SENTENZA N.
41
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e della legge 10 dicembre 1959,
n. 1085, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Pretore di Padova
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Napolitan Luigi e Voltan Giuseppe
e tra Lazzarin Pietro e Betto Sante, iscritta al n. 84 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 15
luglio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 aprile
1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza emessa il 19 maggio 1961 nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Napolitan Luigi e Voltan Giuseppe e
tra Lazzarin Pietro e Betto Sante, il Pretore di Padova - Sezione distaccata di
Conselve - ha sottoposto a questa Corte alcune questioni di legittimità
costituzionale nei confronti del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, che
istituì l'indennità di caropane, e della legge 10 dicembre 1959, n. 1085, che
soppresse l'indennità stessa per i lavoratori agricoli, conglobandone l'importo
- nella retribuzione.
Una volta che si riconosca - secondo
l'interpretazione accolta dal Pretore - la spettanza, prima, dell'indennità di
caropane, e ora della maggiorazione della retribuzione dei lavoratori agricoli,
non a tutti i lavoratori, ma soltanto a quelli non produttori di grano e non
beneficianti di razioni di pane a carico dei datori di lavoro, e si escluda, in
conseguenza, che il relativo importo abbia carattere integrativo della
retribuzione, non sarebbero infondati - assume l'ordinanza - i dubbi sollevati
dai datori di lavoro convenuti in quei giudizi, circa il contrasto dei riferiti
testi legislativi, da un lato, con l'art. 38 della Costituzione, risolvendosi
l'indennità in una forma di assistenza a favore di una particolare categoria di
cittadini, posta a carico di un'altra categoria di cittadini anziché della
collettività, e, dall'altro, con l'art. 41 della Costituzione, risolvendosi il
maggior importo dovuto dai datori di lavoro in un non consentito sacrificio
della loro libertà economica.
Un ulteriore profilo di illegittimità
costituzionale viene poi prospettato d'ufficio dal Pretore, in alternativa
rispetto a quelli riferiti, e si basa sul rilievo che, considerando
l'indennità, e, rispettivamente, la maggiorazione come parte integrante della
retribuzione spettante soltanto a talune categorie di lavoratori, tanto il
decreto legislativo del 1947, quanto la legge del 1959 si porrebbero in
contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che garantisce, a parità di lavoro,
uguale retribuzione.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata. Nel giudizio innanzi a questa Corte si é
costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento depositato il 15
giugno 1961.
Premesso che, una volta accolta
l'interpretazione legislativa da lui prospettata, il Pretore di Padova avrebbe
dovuto respingere la domanda attrice, e non investire la Corte costituzionale
delle questioni sollevate, l'Avvocatura, condividendo la tesi che l'indennità
di caropane spettava soltanto ad alcune categorie di lavoratori, osserva nel
merito che essa nondimeno non aveva carattere assistenziale, bensì di
integrazione della retribuzione, avendo la finalità di realizzare un conguaglio
della retribuzione di quei lavoratori che, per "circostanze
oggettive", si trovassero in una particolare situazione in cui il salario
normale risultasse inadeguato al sostentamento. Ciò sarebbe confermato dalla
lettera e dallo spirito della legge del 1959. Sostanzialmente con l'indennità
in questione - e con la maggiorazione prevista dalla legge del 1959 - si
realizzò un sistema di salario differenziato sulla base della differente
situazione oggettiva dei lavoratori: cosa pienamente conforme allo art. 36
della Costituzione, e con la quale non ha nulla che vedere l'art. 38, che
attiene, invece, alla materia assistenziale. Del pari non sussiste alcuna
violazione dell'art. 41 della Costituzione, dato che questo condiziona la
libertà d'iniziativa economica all'utilità sociale, "e così al rispetto
dei principi sociali e solidaristi dell'art. 36".
All'udienza di trattazione l'Avvocatura
dello Stato ha insistito in tali considerazioni, concludendo perché le
questioni sottoposte alla Corte siano dichiarate infondate.
Considerato
in diritto
L'indennità di caropane per i lavoratori fu
istituita col decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38, a carico dei datori
di lavoro (artt. 4 e 5), ed ebbe nuova disciplina col decreto legislativo 6
maggio 1947, n. 563, modificato col decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770,
e con la legge 7 luglio 1948, n. 1093. La finalità che ne ispirò l'istituzione
fu quella di perequare le retribuzioni in conseguenza dell'aumento del prezzo
del grano, derrata fondamentale per l'alimentazione della generalità della
popolazione e, in particolare, delle categorie lavoratrici. Dato l'intento
legislativo, fin dalla prima istituzione dell'indennità ne furono esclusi quei
lavoratori che fruissero della razione di pane a carico dei datori di lavoro e
quelli direttamente approvvigionati di grano in qualità di produttori. Siccome
all'epoca vigeva il razionamento alimentare, sia il decreto legislativo del
1945 (art. 4), che quello del 1947 (art. 10), disponevano poi che essa fosse
corrisposta solo alle persone munite di carta annonaria individuale per il pane
e la pasta.
Soppresso successivamente il tesseramento
annonario, sorse questione se l'indennità sopravvivesse, e se - una volta
risolto tale dubbio in senso positivo - continuassero a esserne escluse le
menzionate categorie di lavoratori non abbisognevoli di acquistare pane dal
mercato. La giurisprudenza e la dottrina assolutamente prevalenti risolsero
entrambi i dubbi in senso positivo, argomentando dalla mancanza di una nuova
normazione in materia e dal persistere, anche dopo la soppressione del
tesseramento, delle ragioni (consistenti, come si é detto, nell'elevatezza del
prezzo del grano) che avevano ispirato l'istituzione dell'indennità e la
esclusione da essa dei lavoratori provvisti di grano o forniti di pane dal
datore di lavoro. Tale orientamento merita piena adesione. Del resto esso
risulta accolto dalla legge 10 dicembre 1959, n. 1085, la quale, per i
lavoratori agricoli "aventi diritto all'indennità di caropane in virtù del
decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e
integrazioni", ha conglobato l'importo dell'indennità stessa nel
"salario base della retribuzione" (art. 2), in tal modo maggiorando
quest'ultimo in misura pari a quell'indennità, che in pari tempo sopprimeva
(art. 1).
Anche in ordine alla natura dell'indennità
appare esatto l'orientamento, quasi incontrastato nella giurisprudenza e
nettamente prevalente nella dottrina, che ne esclude il carattere assistenziale
(evidente, invece nell'analoga indennità istituita con l'art. 3 del decreto
legislativo 22 febbraio 1945, n. 38, a carico dello Stato e a favore di persone
bisognose e beneficiarie dell'assistenza pubblica) e la configura come elemento
integrativo della retribuzione. La retribuzione, infatti, non va commisurata
soltanto alla qualità e quantità del lavoro prestato, ma - come risulta
dall'art. 36 della Costituzione, e già é stato affermato da questa Corte nella sentenza n.
30 del 1960 - deve, altresì,
adeguarsi alle esigenze minime di vita - obbiettivamente determinate - del
lavoratore e della sua famiglia. Non v'ha dubbio, quindi, che l'indennità di
caropane, date la finalità per cui venne istituita e la descritta
regolamentazione legislativa, si presenti coi caratteri di elemento della
retribuzione. Né alcun dubbio può sorgere, nei medesimi sensi, nei confronti
della "maggiorazione" sostitutiva dell'indennità di caropane,
introdotta con la citata legge del 1959, dato che espressamente questa ultima
la configura come "aggiunta al salario base della retribuzione".
Fissate tali premesse, é facile la
dimostrazione della infondatezza delle censure di incostituzionalità sollevate
dall'ordinanza di rimessione nei confronti del decreto legislativo del 1947 e
della legge del 1959.
Definito il carattere retributivo
dell'indennità di caropane e della "maggiorazione" sostitutiva di
essa, ed escluso il carattere assistenziale di entrambe, é chiaro che l'art. 38
della Costituzione, alla cui stregua l'ordinanza di rimessione chiede - tra
l'altro - che i provvedimenti legislativi impugnati vengano esaminati, é fuori
causa, dato che riguarda soltanto la materia assistenziale.
Anche il dubbio di legittimità che
l'ordinanza di rimessione solleva in relazione all'art. 36 della Costituzione
non ha però alcuna consistenza. Secondo il Pretore i provvedimenti legislativi
impugnati, dando diritto a una maggiorazione di paga, a parità di lavoro,
soltanto a taluni lavoratori (quelli non produttori di grano e non provvisti di
razione di pane da parte del datore di lavoro), sarebbero in contrasto col
principio (risultante dal citato articolo), che esigerebbe, in linea assoluta e
inderogabile, "a parità di lavoro, parità di retribuzione". Ma tale
principio non é scritto nell'art. 36. Come si é già detto, questo, pur
disponendo che la retribuzione sia "proporzionata" al lavoro
prestato, esige che, comunque, essa sia in grado di assicurare a ciascun
lavoratore e alla sua famiglia un minimo di condizioni che consentano
un'esistenza "libera e dignitosa". Onde non possono esser considerate
in contrasto col precetto costituzionale le disposizioni legislative, che -
come quelle in esame -, nell'intento di assicurare a tutti i lavoratori un
"minimo vitale", differenzino, a fine perequativo, la retribuzione
dei lavoratori costretti ad acquistare generi di sussistenza di prima ed
elementare necessità, rispetto a quella dei lavoratori che, provvisti
altrimenti di tali generi, non sono esposti alla relativa spesa.
Ancor più infondata é poi la questione
circa la incompatibilità dei testi legislativi impugnati con l'art. 41 della
Costituzione. Le disposizioni impugnate, essendo palesemente ispirate a
esigenze di utilità sociale e di dignità umana, sono infatti in piena
consonanza col secondo comma dell'art. 41, il quale consente limitazioni alla
libertà d'iniziativa economica per ragioni di utilità sociale e di tutela della
sicurezza, della libertà e della dignità umana.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale, proposte con l'ordinanza indicata in epigrafe, del
decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, intitolato: "Corresponsione
dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già
assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo", e della legge 10
dicembre 1959, n. 1085, intitolata: "Soppressione dell'indennità di
caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione
delle misure di assegni familiari per i lavoratori agricoli", in
riferimento agli artt. 36, 38 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962. Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 aprile
1962.