SENTENZA
N. 30
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, contenente
norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed
altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, promosso
con ordinanza emessa il 19 giugno 1959 dal Tribunale di Napoli nel procedimento
civile vertente tra D'Angelo Salvatore e Lepre Elisa ed altri, iscritta al n.
90 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Il Tribunale di
Napoli, nel corso di un giudizio civile vertente fra D'Angelo Salvatore e i
condomini di uno stabile Lepre Elisa, Alessandro e Raffaele (in relazione a
retribuzioni spettanti alla defunta Franciopilla Teresa, coniuge del D'Angelo e
già portiera nello stabile stesso), con ordinanza del 19 giugno 1959 ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 4 febbraio 1958, n. 23 (contenente norme per il conglobamento e
perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla
pulizia e custodia di stabili urbani), in riferimento agli artt. 36 e 37 della
Costituzione.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1959, n. 220.
Il Tribunale ha
premesso che, in base al decreto legislativo del 22 aprile 1947, n. 285
(istitutivo dell'indennità giornaliera di contingenza ai lavoratori addetti
alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani), tale indennità,
successivamente aumentata, sarebbe concessa in misura diversa in relazione:
a) al sesso del
prestatore d'opera;
b) alla sua qualità
di capo famiglia o non capo famiglia;
c) al fatto che sia o
no autorizzato ad esercitare altro mestiere nello stabile;
d) alla categoria
dello stabile in dipendenza del numero dei vani;
c) alla prestazione
d'opera di portiere o di addetto, con rapporto continuo, alla pulizia del
fabbricato.
Rileva il Tribunale
che la ricordata legge del 4 febbraio 1958, nel conglobare in un 'unica
retribuzione, a tutti i fini contrattuali e di legge, i minimi salariali e le
diverse indennità indicate nell'art. 1, ha considerato espressamente la
posizione degli uomini e delle donne, parificandola anche ai fini
dell'indennità caro - vita (art. 1) e che, circa l'autorizzazione ad esercitare
un altro mestiere, ha stabilito, nell'art. 2, una riduzione della retribuzione
conglobata nella misura non superiore al 20%.
Peraltro, secondo
l'interpretazione data dal Tribunale alla stessa legge del 1958 (in contrasto
con quella dell'attore, che sosteneva l'assorbimento integrale di tutte le
indennità senza distinzione), resterebbero ancora operanti le seguenti
differenziazioni, in relazione alla misura della retribuzione:
a) quella relativa
alla categoria dello stabile;
b) quella concernente
la qualità specifica della prestazione;
c) quella concernente
la qualità di capo famiglia o non capo famiglia.
Ma, mentre riguardo
alle prime due situazioni, nessuna illegittimità sarebbe ravvisabile, in quanto
la diversità della retribuzione si ricollegherebbe alla diversità quantitativa
e qualitativa della prestazione, il dubbio circa la illegittimità, per
contrasto con gli artt. 36 e 37 della Costituzione, sorgerebbe invece circa la
differenza di retribuzione a seconda che si tratti di capo famiglia o non capo
famiglia.
Osserva al riguardo
il Tribunale che dall'art. 36 si deducono due - che si integrano fra loro con
pari efficienza. La proporzionalità della retribuzione in relazione alla
quantità e qualità del lavoro prestato, e la sufficienza della retribuzione
stessa ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia. Principi dai quali
deriverebbe la necessità di considerare la retribuzione sotto il duplice
aspetto della proporzionalità all'entità del lavoro e della idoneità al
sostentamento familiare. Proporzionalità che troverebbe conferma anche nella
disposizione dell'art. 37 della Costituzione, per quanto riguarda il lavoro
delle donne e dei minori.
In relazione al caso
concreto, nell'ordinanza si rileva inoltre che, sebbene nella tabella annessa al
decreto legislativo del 22 aprile 1947 la distinzione fra capo famiglia e non
capo famiglia circa l'indennità di contingenza, riguardi soltanto gli uomini e
non le donne, la distinzione stessa, tuttavia, si rifletterebbe anche rispetto
a queste ultime, data l'accennata parificazione agli uomini in base all'art. 1
della legge n. 23 del 1958.
In questa sede si é
costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha depositato le deduzioni il 31
luglio 1959, concludendo perché si dichiari infondata la questione sollevata
dal Tribunale di Napoli.
Osserva al riguardo
che il conglobamento disposto dalla legge del 1958 non contrasterebbe con
l'art. 36 della Costituzione. Ciò perché, dei due precetti contenuti nel detto
art. 36, uno riguarderebbe la corrispondenza fra la quantità e la qualità del
lavoro e la retribuzione, l'altro avrebbe diversa finalità: quella cioè di
mantenere, con indennità variabili per zone, quel livello di vita che l'art. 36
della Costituzione richiede per il lavoratore e per la sua famiglia. Il
precetto costituzionale prescriverebbe pertanto che la retribuzione dovrebbe
essere anche adeguata ai bisogni del lavoratore e della famiglia, ma non
porrebbe alcun limite circa il modo con il quale tale adeguamento deve essere
attuato.
Non sussisterebbe
d'altra parte alcuna violazione dell'art. 37 della Costituzione, in quanto, in
base all'ultimo comma dell'art. 1 della legge del 1958, sarebbe attuata quella
parificazione fra uomini e donne disposta dal precetto costituzionale.
Non é stata
presentata memoria.
Considerato
in diritto
L'art. 1 della legge
4 febbraio 1958, n. 23, stabilisce che sono conglobati, a tutti i fini
contrattuali e di legge, in un 'unica voce retributiva, uguale per uomo e
donna, oltre i salari minimi spettanti ai portieri ed ai lavoratori addetti,
con rapporto continuativo, alla pulizia degli immobili urbani, anche le
indennità di caro - vita, di caropane e quella di contingenza, di cui
all'articolo unico del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, aumentata da
altre leggi successivamente emanate. In relazione appunto a questa indennità é
stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'accennata
disposizione della legge del 1958. Il Tribunale di Napoli infatti ha sollevato
il dubbio che la disposizione stessa sia in contrasto con il primo comma
dell'art. 36 e con l'art. 37 della Costituzione, in quanto, nel disporre il
conglobamento delle varie voci retributive, avrebbe mantenuta ferma, riguardo
alla misura dell'indennità di contingenza, la distinzione fra capo famiglia e
non capo famiglia, contenuta nella tabella A allegata al decreto legislativo 22
aprile 1947, già ricordato, richiamato espressamente dalla legge del 1958.
Ora, l'interpretazione
in tal senso di detta legge, come presupposto logico della questione di
costituzionalità, dove ritenersi esatta. É da premettere infatti che il
conglobamento di per sé non porta necessariamente a ritenere soppressa la
distinzione di cui si é fatto cenno, dato che, nella determinazione della
retribuzione unificata da attribuire rispettivamente al capo famiglia e al non
capo famiglia, possono confluire elementi differenti, in dipendenza della
diversa misura delle varie indennità e quindi anche di quella di contingenza.
Risulta d'altra parte
dai lavori preparatori che la legge del 1958, ora in esame, ha testualmente
riprodotto l'art. 1 di una delle tre proposte di legge di iniziativa
parlamentare, presentate per favorire i portieri e gli altri lavoratori addetti
alla pulizia e custodia degli immobili urbani. Non ha invece riprodotto l'art.
2 della proposta stessa, che, allo scopo di uniformare e rendere omogenee le
retribuzioni, stabiliva minimi salariali a carattere nazionale, da valere per
uomini e donne, eliminando anche per l'indennità di contingenza ogni
distinzione, compresa quella fra capo famiglia e non capo famiglia, com'é
precisato nella relazione; e stabilendo soltanto un diverso trattamento
salariale in relazione alle due zone nelle quali era, al riguardo, diviso il
territorio nazionale, e tenuto conto delle qualità di portiere addetto alla
pulizia e custodia degli stabili, o di lavoratore addetto soltanto alla
pulizia. Se ne può fondatamente desumere che, nella legge del 1958, per quanto
attiene al conglobamento, si é seguito un sistema diverso da quello adottato
nell'accennata proposta. Con la conseguenza quindi che, essendosi, nella
predetta legge, soppressa la distinzione relativa al sesso, ed essendosi
consentita, riguardo ai portieri che esercitano altro mestiere, una riduzione
non superiore al 20% della retribuzione complessiva, in luogo di una diversa
misura dell'indennità di contingenza, rimangono tuttora operanti le altre
differenziazioni prevedute, per l'indennità stessa, dal decreto legislativo del
1947, e, in particolare, quella inerente alla qualità o meno di capo famiglia.
Il che del resto, secondo quanto risulta dalla circolare del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale n. 17381/41 G del 15 settembre 1958, corrisponde
all'interpretazione che le organizzazioni sindacali interessate hanno dato
pacificamente quasi ovunque alla citata legge del 1958.
Come si desume
inoltre dall'ordinanza, il Tribunale ha ritenuto che la questione circa la
legittimità costituzionale di tale distinzione sia rilevante per la definizione
del giudizio principale (riguardante le indennità dovute ad una donna che
esercitava il mestiere di portiera), osservando esattamente dal punto di vista
giuridico che, data la parificazione delle donne agli uomini stabilita
dall'art. 1 della legge del 1958, sopra ricordata, la qualità di capo famiglia
o di non capo famiglia riguarda, in base a tale disposizione, anche le donne. E
ciò a differenza di quanto stabiliva il decreto legislativo del 1947 (tabella A),
che commisurava l'indennità di contingenza all'esistenza o meno di tale qualità
soltanto per gli uomini, mentre per le donne prevedeva una diversa indennità
esclusivamente in relazione all'esercizio o meno di altro mestiere.
La questione per
altro non può ritenersi fondata. Il primo comma dell'art. 36 della Costituzione
attribuisce al lavoratore il diritto "ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro, e, in ogni caso, sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". La
retribuzione quindi deve rispondere a due fondamentali e diverse esigenze.
L'una si ricollega al rapporto di scambio tra prestatore d'opera e datore di
lavoro, considerando la prestazione di lavoro nella sua consistenza quantitativa
e qualitativa; l'altra si riferisce alla situazione familiare del lavoratore.
Ciò é pure ammesso dal Tribunale, il quale pone in rilievo che, nel precetto
costituzionale, sono contenuti due principi relativi all'elemento di carattere
obiettivo e a quello subiettivo, che si integrano a vicenda, di guisa che la
retribuzione del lavoratore "va riguardata nello stesso tempo sotto
duplice aspetto: quello della proporzionalità della retribuzione alla quantità
e qualità del lavoro prestato e quello dell'idoneità della retribuzione al
sostentamento del lavoratore e della sua famiglia". Esprime tuttavia il
dubbio che, con la diversa misura della retribuzione, derivante dalla qualità o
meno di capo famiglia, si verrebbe a stabilire "a parità di lavoro un'
imparità della retribuzione stessa" in contrasto con la norma
costituzionale.
Senonché il criterio
di proporzionalità all'entità dell'opera prestata, che condiziona la misura del
salario base, non può essere richiamato per determinare anche quella parte
della retribuzione che deve assicurare al lavoratore un dignitoso tenore di
vita, poiché, sotto tale aspetto, si deve tener conto del fatto che il
lavoratore abbia o no famiglia. Ciò si può desumere sia dalla formulazione
della norma costituzionale, sia dai precedenti storici della norma stessa. La
quale, per quanto attiene al tenore di vita libero e dignitoso che la
retribuzione deve assicurare, considera separatamente la persona del lavoratore
e la sua famiglia. É pure da tener presente che, nella discussione svoltasi
nell'Assemblea costituente a proposito dell'art. 32 del progetto, fu rilevato
che commisurare la retribuzione alle esigenze oltreché del lavoratore anche
della famiglia, avrebbe dato luogo a discriminazioni fra lavoratori che
compiono un identico lavoro. Ma l'Assemblea approvò l'art. 32 (che corrisponde,
con lievi modificazioni di forma, all'art. 36 della Costituzione) secondo il
testo proposto dalla Commissione; il cui Presidente aveva insistito sulla
necessità che il salario debba corrispondere, oltreché alle esigenze personali
del lavoratore, anche a quelle della famiglia.
Ora, in base a
siffatta distinzione, si giustifica che il corrispettivo, dovuto al prestatore
d'opera, possa essere diverso nell'ammontare complessivo, in relazione alla
situazione personale del medesimo. Poiché la retribuzione, di una certa misura,
può essere sufficiente per le esigenze della vita di un lavoratore non avente
familiari a carico, ma non esserlo nell'ipotesi contraria.
Pertanto, dato che,
come ha già ritenuto questa Corte (sentenze nn. 1 e 6 del 1960), il
fatto che la Costituzione attribuisca, come nel caso, un diritto subiettivo
perfetto, senza rinvio ad una legge ordinaria, non esclude che questa possa
intervenire per regolare in concreto l'esercizio del diritto medesimo, ne
consegue che la disposizione del decreto legislativo del 1947, richiamata
dall'art. 1 della legge del 1958 ora in esame, che stabilisce una misura
diversa dell'indennità di contingenza in relazione alla qualità o meno di capo
famiglia dei portieri, per quanto si é detto, non appare in contrasto, ma si
adegua alla norma dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. E si adegua
altresì al principio dell'uguaglianza, contenuto nell'art. 3; principio che,
come ha più volte ritenuto questa Corte, non esclude che il legislatore
ordinario possa dettare norme diverse per regolare situazioni considerate
diverse.
Appena occorre aggiungere,
infine, che nessuna violazione può ravvisarsi dell'art. 37 della Costituzione,
del resto incidentalmente richiamato nell'ordinanza, poiché alla parificazione
delle donne agli uomini, per quanto riguarda la retribuzione nel caso di uguali
prestazioni, ha espressamente provveduto, come si é in precedenza accennato,
l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 23. Con la conseguenza,
riguardo all'attuale controversia, che le retribuzioni dovute ai portieri di
entrambi i sessi, devono essere equiparate, anche quando essi abbiano
rispettivamente la qualità di capo famiglia o di non capo famiglia.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, proposta con ordinanza del 19 giugno 1959 del Tribunale di
Napoli, sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 febbraio
1958, n. 23 (contenente norme per il conglobamento e perequazioni salariali in
favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di
stabili urbani), in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 4 maggio 1960.