Sentenza n. 250 del 1989

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SENTENZA N. 250

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Assandri Antonio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Tinazzo Alda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Considerato in diritto

 

1. -I due giudizi, che prospettano analoga questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per l’evidente connessione.

1.1 -Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude: a) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione (R.O. n. 795 del 1988); b) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. n. 796 del 1988). Risulterebbe, invero, a suo avviso, violato l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.

2.-La questione sollevata con l'ordinanza n. 796 del 1988 ed esposta sub lettera b) del precedente numero e manifestamente inammissibile poiché questa Corte, con la sentenza n. 1086 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella medesima parte (divieto di integrazione al minimo di pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S..

3.-Fondata é, invece, la questione sollevata con l'ordinanza n. 795 del 1988 ed esposta sub lettera a) del n. 1.1. La norma censurata é stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da parte della medesima Gestione, della pensione di invalidità in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988, cit.) e, infine, della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), cosi rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che e stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata risulta chiaramente incompatibile con il principio di eguaglianza.

Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti, per chi sia titolare anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi, dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo con ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE