Ordinanza n. 466 del 1989

 

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ORDINANZA N.466

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Paganin Giuseppe, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, con ordinanza del 19 settembre 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità <dell'art. 47 terzo e quarto comma della legge n. 663 del 10 ottobre 1986 che ha modificato la legge n. 354 dell'anno 1975 e ciò nei termini di cui in motivazione>;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento concernente una questione <del tutto identica a quella> ora sollevata, relativamente ad altro giudizio instaurato dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza 18 maggio 1988.

Considerato che la <motivazione> cui fa riferimento il giudice a quo é rappresentata dal <richiamo alle motivazioni delle ordinanze La Fleur Rosina del 17 ottobre 1988 e Ferraro Carlo del 7 novembre 1988>, ordinanze, oltre tutto, entrambe successive alla presente ordinanza di rimessione;

che, comunque, il Tribunale, motivando soltanto per relationem sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non manifesta infondatezza, ha omesso di osservare le prescrizioni dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di indicare nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v. sentenze n. 173 del 1987, n. 128 del 1987, n. 115 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 19 settembre 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE