Ordinanza n. 1078 del 1988

ORDINANZA N.1078

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/prima serie speciale dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che il Pretore di Termini Imerese, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e l'I.N.P.S. ed avente per oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di invalidità, negati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 l. 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 3: norma che non consente l'attribuzione dei predetti trattamenti a coloro che presentino la relativa domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile;

che lo stesso Pretore, con ordinanza emessa sempre il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S. ed avente oggetto analogo, ha sollevato identica questione di costituzionalità;

che, secondo il giudice remittente, l'esclusione dalle prestazioni previdenziali del rischio di inabilita o invalidità dopo il compimento dell'età pensionabile violerebbe il disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost., privando il lavoratore inabile o invalido della relativa tutela;

che, sempre secondo il giudice a quo, la previsione normativa verrebbe a creare una inammissibile disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che, anche senza avere conseguito i necessari requisiti contributivi, presentino la domanda all'istituto previdenziale prima del compimento dell'età pensionabile e provvedano successivamente al perfezionamento di questi ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 468/68, e coloro che invece-in identica posizione-presentino la domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

Considerato che, per identità dell'oggetto, i giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che la Corte si è già pronunciata sulla questione oggetto dei presenti giudizi con la

sent. n. 436 del 1988, con cui ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3 l. 12 giugno 1984 n. 222, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., proprio in quanto esso vietava che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore potesse chiedere il riconoscimento dei trattamenti di inabilita o di invalidità;

che, anche in conformità alla ord. n. 815 del 1988, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto e già avvenuta l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della disposizione impugnata.

Visti gli att. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984, n. 222, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Termini Imerese con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto la norma e stata già dichiarata illegittima con sentenza n. 436 del 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 06/12/88.