Sentenza n. 609 del 1988

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SENTENZA N.609

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 novembre e il 2 dicembre 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano nei procedimenti penali a carico di Marcinkus Paul ed altri, iscritte ai nn. 855 e 860 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55/1a s.s. dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Marcinkus Paul ed altri nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte, Paolo Roscioni e Adolfo Gatti per Marcinkus Paul ed altri e l'Avvocato dello Stato Francesco Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

 1. - Le due ordinanze di cui é causa sollevano, sotto profili in parte diversi, le stesse questioni di legittimità costituzionale: i relativi procedimenti vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. -L'Avvocatura dello Stato e le parti private hanno preliminarmente prospettato, nelle proprie difese, varie eccezioni di inammissibilità nei confronti sia della prima che della seconda ordinanza.

Tali eccezioni - pur nella varietà delle argomentazioni addotte - possono essere raggruppate, per gli aspetti che si presentano comuni ad ambedue le ordinanze, con riferimento a tre profili essenziali concernenti rispettivamente: a) l'asserito difetto di legittimazione del giudice a quo, per avere lo stesso sollevato le questioni di costituzionalità di cui e causa dopo che la Corte di Cassazione aveva definitivamente pronunciato il difetto di giurisdizione dello stesso giudice, determinando una preclusione assoluta in ordine all'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale o, quanto meno, di qualsivoglia provvedimento diverso dalla semplice dichiarazione, necessaria e vincolata, della improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.; b) l'asserito difetto di rilevanza delle questioni proposte, dal momento che la norma da applicare nel giudizio a quo andrebbe individuata non tanto nell'art. 11 del Trattato, quanto nel principio di diritto internazionale consuetudinario che riconosce ai rappresentanti degli organi di Stati stranieri o di enti internazionali una immunità penale di tipo funzionale, principio recepito nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost. e dell'art. 3 cod. pen.; c) l'asserita irrilevanza delle stesse questioni, in quanto dirette a colpire, nell'art. 11 del Trattato, una norma penale (di natura sostanziale o, comunque, processuale) di maggior favore e pertanto, quand'anche riconosciuta incostituzionale, non disapplicabile nel processo a quo ai sensi degli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen.

A tali eccezioni sia l'Avvocatura che le parti private ne hanno, infine, aggiunta un'altra diretta a contrastare soltanto la seconda ordinanza: eccezione prospettata con riferimento all'asserita inammissibilità della questione di costituzionalità proposta dopo che era già stato sospeso il processo a quo in conseguenza del rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, ai fini della soluzione, nello stesso processo, di un precedente incidente di costituzionalità.

3. -L'eccezione relativa al difetto di legittimazione del giudice a quo, che verrebbe a derivare dalla pronuncia della Corte di Cassazione sul difetto di giurisdizione, si presenta pregiudiziale e va, pertanto, esaminata per prima.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17 luglio 1987, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Milano 13 aprile 1987, confermativa del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore dello stesso Tribunale in data 20 febbraio 1987 nei confronti di Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel, imputati di concorso in bancarotta fraudolenta. Tale sentenza, adottata a conclusione del giudizio di cui agli artt. 263 bis e segg. cod. proc. pen., relativo alla validità del mandato di cattura emesso nei confronti degli imputati, é stata motivata con riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice penale italiano nei confronti di soggetti che, per il fatto di aver agito in qualità di organi o di rappresentanti di un <ente centrale> della Chiesa cattolica, sono stati considerati, ai sensi dell'art. 11 del Trattato, coperti da immunità penale.

L'eccezione in esame impone, quindi, innanzitutto di valutare gli effetti derivanti dalla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione sia con riferimento al giudizio incidentale sul mandato di cattura, nel cui ambito la pronuncia stessa é stata adottata, sia con riferimento al giudizio principale, concernente la contestazione del reato di concorso in bancarotta fraudolenta.

4. - Quanto agli effetti sul procedimento incidentale, non vi é dubbio che in questo giudizio la pronuncia della Corte di Cassazione sul difetto di giurisdizione - indipendentemente da ogni valutazione di merito, che non può trovare ingresso in questa sede- sia tale da concludere definitivamente la controversia relativa al mandato di cattura emesso dal giudice istruttore penale. E questo indipendentemente dal valore di <cosa giudicata> da attribuire a tale sentenza, sulla scorta di un principio generale che, ad avviso delle parti private, sarebbe desumibile dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. pen., dove viene conferita <autorità di cosa giudicata> alla dichiarazione di competenza di un giudice speciale da parte della Corte di Cassazione, <anche se non pronunciata a sezioni unite>. Ed invero, - quand'anche si ritenesse di non poter applicare al caso in esame, che investe un profilo di difetto assoluto di giurisdizione, una norma quale e quella posta nell'art. 38 cod. proc. pen., che concerne invece l'<incompetenza> del giudice ordinario, contrapposta alla <competenza> di un giudice speciale - resterebbe pur sempre il fatto che, nella specie, la Corte di Cassazione ha adottato una sentenza di natura processuale (trattasi di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 539 n. 3 cod. proc. pen.), che per la sua stessa struttura ha assunto caratteristiche di pronuncia non solo terminativa del processo incidentale (cfr. l'art. 540 cod. proc. pen., che, per l'ipotesi richiamata nell'art. 539 n. 3, non prevede alcuna attività successiva all'annullamento senza rinvio), ma anche <irrevocabile>, in quanto sottratta ad ogni ulteriore impugnazione (cfr. art. 576 cod. proc. pen.).

Da quanto precede discende che, una volta divenuto operante l'accertamento definitivo del difetto di giurisdizione, al giudice di merito del procedimento incidentale non potrà spettare, nello stesso processo, altro potere che quello relativo alla adozione dei provvedimenti conseguenti all'accertato difetto di giurisdizione: provvedimenti che, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., si verranno a concretare nella semplice annotazione della sentenza della Corte di Cassazione in margine all'originale del provvedimento annullato.

5. -Poste tali premesse resta da esaminare il rapporto tra il procedimento incidentale (concernente il provvedimento in tema di libertà personale) e il procedimento principale (concernente l'accertamento del reato), al fine di valutare gli effetti che la pronuncia della Corte di Cassazione sul difetto di giurisdizione adottata nel primo procedimento e in grado di produrre nei confronti del secondo.

La piena autonomia tra i due procedimenti (incidentale e principale) e stata affermata da una parte della dottrina con riferimento alla valutazione dei fatti e delle prove: tale autonomia non può, peraltro, valere anche in ordine all'accertamento di un presupposto essenziale per l'esistenza stessa del processo, quale quello relativo alla mancanza di un potere giurisdizionale esercitabile da qualsivoglia giudice nei confronti della fattispecie sottoposta ad esame. Tale presupposto, con riferimento ai diversi tipi di procedimenti e subprocedimenti ricollegabili alla stessa azione penale, si caratterizza, infatti, come indivisibile e unitario, con la conseguenza che l'accertamento del difetto di giurisdizione operato nell'ambito di un procedimento incidentale non potrà non riflettersi, ove abbia assunto i caratteri della definitività, in tutti gli altri procedimenti, incidentali e principale, connessi alla stessa azione. E questo tanto più ove tra i diversi procedimenti venga a manifestarsi-così come accade nel caso in esame - una completa identità tanto con riferimento ai soggetti perseguiti che ai reati contestati.

Tale soluzione si presenta, d'altro canto, ancor più necessitata se si tiene conto delle caratteristiche proprie del vigente processo penale, dove non compare un istituto quale il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dal codice di procedura civile (artt. 37 e 41 cod. proc. civ.) e dove, di conseguenza, il giudizio sull'azione e il giudizio sulla giurisdizione appaiono sempre tra loro indissolubilmente collegati.

6.-Le osservazioni che precedono conducono, dunque, a concludere nel senso che la dichiarazione di difetto di giurisdizione, ove sia stata irrevocabilmente enunciata dalla Corte di Cassazione, non può non portare alla chiusura, oltre che del procedimento incidentale nel cui ambito e stata adottata, anche del procedimento principale, dove é sorto l'incidente relativo al provvedimento restrittivo della libertà personale.

La conseguenza naturale sarà che, una volta accertata, in sede di processo incidentale, la carenza del presupposto della giurisdizione, al giudice del processo principale non potrà spettare altro che il compito, vincolato, di dichiarare concluso lo stesso processo, dando atto della improcedibilità dell'azione per difetto di giurisdizione.

Un incidente di costituzionalità, sollevato in questa fase si presenta, quindi, tardivo -come é stato rilevato dall'Avvocatura dello Stato- finendo per assumere in realtà le connotazioni anomale di un mezzo di impugnazione della stessa sentenza con cui la Corte di Cassazione ha definitivamente dichiarato il difetto di giurisdizione.

7. -Le due ordinanze in epigrafe vanno, pertanto, dichiarate inammissibili in dipendenza della sentenza della Corte di Cassazione 17 luglio 1987 che ha affermato il difetto di giurisdizione nei confronti di imputati ritenuti, per la loro qualifica soggettiva, coperti da immunità penale.

Ogni ulteriore pronuncia sui diversi profili, di ordine processuale e sostanziale, connessa ai due giudizi di cui é causa resta, di conseguenza, assorbita.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal giudice istruttore del Tribunale penale di Milano avverso l'art. 11 del Trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 7, comma primo, 102, 112, 3, comma primo, 24 e 25, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/06/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 08/06/88.