SENTENZA N.999
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della
Provincia Autonoma di Bolzano notificato l'8 novembre 1983, depositato in
cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1983,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note dell'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato-Direzione compartimentale di Verona - Ufficio lavori
di Bolzano nn. 16/002191 dell'11 maggio 1983;
16/003186 del 17 giugno 1983; 16/003977 del 1o agosto 1983 indirizzate
rispettivamente al Sindaco del Comune di San Candido e al Sindaco del Comune di
Bolzano.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il
Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Sergio Panunzio
per
Considerato in diritto
1. -
Ambo le parti, poi, eccepiscono, per il caso in cui fosse accolta la tesi
interpretativa del loro contraddittore, l'illegittimità costituzionale delle
leggi che hanno determinato in modo difforme le predette distanze minime:
2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia di
Bolzano non può essere accolto.
La determinazione delle distanze minime che devono intercorrere fra gli
impianti ferroviari e le costruzioni, civili o pubbliche, laterali alla sede
ferroviaria, non può rientrare nella materia <urbanistica e piani
regolatori>, che gli artt. 8, n. 5, e
Definita in tal modo la natura della competenza in contestazione, non vi
può essere dubbio alcuno sulla sua spettanza allo Stato.
In base al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art.
9), applicabile alle regioni a statuto speciale secondo quanto ritenuto da
questa Corte con costante giurisprudenza (v. sent. n. 123 del
1980), ed ora, comunque, in forza di quanto
disposto dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526
(Estensione alla Regione T.A.A. ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616), la polizia amministrativa e una sub-materia che accede
alle materie cui si riferisce l'attività di prevenzione o di repressione da
essa comportata. E, poiché tanto la costruzione quanto l'esercizio degli
impianti ferroviari statali sono esclusi dalle
competenze legislative e amministrative della Provincia di Bolzano, non potendo
rientrare in nessuna delle materie ad essa attribuite dallo Statuto di
autonomia e dalle norme di attuazione dello stesso, la determinazione delle
distanze minime tra gli impianti delle Ferrovie e i manufatti edilizi adiacenti
ad essi resta riservata allo Stato. Ed é, pertanto, ad
esso o, più precisamente, all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che
spettava adottare le note che hanno dato origine al presente conflitto, con le
quali si sollecitano i sindaci di San Candido e di Bolzano a rispettare, nel
rilascio delle concessioni edilizie, le distanze minime fra le linee
ferroviarie e i manufatti edilizi adiacenti, determinate dall'art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980.
3. - D'altra parte, occorre sottolineare che la
stessa legislazione statale - segnatamente l'art. 60 del d.P.R.
n. 753 del 1980 - ammette la possibilità di derogare alle distanze minime
stabilite dal ricordato art. 49 dello stesso decreto, ove lo consentano particolari
circostanze locali, mediante un'apposita autorizzazione dei competenti uffici
statali emanata su richiesta degli interessati. Pertanto, come osserva la
stessa Avvocatura dello Stato, per tal via potrebbe essere assicurata la
coesistenza tra la legge statale e quella difforme della Provincia di Bolzano,
sempreché quest'ultima dimostri la peculiarità delle
esigenze che l'hanno indotta a prevedere distanze inferiori e, nello stesso
tempo, i competenti uffici statali vi acconsentano, ritenendo che non ne
risultino pregiudicate la sicurezza dei trasporti e la conservazione degli
impianti ferroviari.
4. - L'eccezione di costituzionalità formalmente sollevata dalla difesa
della Provincia di Bolzano avverso gli artt. 49 e 60
del d.P.R. n. 753 del 1980 per contrasto con gli
artt. 8, n. 5, e
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
che spetta allo Stato la disciplina delle distanze da osservare nelle
costruzioni lungo le linee ferroviarie;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale eccepita, in via subordinata, dalla
Provincia di Bolzano nel ricorso indicato in epigrafe, nei con fronti degli
artt. 49 e 60 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
(<Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto>), per contrasto con gli artt.
8, n. 5, e 16 dello Statuto del Trentino Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 27/10/88.