Ordinanza n. 266 del 1989

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ORDINANZA N.266

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1988 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Conti Loriana, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Conti Loriana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 settembre 1988 (R.O. n. 759 del 1988), nel procedimento civile tra l'I.N.P.S. e Conti Loriana, la quale aveva chiesto l'erogazione dell'indennità di malattia nonostante il ritardato invio del certificato medico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente che il lavoratore possa provare che l'omessa trasmissione entro due giorni all'I.N.P.S.

del certificato di malattia sia dipesa da giustificato motivo;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione in quanto il lavoratore, anche senza sua colpa, risulterebbe privato del trattamento previdenziale spettantegli e si verificherebbe irrazionalmente una diversità di trattamento del rapporto lavoratore - I.N.P.S. e lavoratore-datore di lavoro, per il quale non incide il ritardato invio della certificazione medica;

che la parte privata, costituitasi nel giudizio, ha concluso per l'accoglimento della questione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso, invece, per l'inammissibilità o per l’infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 1143 del 1988) l’illegittimità costituzionale delle norme ora di nuovo censurate nella parte in cui non consentono al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito e che, quindi, le suddette norme, per i profili che interessano, sono state espunte dall'ordinamento;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 10 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Siena con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1143 del 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE