SENTENZA N. 43
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lettera d, della legge 15 luglio 1906, n. 327 (sull'esercizio della professione
di ragioniere), dell'art. 31, n. 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068
(ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in
relazione alla relativa legge di delega 28 dicembre 1952, n. 3060, e dell'art.
1, terzo comma, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli esami di
Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media),
convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 aprile 1969, n. 119,
promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 19 gennaio 1971 dal tribunale di Novara sul ricorso di Uglietti Angelo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28
aprile 1971;
2)
ordinanze emesse il 20 novembre 1970 dal Tribunale di Torino sul ricorso di
Savio Marco e il 2 febbraio 1971 dal tribunale di Lucca sul ricorso di Susini
Silvano, iscritte ai nn. 180 e 184 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170
del 7 luglio 1971;
3)
ordinanze emesse il 23 marzo 1971 dal Consiglio nazionale dei geometri sui
ricorsi di Salardi Mario, Ravazzini
Antonio e Valcavi Oscar contro il Collegio dei
geometri di Reggio Emilia, iscritte ai nn. 203, 204 e
205 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.
Visti
gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di
costituzione del Collegio dei geometri di Reggio Emilia;
udito
nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi
l'avv. Giuseppe Guarino, per il Collegio dei geometri
di Reggio Emilia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -
Il ragioniere Angelo Uglietti, che nel 1963 aveva
conseguito il diploma di abilitazione tecnico commerciale e quello di
ragioniere e perito commerciale, chiedeva con domanda del 14 maggio 1969 di
essere iscritto nell'albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto dal
Consiglio del Collegio di Novara. La domanda veniva rigettata. Identica sorte
subiva il successivo ricorso davanti al Consiglio nazionale.
Adito
in sede di reclamo il tribunale di Novara, l'Uglietti
insisteva nella sua richiesta ed in via pregiudiziale proponeva due eccezioni
di illegittimità costituzionale a proposito dell'art. 31, n. 5, del
d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (e la seconda, tenuto conto del disposto
dell'art. 2 dello stesso decreto), in relazione alla legge 28 dicembre 1952, n.
3060, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Il
tribunale, con ordinanza del 19 gennaio 1971, in accoglimento della prima
eccezione sollevava questione di legittimità costituzionale del citato
art. 31, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953, in relazione alla legge di
delegazione n. 3060 del 1952, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
In
ordine alla rilevanza, osservava che ai fini della pronuncia di merito non si
potesse prescindere dall'esame e dall’eventuale applicazione della norma
denunciata.
Circa
la non manifesta infondatezza, premesso che il legislatore delegato, pur
tenendo presente la legge 15 luglio 1906, n. 327, non aveva mantenuto fermo il
requisito (biennio di pratica e superamento dell'esame pratico) posto dall'art.
2, comma secondo, lettera d, di detta legge, e nonostante il preciso proposito
di innovare, si era limitato a rimettere ad un'altra apposita norma legislativa
la disciplina del termine e delle modalità per il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio della professione, il tribunale assumeva che il
vuoto legislativo così determinato integrasse un difetto di
attività legislativa da parte del Governo che si risolveva in una
diversità ed in una non conformità della legge delegata a quella
di delegazione, con conseguente violazione delle citate disposizioni della
Costituzione.
L'ordinanza
veniva notificata all'Uglietti, al pubblico ministero
e al Presidente del Consiglio dei ministri, ed era regolarmente comunicata e
pubblicata.
Davanti
a questa Corte si costituiva il Collegio dei ragionieri e periti commerciali di
Novara il quale, a mezzo degli avvocati Vittorio Mandel
e prof. Massimo Severo Giannini concludeva per la non fondatezza della
questione.
2. -
Sulla domanda di iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali di
Torino, avanzata dal ragioniere Marco Savio, che aveva conseguito il diploma
nel 1965, sia il Consiglio del Collegio dei ragionieri e periti commerciali di
Torino che il Consiglio nazionale, in sede di ricorso, si pronunciavano in
senso negativo.
Adito
dal Savio il tribunale di Torino e sollevata dall'interessato la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 31, n. 5, del d.P.R. n. 1068
del 1953 negli stessi termini di cui al precedente giudizio, il tribunale, con
ordinanza del 20 novembre 1970, riteneva d'ufficio rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma secondo, lettera d, della legge n. 327 del 1906 in
riferimento agli artt. 3 e 33, comma quinto, della Costituzione. L'esame
pratico previsto da questa norma - ad avviso del tribunale - non offrirebbe le
necessarie garanzie di sorveglianza, e non sarebbero denunciabili le eventuali
irregolarità; d'altra parte quell'esame non potrebbe definirsi "di
Stato" e si risolverebbe in un semplice accertamento di carattere pratico
odiernamente non più adeguato alle esigenze poste a base dell'esame di
Stato richiesto per l'esercizio professionale. Si avrebbe infine un'evidente
disparità di trattamento tra i ragionieri e gli altri professionisti,
per ciò che accanto all'esame pratico, per altro meno importante e meno
garantito dell'esame di Stato prescritto per gli altri professionisti, é
richiesto un biennio di pratica.
L'ordinanza
veniva notificata al ricorrente, al pubblico ministero e al Presidente del
Consiglio dei ministri, ed era regolarmente comunicata e pubblicata.
Davanti
a questa Corte si costituiva il Collegio dei ragionieri e periti commerciali di
Torino che, a mezzo degli avvocati Antonio Forchino,
Vittorio Mandel e prof. Massimo Severo Giannini si
pronunciava per la legittimità costituzionale della norma oggetto della
denuncia.
Spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, che a mezzo del sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese
concludeva per l'infondatezza della questione. Ad avviso della difesa dello
Stato, non essendo stata a tutt'oggi emanata la norma legislativa di cui
all'art. 31, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953, deve ritenersi, secondo la
dottrina e la giurisprudenza prevalente, che sia in vigore la disciplina della
legge n. 327 del 1906 e del relativo regolamento. Gli esami sostenuti al
termine dei corsi di studio dagli iscritti agli istituti tecnici commerciali
sarebbero veri e propri esami di Stato, e perciò non avrebbe fondamento
la denuncia che presuppone una disparità di trattamento tra ragionieri
ed altri professionisti.
In
particolare, non si può dire che detto esame costituisca un di
più richiesto dalla legge ai ragionieri per l'iscrizione all'albo
perché esso deve essere considerato integrativo dell'esame di Stato
previsto al termine dei corsi di studio presso gli istituti tecnici
commerciali. E non può contestarsi al legislatore la facoltà di
aggiungere in modo razionale (come nel caso in esame), per particolari
categorie di professionisti, ad un esame di Stato, altri accertamenti della
loro capacità a fini professionali. Né codesto ulteriore
accertamento é in contrasto con l'art. 33, comma quinto, della
Costituzione che si limita a richiedere un requisito minimo per l'abilitazione
all'esercizio professionale. Né infine é censurabile sotto
profili costituzionali la prescrizione del biennio di pratica, essendo la
necessità di un periodo minimo di tirocinio pratico prevista per altre
categorie di professionisti.
3. -
Davanti al Consiglio del Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Lucca
e successivamente davanti al Consiglio nazionale, il ragioniere Silvano Susini,
che nel 1920 aveva conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale,
nonché quello di abilitazione tecnico commerciale, proponeva domanda di
iscrizione all'albo professionale.
Avverso
la pronuncia sfavorevole del Consiglio nazionale l'interessato ricorreva
davanti al tribunale di Lucca insistendo nella richiesta e pregiudizialmente
sollevando la stessa questione prospettata dai ragionieri Uglietti
e Savio nei procedimenti già ricordati.
In
camera di consiglio si presentava e depositava comparsa il ragioniere Vittorio Varetti, in proprio e quale Presidente del Consiglio del
Collegio di Lucca, ma il tribunale nel contrasto delle parti dichiarava
inammissibile codesto intervento e disponeva di conseguenza.
Dopodiché
con altra ordinanza del 2 febbraio 1971 il giudice considerava rilevante
(limitandosi ad osservare che la decisione avrebbe influito sulla pronuncia di
merito) e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in
riferimento all'art. 33 , comma quarto (recte:
quinto) della Costituzione.
Secondo
il tribunale l'illegittimità costituzionale risiederebbe nel fatto che
mentre il precetto costituzionale prevede due esami, uno per la conclusione
degli studi in ogni ordine e grado di scuola ed un altro per l'abilitazione
all'esercizio professionale, in base alla norma denunciata il titolo conseguito
nell'esame conclusivo degli studi svolti negli istituti tecnici abiliterebbe
direttamente all'esercizio della professione e nessun altro esame quindi
sarebbe necessario.
L'ordinanza
veniva notificata alla parte, al pubblico ministero e al Presidente del
Consiglio dei ministri ed era oggetto di regolare comunicazione e pubblicazione.
Davanti
a questa Corte si costituiva il Collegio dei ragionieri e periti commerciali di
Lucca il quale, a mezzo degli avvocati Vittorio Mandel
e prof. Massimo Severo Giannini, concludeva, perché, in via principale,
fosse dichiarata fondata la questione, ed in via subordinata, fosse accertata
la vigenza ed applicabilità della sopra citata norma della legge n. 119
del 1969 per lo svolgimento dell'attività di ragioniere non avente
carattere professionale nel senso giuridico del termine, e dell'art. 31 del
d.P.R. n. 1068 del 1953 ed in relazione al Regolamento del 1906 per lo
svolgimento dell'attività professionale in senso proprio.
Spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che a mezzo del sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
chiedeva alla Corte di voler dichiarare inammissibile (per assoluta ed evidente
inapplicabilità della normativa del 1969 alla specie) o comunque non
fondata la questione.
A
quest'ultimo riguardo la difesa dello Stato osservava che la norma denunciata
non aveva portata innovativa rispetto alla legislazione precedente in tema di
esercizio pubblico della professione e pertanto le norme relative dovevano
considerarsi in vigore, con la conseguenza della loro piena
compatibilità con l'art. 33 della Costituzione. Rilevava altresì
che alle medesime conclusioni si doveva pervenire in ipotesi qualora si volesse
ammettere il carattere innovativo della legge del 1969: fermo l'obbligo
costituzionale dell'esame di Stato sarebbe riservato al legislatore ordinario
di tener conto nella concreta disciplina dell'istituto delle esigenze del
pubblico interesse di volta in volta emergenti. E ciò sarebbe dato
rilevare nella specie.
Comunque
non dovrebbe essere trascurata la circostanza che secondo la normativa in oggetto
l'esame di maturità avrebbe assunto caratteristiche tali da renderlo
idoneo ad accertare anche la capacità professionale.
4. -
Relativamente ai tre giudizi, fin qui richiamati, i Collegi dei ragionieri e
periti commerciali di Novara, di Torino e di Lucca presentavano un'unica
memoria.
L'Avvocatura
generale dello Stato del pari presentava un’unica memoria per le
questioni sollevate dai tribunali di Torino e di Lucca.
Con
i detti scritti difensivi i Collegi locali ed il Presidente del Consiglio dei ministri
svolgevano le ragioni a sostegno delle rispettive domande, ed insistevano nelle
precedenti conclusioni.
5. -
Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 23 marzo 1971 nei
procedimenti rispettivamente promossi dai geometri Mario Salardi,
Antonio Ravazzini ed Oscar Valcavi,
il Consiglio nazionale dei geometri, ritenuta l'applicabilità alle
specie della legge 5 aprile 1969, n. 119 (dato che i ricorrenti avevano chiesto
l'iscrizione all'albo in base a diplomi conseguiti ai sensi della citata
legge), riteneva costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 33,
comma quinto, della Costituzione la norma di cui all'art. 1, comma terzo, del
d.l. n. 9 del 1969 convertito nella legge n. 119 dello stesso anno.
Secondo
il giudice a quo dall'art. 33 della Costituzione si desume il principio che per
l'esercizio della professione occorre il superamento non solo dell'esame di
Stato previsto a conclusione del ciclo scolastico ma anche di quello avente
specificamente la funzione di abilitare all'esercizio professionale: i due
esami peraltro assolvono nel sistema ad una diversa funzione. Quel principio
poi non viene meno qualora i due esami si svolgano congiuntamente e sempre che
il conseguimento delle due finalità sia garantito.
Senonché con la citata normativa del 1969 l'unificazione
dell'aspetto accademico e di quello professionale dell'esame di Stato non
é strutturata in modo tale da assicurare la rispondenza dell'esame
stesso anche alla finalità tecnico- professionale: il ripetuto esame
avrebbe carattere esclusivamente accademico e non professionale e non darebbe
alcuna garanzia in ordine alle attività che debbono essere svolte dal
professionista.
Le
tre ordinanze venivano notificate, ed in ciascuno dei tre procedimenti, al
ricorrente, al Consiglio del Collegio dei geometri ed al Procuratore della
Repubblica di Reggio Emilia, e al Presidente del Consiglio dei ministri.
Davanti
a questa Corte si costituiva soltanto il Collegio dei geometri di Reggio Emilia
con tre identici atti di deduzioni ed a mezzo del prof. avv. Giuseppe Guarino. Non spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il
Collegio dei geometri con le deduzioni e con una memoria, dopo un ampio
svolgimento delle ragioni concludeva per la piena fondatezza della questione
come sopra sollevata.
6. -
All'udienza del 12 gennaio 1972, preliminarmente la Corte, sentito il prof.
avv. Massimo Severo Giannini nell'interesse dei tre Collegi locali dei
ragionieri e periti commerciali, con separate ordinanze dichiarava l'inammissibilità
delle relative costituzioni in giudizio.
Dopo
di che il prof. avv. Giuseppe Guarino, per il
Collegio dei geometri di Reggio Emilia, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, svolgevano le rispettive difese.
Considerato in diritto
1. -
Con le sei ordinanze indicate in epigrafe sono sollevate questioni di
legittimità costituzionale identiche o strettamente connesse a proposito
di norme relative o riferite all'ordinamento delle professioni di ragioniere e
perito commerciale, e di geometra.
Infatti,
il tribunale di Torino ritiene che sia in contrasto con gli artt. 3 e 33, comma
quinto, della Costituzione la norma dell'art. 2, comma secondo, lettera d,
della legge 15 luglio 1906, n. 327 (sull'esercizio della professione di
ragioniere); per il tribunale di Novara, con l'art. 31, n. 5, del d.P.R. 27
ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale), in relazione alla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (contenente
delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli
ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di
ragioniere), sarebbero violate le disposizioni di cui agli artt. 76 e 77 della
Carta costituzionale; ed infine, secondo il tribunale di Lucca ed il Consiglio
nazionale dei geometri (con tre ordinanze), l'art. 1, comma terzo, del d.l. 15
febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli esami di Stato di maturità, di
abilitazione e di licenza della scuola media), convertito nella legge 5 aprile
1969, n. 119, urterebbe contro il citato art. 33, comma quinto, della
Costituzione.
Ricorrono,
per ciò, i presupposti perché i giudizi così insorti siano
riuniti e decisi con una sola sentenza.
2. -
All'esame della questione sollevata dal tribunale di Lucca non é di
ostacolo la circostanza, messa in rilievo dall'Avvocatura generale dello Stato,
che, avendo l'interessato conseguito il diploma nel 1920, il giudice a quo non
avrebbe mai potuto applicare nei di lui confronti la norma denunciata e cioé l'art. 1, comma terzo del citato d.l. n. 9 del
1969.
La
Corte ritiene che non ricorre il dedotto palese difetto di rilevanza,
perché il tribunale ha sostanzialmente interpretato la norma in
questione nel senso che la stessa fosse applicabile a tutti quelli che avessero
o avrebbero superato l'esame conclusivo degli studi nell'istituto tecnico.
Ad
ogni modo, la stessa questione é prospettata dal Consiglio nazionale dei
geometri, e per essa non esiste alcuna eccezione o ragione di
inammissibilità.
3. -
Le ordinanze emesse dai tribunali di Torino, di Novara e di Lucca denunciano
l'esistenza di dubbi e di contrasti circa la vigenza e la portata di norme
relative all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.
Chiamati
a pronunciarsi sui reclami proposti da tre ragionieri contro decisioni del
competente Consiglio nazionale, che aveva rigettato le loro domande di
iscrizione nell'albo professionale, i detti tribunali hanno ritenuto
rispettivamente che ai fini dell'iscrizione nell'albo fossero tuttora
necessari, oltre il conseguimento e possesso del titolo di studio, il
compimento di un biennio di pratica presso un ragioniere collegiato ed il
superamento dell'esame pratico a sensi del citato art. 2, comma secondo,
lettera d della legge n. 327 del 1906; che nei confronti di questa norma e
delle relative disposizioni regolamentari (artt. 18 a 23 del r.d. 9 dicembre
1906, n. 715) il legislatore avesse voluto innovare con la citata legge n. 3060
del 1952 e con il citato d.P.R. n. 1068 del 1953 (art. 31, n. 5); e infine, che
anche queste ultime norme fossero state abrogate con il citato d.l. n. 9 del
1969 (art. 1, comma terzo) e con la relativa legge di conversione n. 119 dello
stesso anno.
Si
presenta per ciò conveniente un esame analitico e complessivo di tutte
le norme ora ricordate, onde accertare se ed in che senso le questioni
sollevate dai tre tribunali concernano norme vigenti e attinenti
all'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.
4. -
L'esercizio pubblico della professione di ragioniere é stato oggetto di
apposita disciplina a mezzo della citata legge n. 327 del 1906, la quale lo ha
riservato "ai ragionieri regolarmente iscritti nei Collegi" (art. 1)
istituiti in ogni provincia, ed ha previsto tra le condizioni necessarie per
far parte del Collegio che l'aspirante avesse conseguito il diploma di
ragioniere oppure fosse abilitato all'insegnamento della ragioneria negli
istituti tecnici, o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di
ragioneria o di commercio, o fosse stato abilitato all'esercizio della
professione di ragioniere prima dell'ordinamento scolastico di allora e secondo
le norme nel tempo vigenti (art. 2, comma secondo, lettera c); e che
l'aspirante avesse, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un
ragioniere collegiato, durante due anni, ed avesse superato un esame pratico
(lettera d dello stesso articolo, e artt. 18 a 23 del citato r.d. n. 715 del
1906).
A
codesto ordinamento, per vari decenni, non sono state apportate modifiche. Anzi
nel 1934, di esso si é implicitamente confermata la vigenza,
stabilendosi con l'art. 1 del r.d.l. n. 565 del 19 marzo, contenente norme a
favore dei ragionieri ex combattenti, che per questi il periodo di pratica
sopra indicato fosse ridotto da due anni a tre mesi.
Solo
con la citata legge n. 3060 del 1952 il legislatore ha voluto che si procedesse
alla revisione del detto ordinamento.
Ed
infatti ha delegato il Governo a provvedere a tale revisione, fissando i
principi e criteri direttivi a cui il Governo stesso si sarebbe dovuto
attenere. In particolare, a questo ultimo riguardo, ha stabilito che la
determinazione del campo delle attività professionali dei ragionieri (e
dei dottori commercialisti per la revisione del cui ordinamento era stata del
pari concessa delega) non dovesse importare attribuzioni di attività in
via esclusiva; che la costituzione degli organi professionali dovesse ispirarsi
a principi democratici; che l'iscrizione negli albi non dovesse in alcun caso
consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni,
ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, fosse vietato l'esercizio
della libera professione; e che i procedimenti relativi all'iscrizione e alla
cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare dovessero essere
regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la
difesa degli incolpati.
Con
il d.P.R. n. 1068 del 1953 il legislatore delegato, dopo avere statuito che il
"ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione
se non é iscritto nell'albo" (art. 2), ha disposto che per ottenere
codesta iscrizione é necessario, tra l'altro, "avere compiuto il
corso di studi negli istituti tecnici commerciali o essere abilitati
all'insegnamento della ragioneria in detti istituti, ovvero essere stato
abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'entrata in
vigore dell'ordinamento professionale approvato con legge 15 luglio 1906, n.
327" (art. 31, n. 4), e "oltre ad aver compiuto il corso di studi
indicato nel numero 4, avere anche conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione nel termine e con le modalità che saranno stabilite
con apposita norma legislativa, su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione di concerto con quello per la grazia e giustizia" (art. 31, n.
5).
Successivamente
e sino ad oggi non é stata emanata la legge prevista in ordine al
secondo dei requisiti ora detti e non sono state apportate modifiche o
integrazioni al vigente ordinamento.
5. -
Dall'esposizione che precede risulta con sicurezza che sono tuttora in vigore,
sul punto relativo ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo e per
l'esercizio pubblico della professione di ragioniere, le norme di cui alla
legge n. 327 del 1906 (art. 2, comma secondo, lettera d), ed al relativo
regolamento d'esecuzione (r.d.l. n. 715 del 1906, artt. 18-23), non essendo
state le stesse abrogate o derogate da norme successive ed in particolare da quelle
di cui alla legge n. 3060 del 1952 (articolo unico) e al d.P.R. n. 1068 del
1953 (articolo 31, nn. 4 e 5).
Con
la legge di delegazione, in funzione dell'ordinamento della professione di
ragioniere, sono stati fissati principi e criteri direttivi in coerenza con una
volontà innovatrice ed in modo tale che l'emittenda
disciplina potesse essere adeguata alle attuali esigenze, ma non si é
inteso modificare né si é modificata la preesistente normativa
circa il punto sopraddetto.
Vi
si parla infatti di riforma e di revisione dell'ordinamento professionale, ma
il solo principio o criterio direttivo attinente ai requisiti per l'iscrizione
nell'albo (quello di cui alla lettera c del citato articolo unico) é
dettato per i ragionieri, impiegati dello Stato e delle altre pubbliche
Amministrazioni, ai quali sia vietato l'esercizio della libera professione. Il
che significa che proprio per quei requisiti il legislatore non ha inteso dar
vita ad una nuova disciplina (tanto é vero che al riguardo non ha indicato
principi e criteri direttivi) ed anzi ha voluto che nella sostanza la
preesistente normativa venisse confermata.
E la
legge delegata, del pari, sul punto non innova espressamente; e non contiene
neppure una norma di abrogazione di atti normativi precedenti. Né
ricorre alcuna abrogazione o derogazione tacita delle preesistenti
disposizioni.
Al
contrario, di esse vi si trova un’importante conferma, essendo
specificamente richiesto che il ragioniere per conseguire la iscrizione
nell'albo deve aver superato sia l'esame di Stato scolastico che quello
professionale. Tale volontà positiva, sicuramente esistente e risultante
dal chiaro disposto dei nn. 4 e 5 dell'art. 31 non
é poi svuotata di contenuto o eliminata dalla contestuale volontà
di non disciplinare attualmente l'esame professionale (col rimetterne la
determinazione del tempo e delle modalità, ad una successiva legge)
perché la prima volontà, come si é detto, é
meramente confermativa di una parte di precedenti norme e tutte, ed in special modo quelle relative al termine e alle
modalità dell'abilitazione, erano e sono rimaste in vigore. Non vi
é quindi alcun vuoto legislativo, che per altro sarebbe colmato, ma solo
una omissione di atti normativi che, fermo il principio del doppio esame di
Stato positivamente riaffermato, si sarebbero potuti rivolgere a disciplinare
in modo eguale la stessa materia considerata dalle norme del 1906, le quali,
pertanto, non essendo state modificate neppure in parte, sono rimaste
integralmente in vigore.
6. -
Sulla normativa attinente al campo professionale non hanno inciso le leggi che
si sono succedute in materia scolastica, e fino al d.l. n. 9 del 1969 ed alla
relativa legge di conversione.
Tali
leggi, infatti, hanno un ambito ed un contenuto ben definiti e propri, essendo
dettate per disciplinare le forme, i modi ed i tempi della istruzione pubblica,
e non concernono minimamente la distinta e diversa materia delle libere
professioni e non possono quindi riferirsi all'esercizio delle relative
attività.
A
proposito, poi, degli esami da sostenere a conclusione degli studi, esse leggi
tendono a mantenerli distinti da quelli professionali, previsti dai vari
ordinamenti.
E
non rileva in contrario che attraverso il superamento degli esami scolastici
conclusivi sia stato conseguito, almeno dal 1924 in poi, un titolo di
abilitazione all'esercizio professionale.
Va
al riguardo considerato che, in base all'ordinamento dell'istruzione media
commerciale di cui al r.d. 15 maggio 1924, n. 749, "il diploma conseguito in
seguito agli esami di abilitazione presso gli istituti commerciali, dà
diritto all'esercizio della professione e all'iscrizione nei relativi albi
professionali, alle condizioni fissate dalle vigenti disposizioni in
materia" (art. 51); che con il riordinamento dell'istruzione media
tecnica, attuato con la legge 15 giugno 1931, n. 889, chi abbia superato
l'esame di abilitazione, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico,
consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente,
per la sezione commerciale, "il diploma di ragioniere e perito commerciale
che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e
privati e all'esercizio professionale" (art. 65); ed infine che, secondo
il d.l. n. 9 del 1969, "il titolo conseguito nell'esame di maturità
posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico... abilita...
all'esercizio della professione" (art. 1, comma terzo).
Ma
codesta normativa, dal contenuto costante, che parla di "diritto
all'esercizio della professione" o di abilitazione "all'esercizio
professionale" o "all'esercizio della professione", considera
sempre il titolo di studio (a conclusione degli studi svolti nell'istituto
tecnico) solo come titolo di legittimazione all'esercizio della professione, ma
non anche come autorizzazione all'esercizio stesso, siccome é
rigorosamente detto nel citato art. 51 del r.d. n. 749 del 1924.
Non
va infine trascurato che la non incidenza delle norme sopra richiamate
sull'ordinamento professionale dei ragionieri e periti commerciali, trova una
conferma nell'avere il citato r.d.l. n. 565 del 1934 confermato, dopo l'entrata
in vigore della citata legge n. 889 del 1931, la vigenza delle norme del 1906.
7. -
É pertanto alla luce delle considerazioni che precedono, che vanno
esaminate le questioni sollevate con le ordinanze dei tribunali di Torino, di
Novara e di Lucca.
A
proposito di quella relativa all'art. 31 n. 5 del d.P.R. n. 1068 del 1953,
interpretata nei sensi già detti la norma ed escluso quindi che il
legislatore, con la legge di delegazione e con quella delegata, abbia innovato
nei confronti della preesistente normativa, con l'abrogazione delle norme del
1906, ed abbia, con l'omissione di atti normativi, provocato un vuoto nel
sistema, deve dirsi che la lamentata violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione non sussiste.
Codeste
disposizioni, prescrivendo che l'esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti, e
che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria, fissano i presupposti, le condizioni ed
i limiti dell'attività legislativa delegata.
E
riflettono nel contempo l'esigenza che la legge delegata sia nel suo contenuto
sostanziale conforme a quella di delegazione.
In
particolare, non si ha difformità tra le due leggi, sufficiente ad
integrare una violazione dei citati precetti costituzionali, qualora, con la
legge delegata siano dettate o implicitamente mantenute norme già
esistenti nel sistema, rientranti nella materia oggetto della delega e
compatibili con i principi e criteri direttivi.
Non
viola, per tanto, gli artt. 76 e 77 della Costituzione l'art. 31, n. 5, del
d.P.R. n. 1068 del 1953, in relazione all'articolo unico della legge n. 3060
del 1952, perché, richiedendo, tra le condizioni per l'iscrizione
nell'albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto dal Collegio provinciale,
oltre il possesso del titolo di studio, il superamento dell'esame di
abilitazione all'esercizio della professione nel termine e con le
modalità che sarebbero stati stabiliti con successiva legge su proposta
del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per la grazia e
giustizia, da un canto conferma che per l'iscrizione all'albo occorre il
superamento, oltre che dell'esame scolastico, anche di quello professionale
(che per i ragionieri e periti commerciali é l'esame pratico richiesto,
unitamente al biennio di pratica, dalle citate norme del 1906) e dall'altro,
attraverso il rinvio, non dà vita a norme estranee alla materia della
delega o incompatibili con i principi ed i criteri direttivi di cui alla stessa
legge di delega.
8. -
Sono parimenti non fondate le questioni sollevate dai tribunali di Torino e di
Lucca, per cui le norme denunciate (art. 2, comma secondo, lettera d, della
legge n. 327 del 1906, e art. 1, comma terzo, del d.l. n. 9 del 1969) sarebbero
in contrasto con l'art. 33, comma quinto, e la prima anche con l'art. 3 della
Costituzione.
Giova,
al riguardo, tenere, anzitutto, presente che l'art. 33, comma quinto,
intervenuto quando, per l'esercizio pubblico di date professioni, vigevano
generali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi preso e dato
atto, e, prescrivendo "un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale", ha segnato e segna un limite all'attività, passata
e futura, del legislatore.
In
sede di disciplina degli esami di Stato, di quello conclusivo dei corsi degli
studi e di quello professionale, distinti o unificati che essi siano, non
possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame,
e la struttura e funzione della commissione esaminatrice, e circa le garanzie
per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed
oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto
possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità
tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività
professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia.
Non
viola per tanto il detto precetto costituzionale l'art. 2, comma secondo,
lettera d, della legge n. 327 del 1906: sono, infatti, ed in particolare,
tenuti distinti l'esame di Stato a conclusione del ciclo degli studi, e
l'altro, parimenti di Stato, a carattere e fine professionale; e questo secondo
esame, denominato "pratico", é strutturato in maniera tale da
essere, anche se in misura ridotta e però appena sufficiente, idoneo ad
un conveniente accertamento da parte della commissione della preparazione
pratica di chi, in possesso del titolo di studio, aspiri a svolgere in modo
autonomo e pubblico l'attività professionale.
Per
queste stesse ragioni, rilevanti sotto altro profilo, la norma denunciata non
risulta neppure in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Non
si é in presenza di una ingiustificata disparità di trattamento
nei confronti di una categoria di professionisti, come sostiene il giudice a
quo per ciò che le norme del 1906 richiederebbero, per autorizzare il
ragioniere all'esercizio professionale, qualcosa di più (il biennio di
pratica) o qualcosa di meno (un semplice esame pratico) di quel che altri
ordinamenti esigono per altri professionisti.
Non
possono infatti dirsi eguali le situazioni degli esercenti le varie professioni
e quindi é ben possibile che non siano uniformi le norme relative alle
singole professioni.
E
comunque, anche a voler ammettere che siano sostanzialmente comuni le esigenze
da tutelare legislativamente, le norme emanate per le varie professioni,
comparativamente considerate, sarebbero tuttavia coerenti con il principio di
eguaglianza solo che rispecchiassero nella sostanza quelle esigenze.
In
particolare, le norme del 1906, relative alla professione di ragioniere, messe
a raffronto con quelle disciplinanti altre professioni, sono, come si é
detto, sufficientemente rispettose delle garanzie volute dall'art. 33, comma
quinto, ed in quanto tali tutelano le dette esigenze e riflettono comunque un
ragionevole uso della discrezionalità spettante al legislatore.
9. -
Non viola l'art. 33, comma quinto, della Costituzione neppure la norma di cui
all'art. 1, comma terzo, del d.l. n. 9 del 1969, convertito nella legge n. 119
dello stesso anno.
Con
la norma denunciata, infatti, a conferma di quanto in passato disposto con gli
artt. 50 e seguenti del r.d. n. 749 del 1924, e 51, lettera f, e 65 della legge
n. 889 del 1931, e per l'esame previsto a conclusione degli studi svolti presso
gli istituti tecnici, si dichiara solamente che il diploma di maturità
conseguito presso codesti istituti "abilita alla professione", e con
ciò la disciplina é destinata ad operare sul terreno scolastico e
non anche immediatamente e direttamente su quello professionale; e d'altra
parte, ai fini dell'esercizio professionale per i ragionieri e periti
commerciali rilevano le indicate norme del 1906 e del 1953, intese e coordinate
nei modi anzidetti.
Deve
quindi dirsi non fondata la questione che, relativamente alla detta norma il
tribunale di Lucca ha sollevato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
10.
- Infine - e correlativamente - risulta non fondata la questione prospettata,
con le tre ordinanze di identico contenuto, dal Consiglio nazionale dei
geometri, concernente lo stesso art. 1, comma terzo, del d.l. n. 9 del 1969 e
sempre in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione.
Dato
che la norma denunciata non ha portata innovativa e specificamente non dispone
che colui che abbia superato l'esame di maturità alla fine dei corsi
presso gli istituti tecnici per geometri, ed in quanto abilitato, per
ciò solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione
nell'albo tenuto dal Consiglio del collegio provinciale, mancano le condizioni
perché si possa riscontrare un qualsiasi contrasto tra quella norma e la
disposizione costituzionale in riferimento.
Allo
stato attuale della legislazione, per ciò, per la professione di geometra
é il relativo ordinamento (ed in particolare, e tra le altre, la norma
di cui all'art. 4, lettera c, del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274) che andrebbe
messo a raffronto con le disposizioni e i principi della Costituzione.
Una
norma come quella denunciata, che - interpretata nei sensi sopraddetti - non
concerne l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, conseguentemente
non é in contrasto con l'art. 33, comma quinto, là ove questo
prescrive il detto esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a)
dell'art. 2, comma secondo, lettera d, della legge 15 luglio 1906, n. 327
(sull'esercizio della professione di ragioniere), in riferimento agli artt. 3 e
33, comma quinto, della Costituzione;
b)
dell'art. 31, n. 5, del d.PR. 27 ottohre
1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale), in relazione alla legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (delega al
Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle
professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere), in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
c)
dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9 (riordinamento degli
esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola
media), convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 aprile 1969, n.
119, in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione;
sollevate
con le ordinanze indicate in epigrafe rispettivamente dal tribunale di Torino,
dal tribunale di Novara, e dal tribunale di Lucca e dal Consiglio nazionale dei
geometri.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 9 marzo 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata
in cancelleria il 15 marzo 1972.