Sentenza n. 1007 del 1988

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SENTENZA N.1007

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 122 comma 1 d.l.vo Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6, e della l.reg. sic. 15 marzo 1963 n. 16, intitolata "Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana" promossi con ordinanze emesse il 17 aprile 1986 e il 19 marzo 1987 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - nei giudizi sui conti consuntivi dei Comuni di Aragona e Carlentini, iscritte al n. 779 del registro ordinanze 1986 e al n. 519 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 43, la serie speciale, dell'anno 1987;

udito in camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le due ordinanze della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana prospettano questioni relative alla medesima disposizione: i relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Oggetto del presente giudizio é l'art. 122 comma 1 dell'Ordinamento regionale degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con il d.l. Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6, e riapprovato con l.reg. 15 marzo 1963 n. 16, il quale, nel conferire carattere solo eventuale al giudizio del Consiglio di Prefettura (ora della Corte dei conti, a seguito della sent. n. 55 del 1966) sul conto consuntivo dei Comuni situati nella Regione siciliana, violerebbe le seguenti disposizioni costituzionali:

l'art. 103 comma 2 Cost., in quanto la norma impugnata, prevedendo il giudizio di conto come meramente eventuale, farebbe venir meno, per le ipotesi ivi contemplate, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica;

l'art. 108 comma 1 Cost., in quanto la disposizione impugnata regolerebbe una materia - quella della giurisdizione - la quale é riservata alla legge statale, con conseguente esclusione della competenza legislativa delle Regioni, anche se a statuto speciale;

l'art. 3 Cost., in quanto la disciplina impugnata differenzierebbe in modo irragionevole la posizione degli agenti contabili operanti nella Regione siciliana rispetto a quella degli agenti contabili che operano nel restante territorio nazionale.

3. - La questione é fondata.

Come questa Corte ha già affermato in un caso analogo (sent. n. 114 del 1975), "é principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale". E, come é detto subito dopo nella stessa sentenza, "requisito indispensabile del giudizio sul conto é quello della necessarietà, in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente é consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere".

Questi principi sono contraddetti dalla norma impugnata, laddove é disposto che "qualora le risultanze della deliberazione del Consiglio comunale non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al comma 2 dell'articolo precedente, il conto, trascorsi i tre mesi dalla data in cui é pervenuto alla Commissione provinciale di controllo, resta approvato in conformità delle risultanze medesime (e) la deliberazione del Consiglio comunale tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione di cui alla seguente alinea" (cioè della decisione di approvazione del conto consuntivo spettante alla Corte dei conti). Con tale disposizione si prevede, in altri termini, che, in assenza delle contestazioni ivi menzionate, l'approvazione del conto consuntivo operata dal Consiglio comunale sostituisce integralmente la decisione relativa al giudizio sul conto consuntivo spettante alla Corte dei conti, rendendo così del tutto eventuale quest'ultimo giudizio e sottraendo, conseguentemente, gli amministratori e i tesorieri dei Comuni siciliani al fondamentale dovere di rispondere, nelle forme costituzionalmente previste, della gestione del denaro pubblico da essi svolta.

Si tratta, com'é evidente, di una diretta violazione di un principio fondamentale dello "Stato – di - diritto", recepito dalla Costituzione all'art. 103 e riaffermato da questa Corte nella sentenza prima ricordata. Una violazione la quale si articola in un duplice livello: da una parte, nel sottoporre l'attivazione del giudizio di conto a condizioni dipendenti in gran parte dalla volontà di organi interni del Comune stesso che dovrebbe essere controllato, rendendo così inoperante l'obbligo del tesoriere comunale di presentare comunque i conti consuntivi per il giudizio della Corte dei conti e tramutando quest'ultimo in un giudizio meramente eventuale; e, dall'altra parte, nel prevedere che la deliberazione di approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio comunale assume lo stesso valore giuridico e la stessa efficacia della decisione di approvazione della Corte in sede di giudizio sul conto consuntivo, sostituendo così, illegittimamente, un'approvazione di natura politico-amministrativa a una decisione giurisdizionale sulla regolarità contabile, un giudizio del controllato a un giudizio del controllore.

Tanto basta per ritenere che l'art. 122 comma 1 d.l. Pres. Reg. soc. 28 ottobre 1955 n. 6, riapprovato con l.reg. 15 marzo 1963 n. 16, svuoti del tutto la garanzia costituzionale relativa alla regolarità e alla correttezza della gestione del denaro pubblico e, in particolare, la garanzia della necessarietà del giudizio sul conto. Esso va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 103 comma 2 Cost.

Rimangono assorbiti i restanti profili di costituzionalità sollevati nell'ordinanza di rimessione.

4. - Con la disposizione ora dichiarata incostituzionale fa indubbiamente sistema il comma successivo, nel quale si dispone che, nel caso l'approvazione del conto consuntivo operata dal Consiglio comunale sia contestata o contrasti con l'accertamento sommario di cui all'articolo precedente, "il conto é deferito dalla Commissione provinciale di controllo al giudizio del Consiglio di Prefettura (ora della Corte dei conti) il quale può limitare il giudizio stesso alle partite contestate o estenderlo a tutto il conto". Dall'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 122 comma 1 d.l. Pres. Reg. sic. N. 6 del 1955, in quanto violativo del principio della necessarietà del giudizio sul conto, deriva, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'incostituzionalità consequenziale della disposizione appena citata. Il comma 2 dell'art. 122 costituisce, infatti, un elemento di un sistema normativo complessivamente contrastante con il principio della necessarietà del giudizio sul conto, che, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 122 comma 1 d.l. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955 resterebbe, in mancanza di una caducazione consequenziale, del tutto sbilanciato, conservando un significato normativo distorto, comunque contrario a Costituzione.

Il principio della necessarietà del giudizio sul conto ha, infatti, un duplice significato, in quanto comporta tanto che no possono essere poste condizioni in grado di rendere eventuale o aleatorio il giudizio stesso, quanto che nessuna parte del conto può essere sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti. In altre parole, il requisito ella necessarietà riguarda sia l'an del giudizio, sia l'oggetto dello stesso. E, sotto quest'ultimo profilo, "necessarietà" significa completezza del giudizio, nel senso che il conto consuntivo deve essere sottoposto all'esame della Corte dei conti nella sua interezza. Sicché, in virtù della medesima ratio sottesa alla decisione d'incostituzionalità dell'art. 122 comma 1, occorre dichiarare l'illegittimità derivata dal comma 2 dello stesso articolo.

5. - Sempre ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, delle restanti disposizioni contenute nell'art. 122 d.l. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1953, in quanto hanno il loro unico titolo di esistenza normativa nella disposizione impugnata e dichiarata costituzionalmente illegittima con la presente decisione.

Questo é sicuramente il caso della norma sulla comunicazione all'amministrazione comunale e sulla notificazione agli interessati del deferimento del giudizio di conto al Consiglio di Prefettura (ora alla Corte dei conti), prevista nell'art. 122 comma 2 (ultima parte) d.l. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955. Ma lo stesso é il caso delle disposizioni contenute nei commi successivi dello stesso articolo: segnatamente, quella che prescrive al Consiglio di Prefettura (ora Corte dei conti) di definire il giudizio sul conto entro il termine di tre mesi (comma 3) e quella che regola la notificazione e la pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura (ora Corte dei conti) (comma 4).

Tutte e tre le disposizioni ora esaminate non hanno più ragion d'essere una volta che, per effetto della presente decisione sulla norma impugnata, l'intero sistema del giudizio di conto previsto dall'art. 122 risulti caducato. Si tratta, d'altronde, di disposizioni che regolano termini e modalità di pubblicità concernenti attività giurisdizionali e decisioni assunte nell'esercizio della giurisdizione contabile: una materia, questa, che risulta preclusa alle leggi della Regione siciliana o a decreti aventi lo stesso valore delle leggi medesime.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi,

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 comma 1 d.l.vo Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 riappprovato con l.reg. 15 marzo 1963 n. 16 intitolato "Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana";

- dichiara, altresì, ex art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 122 del citato d.l.vo Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6 riappprovato con l.reg. 15 marzo 1963 n. 16.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/1988.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 3/11/1988.