Sentenza n. 999 del 1988

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SENTENZA N.999

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano notificato l'8 novembre 1983, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato-Direzione compartimentale di Verona - Ufficio lavori di Bolzano nn. 16/002191 dell'11 maggio 1983; 16/003186 del 17 giugno 1983; 16/003977 del 1° agosto 1983 indirizzate rispettivamente al Sindaco del Comune di San Candido e al Sindaco del Comune di Bolzano.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione in seguito a tre note di analogo contenuto, i cui estremi sono riportati in epigrafe, con le quali l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato faceva presente ai sindaci di San Candido e di Bolzano che avevano rilasciato concessioni edilizie che permettevano la costruzione di manufatti edilizi a una distanza dagli impianti ferroviari inferiore a quella stabilita dagli artt. 49 e 60 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (<Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto>). A sostegno del proprio ricorso, la Provincia di Bolzano afferma che, contrariamente a quanto affermato dalle Ferrovie dello Stato in due delle note impugnate, la competenza a stabilire le distanze minime fra gli impianti ferroviari e le costruzioni adiacenti, sia civili che pubbliche, spetterebbe alla ricorrente, sulla base degli artt. 8, n. 5, e 16 St. T.A.A. e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), che attribuiscono alla Provincia di Bolzano la potestà legislativa esclusiva e le funzioni amministrative in materia di urbanistica e piani regolatori. La ricorrente ricorda, anzi, che la competenza in contestazione e già stata esercitata dalla Provincia di Bolzano, con l'art. 46 dell'Ordinamento urbanistico provinciale, come modificato dall'art. 2 della legge provinciale di Bolzano 19 aprile 1982, n. 16, che ha stabilito, per determinate zone, distanze minime inferiori a quelle fissate dalla legislazione nazionale.

Ambo le parti, poi, eccepiscono, per il caso in cui fosse accolta la tesi interpretativa del loro contraddittore, l'illegittimità costituzionale delle leggi che hanno determinato in modo difforme le predette distanze minime: la Provincia di Bolzano dubita, infatti, della costituzionalità degli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753 del 1980 in riferimento agli artt. 8, n. 5, e 16 St. T.A.A.; lo Stato dubita, invece, della costituzionalità dell'art. 46 T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, come modificato dalla legge provinciale n. 16 del 1982, in quanto avrebbe esercitato una competenza che lo Statuto non attribuirebbe alla Provincia stessa.

2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia di Bolzano non può essere accolto.

La determinazione delle distanze minime che devono intercorrere fra gli impianti ferroviari e le costruzioni, civili o pubbliche, laterali alla sede ferroviaria, non può rientrare nella materia <urbanistica e piani regolatori>, che gli artt. 8, n. 5, e 16 St. T.A.A. attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva e alla funzione amministrativa della Provincia di Bolzano. Quest'ultima materia, infatti, attiene all'uso del territorio ai fini della localizzazione e della caratterizzazione degli insediamenti umani e delle infrastrutture occorrenti, di modo che, quando comporta la determinazione delle distanze minime tra manufatti edilizi, rimanda a una funzione diretta a far osservare le regole del buon governo del territorio. Al contrario, la fissazione delle distanze minime tra i manufatti edilizi e le linee ferroviarie risponde a ben altre esigenze, dirette, oltreché alla regolarità dell'esercizio ferroviario, alla prevenzione di danni o di pregiudizi che possono essere arrecati alla sicurezza delle persone e delle cose. ciò significa che la competenza in contestazione rientra nella materia della polizia amministrativa relativa alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio ferroviario, e non già nell'urbanistica, pur se interferisce, inevitabilmente, con quest'ultima.

Definita in tal modo la natura della competenza in contestazione, non vi può essere dubbio alcuno sulla sua spettanza allo Stato.

In base al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 9), applicabile alle regioni a statuto speciale secondo quanto ritenuto da questa Corte con costante giurisprudenza (v. sent. n. 123 del 1980), ed ora, comunque, in forza di quanto disposto dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione T.A.A. ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), la polizia amministrativa e una sub-materia che accede alle materie cui si riferisce l'attività di prevenzione o di repressione da essa comportata. E, poiché tanto la costruzione quanto l'esercizio degli impianti ferroviari statali sono esclusi dalle competenze legislative e amministrative della Provincia di Bolzano, non potendo rientrare in nessuna delle materie ad essa attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione dello stesso, la determinazione delle distanze minime tra gli impianti delle Ferrovie e i manufatti edilizi adiacenti ad essi resta riservata allo Stato. Ed é, pertanto, ad esso o, più precisamente, all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che spettava adottare le note che hanno dato origine al presente conflitto, con le quali si sollecitano i sindaci di San Candido e di Bolzano a rispettare, nel rilascio delle concessioni edilizie, le distanze minime fra le linee ferroviarie e i manufatti edilizi adiacenti, determinate dall'art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980.

3. - D'altra parte, occorre sottolineare che la stessa legislazione statale - segnatamente l'art. 60 del d.P.R. n. 753 del 1980 - ammette la possibilità di derogare alle distanze minime stabilite dal ricordato art. 49 dello stesso decreto, ove lo consentano particolari circostanze locali, mediante un'apposita autorizzazione dei competenti uffici statali emanata su richiesta degli interessati. Pertanto, come osserva la stessa Avvocatura dello Stato, per tal via potrebbe essere assicurata la coesistenza tra la legge statale e quella difforme della Provincia di Bolzano, sempreché quest'ultima dimostri la peculiarità delle esigenze che l'hanno indotta a prevedere distanze inferiori e, nello stesso tempo, i competenti uffici statali vi acconsentano, ritenendo che non ne risultino pregiudicate la sicurezza dei trasporti e la conservazione degli impianti ferroviari.

4. - L'eccezione di costituzionalità formalmente sollevata dalla difesa della Provincia di Bolzano avverso gli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753 del 1980 per contrasto con gli artt. 8, n. 5, e 16 St. T.A.A. va respinta se non altro perché manifestamente infondata alla luce delle argomentazioni precedentemente svolte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta allo Stato la disciplina delle distanze da osservare nelle costruzioni lungo le linee ferroviarie;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale eccepita, in via subordinata, dalla Provincia di Bolzano nel ricorso indicato in epigrafe, nei con fronti degli artt. 49 e 60 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (<Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto>), per contrasto con gli artt. 8, n. 5, e 16 dello Statuto del Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 27/10/88.