1) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilitą a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, da parte di titolari:
1.a) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale
obbligatoria; 1.b) di pensione di vecchiaia a carico dello stesso Fondo; 1.c)
di pensione diretta di invaliditą a carico della
Gestione speciale per gli artigiani; 1.d) di pensione diretta di invaliditą a
carico della Gestione speciale commercianti; 1.e) di pensione diretta a carico
dello Stato;
2) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilitą a carico della Gestione speciale commercianti, da parte di titolari:
2.a) di pensione diretta di invaliditą a carico
della stessa Gestione; 2.b) di pensione diretta di vecchiaia a carico della
stessa Gestione; 2.c) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale
obbligatoria; 2.d) di pensione diretta a carico dello Stato.
Il Pretore, riuniti i giudizi, con ordinanza emessa il 30 novembre
Il giudice a quo, dopo aver richiamato le sentenze della Corte
costituzionale n.
102 del 1982, n.
314 del 1985 e n. 184 del 1988,
che hanno dichiarato illegittima l'esclusione dell'integrazione in relazione ad
analoghe ipotesi, osserva che
2.- Non si sono costituite parti private nč ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-Il Pretore di Lucca solleva, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimitą costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui
non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilitą erogata
dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia gią
titolare: A) di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo; B)
di pensione diretta di invaliditą a carico della Gestione speciale per i
commercianti; C) di pensione diretta a carico dello Stato; D) di pensione
diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; E) di pensione
diretta di invaliditą a carico della Gestione speciale per gli artigiani.
2. - Le questioni sono fondate in relazione alle
combinazioni di cumulo tra la pensione di riversibilitą a carico del Fondo
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e le pensioni indicate
nelle lettere A), B) e C) del precedente numero 1.
La norma censurata č stata infatti oggetto di
precedenti declaratorie di illegittimitą, che hanno colpito il divieto di
integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo, analoghe a quelle ora in
esame, e precisamente: a) tra pensione di invaliditą erogata dal Fondo speciale
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e pensione diretta erogata dallo
Stato (sent. n.
102 del 1982); b) tra pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e
pensioni dirette a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L.
e della Regione Sicilia (sent. n. 184 del
1988); c) tra pensione di riversibilitą erogata dal medesimo Fondo e
pensione di invaliditą a carico della stessa gestione (sent. n. 1144 del
1988); d) tra pensione di riversibilitą a carico del detto Fondo e pensione
diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sent. n. 373 del 1989);
e) tra pensione di riversibilitą come sopra erogata e pensione di invaliditą a
carico della Gestione speciale per gli artigiani (sent. n. 488 del
1989).
Le decisioni sopra citate, d'altra parte, si inseriscono nella copiosa
giurisprudenza con la quale questa Corte-investita
dell'esame di varie altre disposizioni aventi portata e
contenuto simili a quella che ora si impugna-ha
perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al
trattamento minimo per i titolari di pił pensioni (allorchč,
per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), cosģ
rendendo possibile <la titolaritą di pił integrazioni>, fino all'entrata
in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex
novo la materia (cfr. sentenze n. 314 del
1985; n.
1086 del 1988; nn.
81, 179,
250, 502 e 504 del 1989).
Le ragioni ispiratrici del consolidato orientamento di questa Corte
devono pertanto trovare applicazione anche in
riferimento alle fattispecie di cumulo oggetto del presente giudizio, in quanto
la residua operativitą della norma impugnata contrasta manifestamente con il
principio di eguaglianza.
Va pertanto dichiarata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in
cui, nei limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo in
relazione alle ipotesi di cumulo specificate all'inizio del presente paragrafo.
3.-Sono invece manifestamente inammissibili le questioni concernenti le ulteriori ipotesi di divieto di integrazione,
ai sensi del citato art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nel caso
di cumulo della pensione di riversibilitą erogata dal Fondo speciale per gli
agricoltori con le pensioni indicate nella lettera D) (pensione diretta erogata
dall'I.N.P.S.), e nella lettera E) (pensione diretta di invaliditą a carico
della Gestione artigiani).
La norma impugnata, infatti, č gią stata dichiarata illegittima, in riferimento alla prima ipotesi di cumulo, con la sentenza n. 373 del
1989, e, in relazione alla seconda combinazione, con la sentenza n. 488 del
1989.
4.-Il Pretore di Lucca solleva, inoltre, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimitą dell'art.
19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invaliditą, la vecchiaia ed i superstiti
agli esercenti attivitą commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilitą erogata dalla Gestione speciale per i commercianti per chi sia
gią titolare: F) di pensione diretta di invaliditą a carico della stessa
Gestione; G) di pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione;
H) di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; I) di
pensione diretta a carico dello Stato.
Su tutte le suindicate ipotesi di preclusione si č gią pronunciata questa
Corte, che ha dichiarato l'illegittimitą della norma impugnata in relazione al cumulo tra la pensione di riversibilitą
erogata dalla Gestione speciale per i commercianti e le pensioni indicate nella
lettera F) (sent.
n. 179 del 1989), nella lettera G) (sent. n. 250 del
1989), nella lettera H) (sent. n. 1086 del
1988), e nella lettera I) (sent. n. 504 del
1989).
Le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara,
1. - l'illegittimitą costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilitą erogata dal Fondo
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione
diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di
invaliditą a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione
diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo
trattamento risulti superiore al minimo;
2. - la manifesta inammissibilitą delle questioni di legittimitą
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
9 gennaio 1963, n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilitą erogata dal Fondo speciale per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria ed ai titolari di pensione diretta di
invaliditą a carico della Gestione speciale per gli artigiani, questioni
sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perchč gią dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle
parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989;
3.- la manifesta inammissibilitą delle questioni di legittimitą
costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della
legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invaliditą, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivitą commerciali
ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici
per i lavoratori autonomi), nelle parti in cui non consente l'integrazione al
minimo della pensione di riversibilitą erogata dalla Gestione speciale per i
commercianti ai titolari di pensione diretta di invaliditą o di vecchiaia a
carico della stessa Gestione, di pensione diretta a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e di pensione diretta a carico dello Stato, questioni
sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perchč gią dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle
parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 179
e n. 250 del
1989, n.
1086 del 1988 e n. 504 del 1989.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/02/90.