Ordinanza n. 1026 del 1988

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ORDINANZA N.1026

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e restrittive della libertà) come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dall'Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Roma nel procedimento di sicurezza a carico di DE LUCA Felice, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1a ss. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 19 agosto 1987 dal Magistrato di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a TONIOLO Mario, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1a ss. dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i magistrati di sorveglianza di Roma e Brescia hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e restrittive della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente o in corso una misura di sicurezza;

che, in entrambi i giudizi, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che identica questione di legittimità costituzionale é stata dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 1988, la quale ha ritenuto che la disposizione impugnata, interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non contrasta con l'art. 3 Cost.;

che siffatta interpretazione é stata ribadita dalla Corte con l'ordinanza n. 911 del 1988, che ha concluso per la manifesta infondatezza di identiche questioni;

che nelle ordinanze di rimessione non sussistono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti l giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitati ve della libertà) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai magistrati di sorveglianza di Roma e Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/88.

 

Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 09/11/88.