Ordinanza n.37 del 1990

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ORDINANZA N.37

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, quadro 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 (Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1989 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Filonzi Fabio ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989. ` Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di sette procedimenti riuniti promossi da Fabio Filonzi ed altri, dipendenti dall'Ente Ferrovie dello Stato con la qualifica di aiuto macchinista, collocati nel ruolo ad esaurimento (r.e.) con legge n.42 del 1979, Quadri 1 e 2, e inquadrati nella quarta categoria della classificazione del personale ferroviario, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di essere inquadrati nella quinta categoria superiore alla medesima stregua dei <macchinisti in prova>, il Pretore di Torino, con ordinanza del 27 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, Quadro 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292, <nella parte in cui prevede l'inquadramento dell'6aiuto macchinista r.e.6 e del "macchinista in prova" in categorie professionali differenti, e prevede conseguentemente una diversificazione retributiva della prestazione, pur nell'identità delle mansioni in concreto esplicate da entrambi, quali secondi agenti di macchina>;

che ad avviso del giudice remittente, essendo stato accertato che gli aiuto macchinisti r.e. svolgono le stesse mansioni assegnate durante il periodo di prova ai lavoratori assunti con la qualifica di macchinista è dubbio che per giustificare la disparità dei livelli d'inquadramento previsti dalla norma impugnata <siano sufficienti gli elementi che valgono a caratterizzare il rapporto di lavoro del macchinista in prova rispetto a quello dell'aiuto macchinista r.e. (scolarità superiore e assunzione tramite concorso; corsi di qualificazione durante il periodo di prova; accertamento professionale al termine della prova che, se non superato, comporta il licenziamento del lavoratore)>;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che le mansioni di aiuto macchinista r.e. e le mansioni di macchinista corrispondono a profili professionali distinti, l'accesso ai quali richiede gradi di scolarità e procedimenti di selezione diversi, onde si giustifica l'inquadramento delle seconde in una categoria superiore previsto dalla legge n. 292 del 1984 e confermato, dopo l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato (legge n. 210 del 1985), dal contratto collettivo 1987-1989 per il personale dipendente dall'Ente, in vigore dal 5 febbraio 1988;

che le mansioni di assunzione del prestatore di lavoro in prova sono le medesime che formeranno oggetto del rapporto definitivo, nel quale il rapporto di lavoro in prova si convertirà automaticamente alla scadenza del termine dell'esperimento, di guisa che non esiste una autonoma categoria di inquadramento dei lavoratori in prova , ma ad essi deve essere assegnata , fin dal momento dell'assunzione, la stessa categoria spettante ai lavoratori stabilizzati con quelle mansioni;

che la sottoutilizzazione dei macchinisti in prova durante il periodo di esperimento è una conseguenza della speciale disciplina del rapporto, per cui-avendo il lavoratore in prova l'obbligo di frequentare un corso teorico-pratico di formazione professionale, secondo il programma approvato con d.m. n. 1038 del 1984 - la sua prestazione di lavoro deve essere <utilizzata a servizi idonei in rapporto agli specifici livelli dell'istruzione raggiunta> (art. 3 circ. 25 gennaio 1981), l'ultimo dei quali, prima dell'abilitazione a macchinista a pieno titolo, è il servizio di secondo agente in macchina (art. 2 d.m. n. 1038 cit.);

che tale sottoutilizzazione, giustificata dalle esigenze del corso di formazione professionale, non può comportare diminuzione della retribuzione, la quale resta determinata dal livello della qualifica di assunzione, cioé la qualifica di macchinista;

che, pertanto, la disparità di trattamento degli aiuto macchinisti r.e. e dei macchinisti in prova, anche ammesso che le mansioni espletate dai primi siano analoghe alle mansioni di fatto temporaneamente svolte dai secondi durante il periodo di professionalizzazione, non offende il principio di eguaglianza, appunto perchè fondata sul diverso profilo professionale delle rispettive mansioni di assunzione; nè contrasta con l'art. 36 Cost. perchè gli aiuto macchinisti r.e. non sono adibiti a mansioni superiori alla loro qualifica senza aumento di retribuzione, bensì i macchinisti in prova sono utilizzati in mansioni inferiori senza diminuzione della retribuzione, e d'altra parte il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato non implica il principio di parità di retribuzione a parità di lavoro: <tale principio non è scritto nell'art. 36> (Corte cost. n. 41 del 1962).

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, Quadro n. 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 (Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1990.