Ordinanza n. 1096 del 1988

ORDINANZA N.1096

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Franco Di Bella ed il Consiglio Nazionale dei Giornalisti, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1a ss. dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Di Bella Franco nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

uditi l'avv. Corso Bovio per Di Bella Franco e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 13 novembre 1987 (Reg. ord. n. 62 del 1988) ha sollevato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, in quanto prevede che presso il Tribunale (o la Corte d'appello) il collegio sia integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati-in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario -dal Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine, sotto il profilo che la designazione dei ad opera d'una delle parti del giudizio, la cui decisione costituisce oggetto dell'impugnativa, confliggerebbe col principio d'indipendenza degli organi giudicanti;

che nel presente giudizio si è costituito il sig. Franco Di Bella, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Costa e Corso Bovio, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza della questione stessa;

Considerato che con sentenza n. 11 del 1968 questa Corte ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 108 Cost., il terzo comma del testo originario dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, il quale prevedeva che presso il Tribunale e la Corte d'appello competenti a decidere sull'azione promossa contro le deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti il collegio venisse integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio stesso, e che, successivamente a tale pronuncia, l'art. 63 cit. è stato sostituito con l'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, il quale prevede che il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine e che il giornalista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati;

che l'ordinanza di rimessione ora all'esame della Corte solleva nuovamente il dubbio sulla legittimità costituzionale della partecipazione del giornalista e del pubblicista all'esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto designati da una delle parti del procedimento;

che pertanto la predetta ordinanza ripropone la questione già decisa dalla citata sentenza n. 11 del 1968: quest'ultima, infatti, ha ribadito che la circostanza che all'esame del Tribunale e della Corte d'appello (nella speciale composizione di cui all'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308) vengano portate le impugnazioni contro le deliberazioni di quello stesso organo che e competente alla designazione dei due giudici estranei alla magistratura, non costituisce, di per se sola, ragione di illegittimità costituzionale;

che la sentenza da ultimo citata conferma un precedente costante orientamento di questa Corte (cfr. le sentenze n. 108 del 1962 e n. 1 del 1967) successivamente più volte ribadito (cfr. le sentenze n. 121 del 1970 e

n. 196 del 1982);

che l'ordinanza di rimessione del 13 novembre 1987 non propone nuove questioni di legittimità costituzionale; ed è sulle questioni sollevate nella predetta ordinanza che questa Corte deve pronunciarsi;

che, pertanto, la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13/12/88.