SENTENZA N.26
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Giovanni
CONSO Presidente
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 24
giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli
ingegneri e degli architetti), così come attuato dall'art. 4, lett. c),
del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di
perito industriale), e dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), integrato dalla
legge 7 marzo 1985, n. 75 (Modifiche all'ordinamento professionale dei
geometri), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1989 dal Consiglio
nazionale dei periti industriali sul ricorso proposto da Tolomeo Gioacchino,
iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
1.- Il perito
industriale Gioacchino Tolomeo chiese, il 3 giugno 1981, l'iscrizione all'albo
dei periti industriali di Palermo in base al diploma di "maturità
tecnica" conseguito a norma del decreto legge 15 febbraio 1969 n. 9,
convertito nella legge 5 aprile 1969 n. 119.
L'istanza fu
respinta dal Collegio di Palermo e respinto fu pure il successivo ricorso al
Consiglio nazionale dell'Ordine il quale ritenne, in base alla sentenza di
questa Corte n.
43 del 1972, che il titolo di studio era stato conseguito con un esame esclusivamente
scolastico e non professionale.
La decisione
dei Consiglio é stata poi cassata, con rinvio, dalle Sezioni unite
civili della Corte di cassazione che hanno enunciato il seguente principio di
diritto: "Il diploma di perito industriale che, a norma del combinato
disposto degli artt. 1 e 4, comma primo, lett. c) del regolamento per la
professione di perito industriale, approvato con regio decreto Il febbraio
1929, n. 275, dà diritto al titolo di perito industriale ed alla
iscrizione nell'albo professionale, si identifica in quello che sia conseguito
in base alle norme dell'ordinamento degli esami di Stato, vigente al momento
della domanda di iscrizione nell'albo, e ad esso corrisponde, nel caso di
specie, il diploma di maturità tecnica (industriale) previsto
dall'ordinamento degli esami di Stato istituito con decreto legge 15 febbraio
1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119. Il
Consiglio dell'Ordine non può, pertanto, portare a fondamento dei
diniego di iscrizione all'albo i diversi o più rigorosi criteri di
valutazione dell'idoneità tecnico-pratica all'esercizio professionale,
che esso ritenga fossero previsti dal diverso ordinamento scolastico vigente al
momento della pubblicazione del citato regolamento per la professione di perito
industriale.
In sede di
rinvio, con l'ordinanza in epigrafe, il Consiglio nazionale dei periti
industriali ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma della legge 24
giugno 1923, n. 1395, così come attuato dall'art. 4 lett. c) del regio
decreto Il febbraio 1929, n. 275, in riferimento all'art. 33 della
Costituzione, poichè consente l'iscrizione
all'albo professionale previo il superamento di un esame solo scolastico e non
professionale, nonchè dell'art. 1 della legge
8 dicembre 1956, n. 1378, integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75 in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto dà luogo ad una
illegittima disparità di trattamento prescrivendo soltanto per i
geometri, e non anche per i periti industriali, l'onere di superare un esame di
Stato abilitante all'esercizio della libera professione.
2.- Sostiene il
giudice remittente che con la riforma degli esami di maturità attuata
dal decreto legge 15 novembre 1969, n. 9, poi convertito nella legge 5 aprile
1969, n. 119, e con l'interpretazione di tale disciplina resa dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 43 del
1972 nel senso che detta legge ha un ambito ed un contenuto ben definito
che attiene all'istruzione pubblica, non concerne minimamente la diversa
materia delle libere professioni, e non può pertanto riferirsi
all'esercizio delle relative attività - é venuto meno il
carattere di esame di Stato misto, scolastico e professionale, del diploma di
maturità tecnica che, fino al 1969, consentiva l'iscrizione all'albo
professionale nel rispetto dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione.
Inoltre, poichè dopo la ricordata sentenza n. 43 del
1972 la medesima situazione si é verificata anche per la categoria
dei geometri, in favore dei quali ~ un apposito provvedimento legislativo
(legge 7 marzo 1985, n. 75) ha istituito un esame di Stato abilitante
all'esercizio della libera professione, l'aver escluso da tale previsione i
periti industriali darebbe luogo, ad avviso dei Consiglio nazionale, ad una
disparità di trattamento illegittima ai sensi dell'art. 3 della
Costituzione.
3.- É
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato il quale eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità della questione, sia perchè
nell'ordinanza di rinvio mancherebbe qualsiasi accenno in ordine alla rilevanza
della medesima, sia in quanto le norme denunziate non avrebbero alcun contenuto
normativo che possa trovare applicazione da parte del Consiglio nazionale; in
particolare, per quanto concerne l'art. 1 della legge n. 1378 del 1956,
integrato dalla legge n. 75 del 1985, la difesa del Governo rileva che si
tratta di norme non applicabili nel caso concreto essendo relative a professioni
libere diverse da quella di perito industriali
Nel merito
l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione in quanto l'art. 33 della
Costituzione non vieta l'unificazione dell'esame conclusivo degli studi e della
prova di idoneità all'esercizio della professione, purchè
ne resti garantita l'esigenza del concreto accertamento di un'adeguata
capacità tecnico-professionale. Quanto infine al contrasto tra la legge
del 1985 e l'art. 3 della Costituzione, rileva che gli ordinamenti di
professioni diverse non sono comparabili al fine di dedurne pretese
disparità di trattamento.
Considerato in diritto
1. - La Corte
è chiamata a decidere due questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal Consiglio nazionale dei periti industriali, in sede di rinvio
dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, le quali, su ricorso di
un perito industriale cui era stata negata l'iscrizione all'albo professionale,
hanno enunciato il principio secondo cui il diploma di perito industriale che,
in base alle vigenti leggi, dà diritto all'iscrizione nel relativo albo
professionale si identifica in quello che sia conseguito in base alle norme
dell'ordinamento degli esami di Stato vigente al momento della domanda di
iscrizione all'albo.
In sede di
applicazione di tale principio, il Consiglio remittente ha quindi ritenuto
l'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395, in contrasto con
l'art. 33, quinto comma, della Costituzione in quanto - così come
attuato dall'art. 4 lett. c) del regio decreto 11 febbraio 1929, n.
275-consente l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali in base
al semplice conseguimento del titolo di studio relativo.
Con la seconda
questione, che riguarda l'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75, il giudice a quo prospetta un
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento esistente fra periti industriali e geometri, per i quali
l'iscrizione all'albo professionale è invece subordinata al superamento
di apposito esame di Stato abilitante.
2.-L'Avvocatura
dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della prima questione poichè nell'ordinanza di rimessione mancherebbe
qualsiasi accenno a proposito della rilevanza, (che sarebbe peraltro da
escludere), e comunque difetterebbe la motivazione nel merito.
L'eccezione non
può essere accolta. Il giudice a quo ha esattamente rilevato che per
decidere sul ricorso di cui è investito, deve applicare l'art. 4 lett.
c) del regio decreto n. 275 del 1929, attenendosi al principio di diritto
formulato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con la
sopracitata sentenza; ma, poichè tale
disposizione trova il proprio fondamento legislativo nell'art. 7 della legge n.
1395 del 1923, la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale sollevata su quest'ultima norma non può essere revocata
in dubbio.
Parimenti, le
ragioni in base alle quali il remittente denuncia il contrasto con l'art. 33
della Costituzione emergono diffusamente ed in modo non equivoco dal contesto
dell'ordinanza.
3. - Nel merito
la questione non è fondata. Questa Corte è già stata
investita più volte di questioni analoghe concernenti in particolare le
caratteristiche dell'esame di Stato prescritto dall'art. 33, quinto comma,
della Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale, (cfr. sentt. nn.
43 del 1972, 111
del 1973, 16
del 1975, 174
del 1980, 207
del 1983), anche per quanto riguarda professioni, come quelle di ragioniere
e di geometra, che presuppongono un titolo di studio analogo a quello di perito
industriale.
Attraverso le
pronunce suddette, la Corte ha affermato che l'art. 33, quinto comma, della
Costituzione tiene conto degli ordinamenti generali o speciali, per l'esercizio
di date professioni, vigenti al momento della sua approvazione; che la prescrizione
di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale segna un
limite all'attività del legislatore; che tale esame può anche
essere unificato con quello conclusivo del corso degli studi, purchè quest'ultimo soddisfi l'esigenza di un serio
ed oggettivo accertamento <del grado di maturità del discente e del
concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e
capacità tecnica necessarie perchè
dell'esercizio pubblico della attività professionale i cittadini possano
giovarsi con fiducia>.
La
determinazione dei criteri e del contenuto dell'esame di Stato resta quindi
demandata al legislatore ordinario col solo vincolo di soddisfare
ragionevolmente l'esigenza suindicata.
Trattasi di
materia nella quale non può non riconoscersi, anche in rapporto ai
diversi tipi di corsi di studio, e di professioni cui danno accesso,-e
ciò vale specialmente per studi e professioni ad accentuata
caratterizzazione tecnico pratica-una discrezionalità del legislatore
notevolmente ampia.
3.1. - Vale
anche la pena di ricordare quali sono state le origini storiche dell'esame di
Stato, introdotto nell'ordinamento scolastico dalla riforma Gentile, ma
già preparato negli anni precedenti quale punto di incontro e di accordo
fra la corrente politico-culturale di ispirazione laica e liberale e quella di
ispirazione cattolica, nell'intento di salvaguardare il potere e la funzione
dello Stato insieme con la libertà e la parità della scuola
pubblica e privata. Oltre vent'anni dopo, un compromesso del tutto analogo
determinò l'inserimento dell'istituto nella Costituzione con una
formulazione generica che prescrive insieme l'esame di Stato,
(significativamente il quinto comma dell'art. 33 segue quello relativo alla
libertà e alla parità della scuola non statale), per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
3.2. - Si deve
ora osservare che il Consiglio nazionale dei periti industriali ha ritenuto di
seguire i principi affermati da questa Corte nelle pronunce sopra ricordate,-ed
in particolare in quelle riguardanti la professione di geometra-, sia quando ha
ritenuto di confermare il rifiuto di iscrizione all'albo perchè
il titolo di studio del ricorrente era stato conseguito con un esame
esclusivamente scolastico e non professionale, sia quando, in sede di rinvio
dalla richiamata sentenza n. 4699 del 1988 della Corte di cassazione, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale ora in esame.
In effetti
questa Corte, investita dal Consiglio nazionale dei geometri di analoga
questione in relazione all'art. 1, terzo comma, del decreto legge 15 febbraio
1969, n. 9, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 aprile 1969 n.
119, aveva dichiarato, (cfr. sent. n. 43 del
1972), non fondata la questione, per essere la norma denunciata destinata
ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente e direttamente su
quello professionale, aggiungendo che, per la professione di geometra era il
relativo ordinamento, ed in particolare e tra le altre, la norma di cui
all'art. 4 lettera c) del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274-, a dover
essere messo a raffronto con le disposizioni e i principi della Costituzione.
Riproposta la
questione dal Consiglio nazionale dei geometri in relazione al regio decreto n.
274 del 1929 dianzi citato, la Corte (cfr. sentenza n. 16 del
1975) la dichiarava inammissibile, essendo le norme impugnate contenute in
un regio decreto avente natura regolamentare; precisava altresì di non
poter prendere in esame la questione con riguardo all'art. 7 della legge n.
1395 del 1923, fonte legislativa del regolamento predetto, poichè
mancava nell'ordinanza di rimessione qualsiasi riferimento a tale norma di
legge.
3.3. -Va ora
sottolineato come la professione di perito industriale sia disciplinata in modo
del tutto analogo a quella di geometra: coevo, e di identico contenuto,
è il regolamento approvato con regio decreto n. 275 del 1929; unica la
norma di legge (art. 7 della legge n. 1395 del 1923) che ha demandato la
disciplina della formazione degli albi professionali al regolamento anzidetto.
Così per l'una come per l'altra professione non era previsto un apposito
esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale poichè il medesimo art. 7 citato assegnava al
diploma conseguito con l'esame conclusivo del corso di studi il valore di
titolo per l'iscrizione all'albo professionale.
La
differenziazione dell'ordinamento delle due professioni si è verificata
in tempi recenti, e precisamente dopo che la legge 7 marzo 1985, n. 75 ha
aggiunto quella di geometra alle professioni per le quali la legge 8 dicembre
1956, n. 1378 aveva riattivato gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
4.1. -
L'ordinanza di rimessione si è dunque mossa sul solco di precedenti
pronunce di questa Corte; ma, se tanto comporta, come si è detto, che la
questione sia ritenuta ammissibile, poichè la
norma denunciata è stata identificata correttamente nell'art. 7 della
legge n. 1395, ciò non significa, ripetesi,
che la questione sia fondata.
La Corte, nelle
pronunce in precedenza richiamate, ha costantemente affermato, con maggiore o
minore incisività, ma in modo sostanzialmente univoco, che l'art. 33,
quinto comma, della Costituzione lascia alla discrezionalità del
legislatore ordinario la disciplina dell'esame di Stato; di guisa che il
legislatore, semprechè le sue scelte non siano
irragionevoli, può considerare altri esami equipollenti a quello per
l'abilitazione all'esercizio professionale, come pure può unificare
quest'ultimo con l'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Con l'art. 7,
secondo e terzo comma, della legge n. 1395 del 1923 è stata adottata in
effetti questa disciplina dell'unico esame, conclusivo del corso di studi e
abilitante all'esercizio professionale, per i geometri e per i periti
industriali: tale scelta non può essere ritenuta irragionevole,
considerate le caratteristiche almeno parzialmente pratiche e professionali dei
corsi di studio relativi alle professioni indicate.
Vero è
che la riforma degli esami di maturità attuata dal decreto-legge n. 9
del 1969, convertito nella legge n. 119 del 1969, ha certamente ridotto il
carattere anche professionale che tale esame aveva per gli istituti tecnici, e
tale innovazione è stata valutata da questa Corte nel senso che essa
è destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente
e direttamente su quello professionale. Ma tanto è stato affermato,
(cfr. citata sentenza
n. 43 del 1972), per motivare la non pertinenza della norma anzidetta con
la questione sollevata in ordine al diritto all'iscrizione all'albo
professionale; non è quindi consentito trarne le conseguenze che il
giudice remittente pone a fondamento della questione di legittimità
costituzionale ora in esame.
4.2. - In
effetti, ai fini della sussistenza di un minimo necessario di accertamento
della capacità professionale indispensabile per l'abilitazione
all'esercizio professionale, quando questo sia rimesso all'esame conclusivo del
corso di studi, non è soltanto la struttura dell'esame che va presa in
considerazione, bensì anche i programmi e le caratteristiche del corso
di studi stesso, cui l'esame conclusivo non può non essere strettamente
collegato.
A tale
proposito, se si considera l'ordinamento delle materie e degli orari di
insegnamento degli Istituti tecnici industriali, si rileva che, in tutti gli
indirizzi specializzati previsti, sono presenti materie applicate o tecniche di
laboratorio ed esercitazioni nei reparti di lavorazione con un cospicuo impiego
di ore che è spesso, specie negli ultimi anni di corso, prevalente sul
complesso delle altre materie teoriche. Tanto basta a far sì che non
possa essere ritenuta irragionevole la disposizione di cui all'art. 7 della
legge n. 1395 del 1923 che considera il diploma, conseguito all'esito
dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi, titolo sufficiente
all'iscrizione nell'albo professionale. Va da sè
che il legislatore potrà sempre - così come ha provveduto per i
geometri con la surricordata legge n. 75 del 1985-dettare per il futuro una
diversa disciplina ove ritenga più soddisfacente, sul piano della
congruità tecnica, istituire anche per i periti industriali un apposito
esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
5.-La seconda
questione sollevata sull'art. 1 delta legge 8 dicembre 1956 n. 1378, integrato
dalla legge 7 marzo 1985 n. 75, deve essere dichiarata inammissibile. Trattasi
di norme relative ad altre professioni ed è di tutta evidenza che il
Consiglio nazionale dei periti industriali non si trova nella condizione di
doverle o poterle applicare nel giudizio a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo
comma, della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (tutela del titolo e dell'esercizio
professionale degli ingegneri e degli architetti), in riferimento all'art. 33,
quinto comma, della Costituzione;
b) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni), integrato dalla legge 7 marzo 1985, n. 75
(Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri), in riferimento al
l'art. 3 della Costituzione; sollevate entrambe dal Consiglio nazionale dei
periti industriali con l'ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Giovanni CONSO,
PRESIDENTE
Mauro FERRI,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.