Sentenza n. 69 del 1990

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SENTENZA N.69

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Simi Lina ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42/1a serie speciale dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

1.- Innanzi al Pretore di Lucca, in vari procedimenti civili, vertenti tra Simi Lina ed altri e l'I.N.P.S., era richiesta:

1) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, da parte di titolari:

1.a) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria; 1.b) di pensione di vecchiaia a carico dello stesso Fondo; 1.c) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani; 1.d) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale commercianti; 1.e) di pensione diretta a carico dello Stato;

2) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti, da parte di titolari:

2.a) di pensione diretta di invalidità a carico della stessa Gestione; 2.b) di pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione; 2.c) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria; 2.d) di pensione diretta a carico dello Stato.

Il Pretore, riuniti i giudizi, con ordinanza emessa il 30 novembre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione di trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui escludono l'integrazione al minimo, nelle ipotesi di concorso con altra pensione sopra descritte, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo.

Il giudice a quo, dopo aver richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 102 del 1982, n. 314 del 1985 e n. 184 del 1988, che hanno dichiarato illegittima l'esclusione dell'integrazione in relazione ad analoghe ipotesi, osserva che la Corte, con le suindicate pronunce, ha inteso far venire meno, per esigenze di omogeneità - sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 31 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia - ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni, in quanto queste hanno identità di natura e funzione, poichè discendono dallo stesso presupposto della diminuita capacità di guadagno per infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di uguale protezione. Sollecita, quindi, l'estensione della declaratoria di illegittimità alle ipotesi sopra indicate.

2.- Non si sono costituite parti private nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-Il Pretore di Lucca solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia già titolare: A) di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo; B) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti; C) di pensione diretta a carico dello Stato; D) di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; E) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani.

2. - Le questioni sono fondate in relazione alle combinazioni di cumulo tra la pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e le pensioni indicate nelle lettere A), B) e C) del precedente numero 1.

La norma censurata è stata infatti oggetto di precedenti declaratorie di illegittimità, che hanno colpito il divieto di integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo, analoghe a quelle ora in esame, e precisamente: a) tra pensione di invalidità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); b) tra pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia (sent. n. 184 del 1988); c) tra pensione di riversibilità erogata dal medesimo Fondo e pensione di invalidità a carico della stessa gestione (sent. n. 1144 del 1988); d) tra pensione di riversibilità a carico del detto Fondo e pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); e) tra pensione di riversibilità come sopra erogata e pensione di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani (sent. n. 488 del 1989).

Le decisioni sopra citate, d'altra parte, si inseriscono nella copiosa giurisprudenza con la quale questa Corte-investita dell'esame di varie altre disposizioni aventi portata e contenuto simili a quella che ora si impugna-ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni (allorchè, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile <la titolarità di più integrazioni>, fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentenze n. 314 del 1985; n. 1086 del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989).

Le ragioni ispiratrici del consolidato orientamento di questa Corte devono pertanto trovare applicazione anche in riferimento alle fattispecie di cumulo oggetto del presente giudizio, in quanto la residua operatività della norma impugnata contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui, nei limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo in relazione alle ipotesi di cumulo specificate all'inizio del presente paragrafo.

3.-Sono invece manifestamente inammissibili le questioni concernenti le ulteriori ipotesi di divieto di integrazione, ai sensi del citato art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nel caso di cumulo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per gli agricoltori con le pensioni indicate nella lettera D) (pensione diretta erogata dall'I.N.P.S.), e nella lettera E) (pensione diretta di invalidità a carico della Gestione artigiani).

La norma impugnata, infatti, è già stata dichiarata illegittima, in riferimento alla prima ipotesi di cumulo, con la sentenza n. 373 del 1989, e, in relazione alla seconda combinazione, con la sentenza n. 488 del 1989.

4.-Il Pretore di Lucca solleva, inoltre, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti per chi sia già titolare: F) di pensione diretta di invalidità a carico della stessa Gestione; G) di pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione; H) di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; I) di pensione diretta a carico dello Stato.

Su tutte le suindicate ipotesi di preclusione si è già pronunciata questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità della norma impugnata in relazione al cumulo tra la pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti e le pensioni indicate nella lettera F) (sent. n. 179 del 1989), nella lettera G) (sent. n. 250 del 1989), nella lettera H) (sent. n. 1086 del 1988), e nella lettera I) (sent. n. 504 del 1989).

Le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara,

1. - l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo;

2. - la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perchè già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989;

3.- la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della stessa Gestione, di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di pensione diretta a carico dello Stato, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perchè già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 179 e n. 250 del 1989, n. 1086 del 1988 e n. 504 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/02/90.