Ordinanza n. 186 del 1989

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ORDINANZA N.186

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con ordinanze emesse il 2 febbraio 1988 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pisa, il 10 dicembre 1987 e il 16 novembre 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente ai nn. 359, 360, 361, 414 e 415 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31, 34, 39, prima parte speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Pisa, nel giudizio tra Teti Michele e l'I.N.A.D.E.L., per ottenere la riliquidazione dell'indennità premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, con ordinanza del 2 febbraio 1988 (R.O. n. 359 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate determinerebbero disparità di trattamento tra impiegati degli enti territoriali e altri lavoratori, per i quali l'adeguamento del credito e automatico, e grave diminuzione del trattamento previdenziale, che diviene insufficiente a soddisfare le esigenze di vita del pensionato;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

che identica questione é stata sollevata dallo stesso Pretore di Pisa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Orsini Rosa ed altri e l'I.N.A.D.E.L. con l'ordinanza del 2 febbraio 1988 (R.O. n. 360 del 1988); dal Tribunale di Firenze nel giudizio promosso da Brazzano ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 10 dicembre 1988, pervenuta alla Corte il 5 luglio 1988 (R.O. n. 361 del 1988); dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Costanzo Orazio Filippo e altri e l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 16 novembre 1987, pervenuta alla Corte il 12 luglio 1988 (R.O. n. 414 del 1988), e nel giudizio tra Galli Adolfo e l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza sempre del 16 novembre 1987, pervenuta alla Corte il 12 luglio 1988 (R.O. n. 415 del 1988);

che in tutti questi giudizi si é costituita l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri concludendo sempre per la inammissibilità o in fondatezza della questione.

Considerato che tutti i ricorsi prospettano la stessa questione e che, per l’evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio e fondata, invece, per quanto riguarda il diniego della corresponsione di interessi, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;

che successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa questione é stata dichiarata manifestamente infondata per il primo profilo, e manifestamente inammissibile per il secondo essendo la norma impugnata già espunta dall'ordinamento per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 1060 del 1988);

che anche per i giudizi in esame va emanata la stessa declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi, tali da indurre la Corte ad una modificazione della propria decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione per la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli interessi sulle somme di cui sopra, perché già dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa parte; entrambe sollevate dai Pretori di Pisa e di Firenze nonché dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

 

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE