Ordinanza n. 608 del 1988

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ORDINANZA N.608

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, secondo comma, e 52, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, lett. a), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con ordinanze emesse il 3 dicembre ed il 19 novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da Ferraro Giacinto e da Giannoni Enzo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 838 e 839 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze in data 3 dicembre e 19 novembre 1986, rispettivamente sui ricorsi, proposti da Ferraro Giacinto e da Giannoni Enzo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, per l'annullamento del giudizio di non idoneità a professore universitario associato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a, e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28), ed in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione; b) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

che in merito alla pretesa incostituzionalità dell'art. 51 d.P.R. citato il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio deduce che la predisposizione di più di una commissione giudicatrice per ciascun raggruppamento disciplinare allorché il numero dei concorrenti alla prova ecceda le ottanta unita, implica la cattiva applicazione della delega legislativa di cui all'art. 5, quarto comma, lett. a, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il quale prevede che, in prima applicazione, <il giudizio di idoneità é espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma>;

che, apparendo nel procedimento per l'accesso alla fascia dei professori associati unico sistema per far fronte all'eccesso di candidati, l'incremento numerico dei commissari, la moltiplicazione, invece, nei giudizi idoneativi, di centri di valutazione autonoma può ledere il principio della par condicio fra tutti i partecipanti ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici;

che infine il giudice a quo rileva il contrasto dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, da un lato con l'art. 24 della Costituzione, primo e secondo comma, e, dall'altro, con le disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt. 134, 136 e 137 Cost.), nonché con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l.

Sembra infatti dubbio che l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di rimuovere con legge interpretativa un possibile rinvio di norme delegate per sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione, specie quando della questione sia già stata investita la Corte costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica, ogni eventuale contrasto, modificando o facendo proprio con legge ordinaria, il contenuto della norma delegata;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo l'inammissibilità o la manifesta infondatezza delle questioni prospettate.

Considerato che le questioni proposte sono identiche, talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, con sentenza in data 16 dicembre 1987, n. 620, questa Corte ha dichiarato non fondate ambedue le questioni sopra descritte;

che nelle odierne ordinanze non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione sopra citata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevate, in relazione all'art. 76 della Costituzione, tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a, e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.

 

Francesco SAJA - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 31/05/88.