SENTENZA N. 114
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 6 e 7 della legge regionale del Trentino-Alto
Adige 1 giugno 1954, n. 11 (norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli
enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1972 dalla Corte dei
conti - sezione I giurisdizionale - nel giudizio di
responsabilità nei confronti di Stefanelli Francesco
ed altro, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione Trentino-Alto
Adige;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975
il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Massimo Severo Giannini,
per il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento di responsabilità contabile promosso contro Stefanelli Francesco, sindaco del Comune di Nago Torbole e
Si osserva in primo luogo nell'ordinanza che il sistema attuato dagli artt. 6 e 7 della legge incide profondamente non solo sulla
procedura del giudizio sui conti, ma anche sul contenuto della giurisdizione
contabile che é materia propria della potestà normativa statale. Il legislatore
regionale avrebbe perciò valicato i limiti della sua competenza legislativa la
quale é esclusiva in tema di circoscrizioni comunali (art. 4, n. 3) e
complementare in materia di ordinamento dei comuni (art. 5, n. 1).
Le stesse norme poi, avendo trasformato in eventuale il giudizio sui
conti con l'attribuzione alla giunta provinciale del potere di sottoporre il
controllo al giudizio solo quando ricorrono particolari circostanze, sarebbe in
contrasto con l'art. 48, n. 5, dello Statuto che attribuisce a tale organo
soltanto la "vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle
istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, sui consorzi e sugli altri
enti o istituti".
Le norme denunciate contrasterebbero, infine, col principio di
uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione in quanto assicurerebbero
una situazione del tutto particolare a favore dei tesorieri e amministratori
degli enti locali di questa Regione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita
Osserva anzitutto la difesa che l'emanazione della legge impugnata si
rese necessaria per colmare la lacuna creatasi in sede normativa regionale
allorché il controllo sugli enti locali, prima spettante ai prefetti e ai
consigli di prefettura, passò alla competenza della giunta provinciale. Proprio
in ossequio al principio di uguaglianza, invocato dalla ordinanza, questa legge
ha stabilito a quale organo dovesse spettare nella
Regione il controllo sui conti consuntivi degli enti locali. La legge regionale
ha modesta portata ed é tutt'altro che rivoluzionaria
dal momento che, salvo poche differenze, le sue disposizioni sostanzialmente
corrispondono a quelle contenute nel testo unico della legge comunale e
provinciale del 1934.
Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, afferma la
difesa,
Orbene, proprio per ovviare a questa commistione di funzioni, la legge
regionale, con le norme contenute negli artt. 6 e
É pertanto evidente, ad avviso della difesa, che il procedimento
contemplato dagli artt. 6 e 7 della legge regionale
riguarda solo la fase amministrativa di controllo e
pienamente legittime devono quindi considerarsi le loro disposizioni.
Considerato in diritto
1. - Secondo l'ordinanza della Corte dei conti gli artt.
6 e 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 1 giugno 1954, n. 11,
recante norme sui conti consuntivi degli enti locali, sarebbero
costituzionalmente illegittimi sia perché contengono disposizioni sui giudizi
relativi a tali conti che non potevano essere dettate dal legislatore
regionale, perché privo della relativa potestà, sia perché contraddicono a
principi fondamentali della legislazione statale nella stessa materia.
La questione é fondata.
2. - É principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro
proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento
dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale
della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento
del rendiconto giudiziale.
Requisito indispensabile del giudizio sul conto é quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di
mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque
maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente é consentito sottrarsi a
questo fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile non avesse tale
carattere non potrebbe assolvere alla sua obbiettiva
funzione di garanzia ed é per questo che nel nostro sistema l'obbligo del
rendiconto giudiziale (salvo deroghe temporanee ed eccezionali per i conti
consuntivi degli enti locali tassativamente disposte con leggi per il periodo
bellico e post-bellico fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario
1953) ha trovato costante applicazione.
3. - Ciò premesso, venendo all'esame delle disposizioni impugnate, é
agevole dimostrare che con le stesse
Ora é evidente che per effetto del sistema instaurato si é in concreto
attribuito ad un organo di controllo una facoltà che condiziona l'effettiva
operatività dell'organo giurisdizionale contabile; si é conferita cioé ad un organo amministrativo, nel concorso di
determinate circostanze, la potestà di esprimere un giudizio di regolarità
contabile che istituzionalmente spetta ad un organo giurisdizionale. Si é per
conseguenza operata la trasformazione della giurisdizione contabile da
necessaria ed inderogabile quale deve essere, per poter assolvere
alla sua funzione di garanzia di corretta gestione del pubblico denaro,
in eventuale, giacché ora il deferimento del conto all'organo giurisdizionale
contabile é subordinato all'accertamento della sua irregolarità compiuto dalla
giunta. Né varrebbe obbiettare che il mancato deferimento si riferisce
soltanto ai conti non contestati per i quali il giudizio ha solo carattere
formale, giacché il principio della necessarietà del
giudizio di conto non tollera deroghe di sorta e, del resto, anche la
dichiarazione di regolarità di un conto, con il conseguente discarico
dell'agente, ha natura giurisdizionale e spetta esclusivamente al giudice
contabile.
La conseguenza pratica di siffatta normativa é stata che nessun conto
degli enti locali di questa Regione - nella quale fin dalla sua istituzione
sono stati soppressi i consigli di prefettura ed in loro luogo non é stato
creato altro organo con corrispondenti funzioni in materia giurisdizionale
contabile - é stato sottoposto all'esame della Corte dei conti, che é da
ritenersi ora giudice competente, anche in primo grado, per la contabilità
degli enti di cui trattasi.
4. - Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare come le norme
censurate abbiano profondamente alterato un principio cardine su cui si basa la
giurisdizione contabile. Fondati sono perciò i motivi di incostituzionalità
prospettati nell'ordinanza di rimessione sia perché
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 1
giugno 1954, n. 11, contenente "norme per l'approvazione dei conti
consuntivi degli enti locali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 maggio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 maggio 1975.