Sentenza n. 25 del 1989

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SENTENZA N.25

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELPOPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Crisafulli Enrico, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

Come esposto in narrativa, il giudice istruttore di Perugia, delegato da quel Tribunale all'espletamento di perizia psichiatrica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del l'art. 261 c.p.p., dopo che la Corte di Cassazione, da lui stessa investita per conflitto di competenza, ha ritenuto nella specie legittima l'emanazione di un mandato di accompagnamento, quale strumento idoneo per ottenere la presenza, dinanzi al giudice ed al perito, del periziando a piede libero.

Simile decisione, ai sensi dell'art. 54 quarto comma del codice di rito, ha autorità di cosa giudicata nel procedimento <a quo>, per modo che una qualsiasi pronuncia di questa Corte relativa alla norma denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato in questione può essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza (cfr. sentt. nn. 132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per un'ipotesi di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609/1988). Ne deriva l'irrilevanza ex actis della questione proposta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. proposta con l'ordinanza in epigrafe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/01/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 24/01/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE