Ordinanza n. 1015 del 1988

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ORDINANZA N.1015

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (<Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica>), e degli artt. 50 e 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (<Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica>), in riferimento all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Sarasso Carlo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima Serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento per l'annullamento degli atti della Commissione giudicatrice del giudizio di idoneità a professore associato - introdotto dal ricorso di un libero docente confermato - il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza emessa il 2 luglio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dette norme sottopongono ad un indiscriminato giudizio di idoneità categorie di professori tra loro profondamente diverse; b) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che prevede la costituzione di più commissioni, qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneità superi le ottanta unita, per violazione (oltre che dei già richiamati parametri) anche dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge- delega 21 febbraio 1980, n. 28; c) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, disposizione che, interpretando il citato art. 51, avrebbe precluso ogni possibilità di tutela giurisdizionale nei confronti della normativa oggetto dell'interpretazione, così violando anche l'art. 24 della Costituzione, oltre ai più volte richiamati principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica Amministrazione.

Considerato che le questioni proposte sono già state risolte da questa Corte che con sentenza n. 620 del 1987 (nonché con successiva ordinanza n. 608 del 1988) ne ha dichiarato la infondatezza;

che non si rinvengono nell'ordinanza di rimessione profili nuovi od ulteriori rispetto a quelli già prospettati ed a suo tempo esaminati;

che, in particolare, i richiami al terzo comma dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono chiaramente volti a motivare la censura concernente l'eterogeneità delle categorie di professori ammesse ai giudizi di idoneità, scelta legislativa che viceversa é stata ritenuta dalla Corte del tutto razionale e rispettosa dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (<Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica>), e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (<Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica>), in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione; b) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (<Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica>), in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; c) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della Costituzione, con riferimento all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 03/11/88.