Ordinanza n. 931 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.931

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come sostituito dall'articolo unico della legge 21 luglio 1985, n. 298, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), promossi con due ordinanze emesse il 25 maggio 1987 dal Pretore di Teano nei procedimenti penali a carico di Adamo Antonio ed altri e Arpaia Raffaele ed altri, iscritte ai nn. 834 e 835 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Teano, con due ordinanze entrambe pronunciate il 25 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 6, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo unico della legge 21 luglio 1985, n. 298, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, <nella parte in cui limita solo al titolare della concessione, al committente e all'assuntore dei lavori la responsabilità per la conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano, escludendo tale responsabilità per il direttore dei lavori>;

e che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via preliminare, inammissibile e, in subordine, non fondata;

considerato che i giudizi concernono una identica questione e vanno, quindi, riuniti;

e che l'ordinanza di rimessione richiede una pronuncia additiva in materia penale, a seguito della quale l'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, venga a ricomprendere, fra i destinatari delle sanzioni penali per l'inosservanza della normativa urbanistica e delle previsioni di piano, non solo il titolare della concessione, il committente e l'assuntore dei lavori, ma anche il direttore dei lavori, il che-oltre a risultare precluso a questa Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalità dei reati e delle pene-impedirebbe, comunque, alla pronuncia di illegittimità richiesta dal Pretore di produrre effetti nel giudizio a quo, stante il principio stabilito dall'art. 2, secondo comma, del codice penale (v. sentenza n. 42 del 1977 e, da ultimo, ordinanza n. 249 del 1988).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo del l'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come sostituito dall'articolo unico della legge 21 luglio 1985, n. 298, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Teano con due ordinanze del 25 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.