ORDINANZA N.37
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'articolo 2, quadro 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 (Nuove norme in
materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1989
dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Filonzi Fabio ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato,
iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989. ` Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il
Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di sette procedimenti riuniti
promossi da Fabio Filonzi ed altri, dipendenti
dall'Ente Ferrovie dello Stato con la qualifica di aiuto macchinista, collocati
nel ruolo ad esaurimento (r.e.) con legge n.42 del
1979, Quadri 1 e 2, e inquadrati nella quarta categoria della classificazione
del personale ferroviario, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di
essere inquadrati nella quinta categoria superiore alla medesima stregua dei
<macchinisti in prova>, il Pretore di Torino, con ordinanza del 27 aprile
1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, Quadro 1, della
legge 10 luglio 1984, n. 292, <nella parte in cui prevede l'inquadramento
dell'6aiuto macchinista r.e.6 e del "macchinista
in prova" in categorie professionali differenti, e prevede
conseguentemente una diversificazione retributiva della prestazione, pur
nell'identità delle mansioni in concreto esplicate da entrambi, quali
secondi agenti di macchina>;
che ad avviso del giudice remittente, essendo stato
accertato che gli aiuto macchinisti r.e. svolgono le
stesse mansioni assegnate durante il periodo di prova ai lavoratori assunti con
la qualifica di macchinista è dubbio che per giustificare la
disparità dei livelli d'inquadramento previsti dalla norma impugnata
<siano sufficienti gli elementi che valgono a caratterizzare il rapporto di
lavoro del macchinista in prova rispetto a quello dell'aiuto macchinista r.e. (scolarità superiore e assunzione tramite
concorso; corsi di qualificazione durante il periodo di prova; accertamento
professionale al termine della prova che, se non superato, comporta il
licenziamento del lavoratore)>;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che le mansioni di aiuto macchinista r.e. e le mansioni di macchinista corrispondono a profili
professionali distinti, l'accesso ai quali richiede gradi di scolarità e
procedimenti di selezione diversi, onde si giustifica l'inquadramento delle
seconde in una categoria superiore previsto dalla legge n. 292 del 1984 e
confermato, dopo l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato (legge n. 210 del
1985), dal contratto collettivo 1987-1989 per il personale dipendente
dall'Ente, in vigore dal 5 febbraio 1988;
che le mansioni di assunzione del prestatore di lavoro in
prova sono le medesime che formeranno oggetto del rapporto definitivo, nel
quale il rapporto di lavoro in prova si convertirà automaticamente alla
scadenza del termine dell'esperimento, di guisa che non esiste una autonoma
categoria di inquadramento dei lavoratori in prova , ma ad essi deve essere
assegnata , fin dal momento dell'assunzione, la stessa categoria spettante ai
lavoratori stabilizzati con quelle mansioni;
che la sottoutilizzazione dei macchinisti in prova durante
il periodo di esperimento è una conseguenza della speciale disciplina
del rapporto, per cui-avendo il lavoratore in prova l'obbligo di frequentare un
corso teorico-pratico di formazione professionale, secondo il programma
approvato con d.m. n. 1038 del 1984 - la sua
prestazione di lavoro deve essere <utilizzata a servizi idonei in rapporto
agli specifici livelli dell'istruzione raggiunta> (art. 3 circ. 25 gennaio
1981), l'ultimo dei quali, prima dell'abilitazione a macchinista a pieno
titolo, è il servizio di secondo agente in macchina (art. 2 d.m. n. 1038 cit.);
che tale sottoutilizzazione, giustificata dalle esigenze
del corso di formazione professionale, non può comportare diminuzione
della retribuzione, la quale resta determinata dal livello della qualifica di
assunzione, cioé la qualifica di macchinista;
che, pertanto, la disparità di trattamento degli
aiuto macchinisti r.e. e dei macchinisti in prova,
anche ammesso che le mansioni espletate dai primi siano analoghe alle mansioni
di fatto temporaneamente svolte dai secondi durante il periodo di
professionalizzazione, non offende il principio di eguaglianza, appunto perchè fondata sul diverso profilo professionale
delle rispettive mansioni di assunzione; nè
contrasta con l'art. 36 Cost. perchè gli aiuto
macchinisti r.e. non sono adibiti a mansioni
superiori alla loro qualifica senza aumento di retribuzione, bensì i
macchinisti in prova sono utilizzati in mansioni inferiori senza diminuzione
della retribuzione, e d'altra parte il principio di proporzionalità
della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro
effettivamente prestato non implica il principio di parità di
retribuzione a parità di lavoro: <tale principio non è scritto
nell'art. 36> (Corte
cost. n. 41 del 1962).
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, Quadro n. 1, della legge 10
luglio 1984, n. 292 (Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico
del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1990.