Sentenza n. 926 del 1988

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SENTENZA N.926

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), a sua volta sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1987 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Marchesini Lorella e I.N.P.S., iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31/I ss. dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Marchesini Lorella e del l'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Pretore di Modena, in via principale, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a sua volta sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui prevede l'elevazione rispettivamente al ventunesimo o al ventiseiesimo anno del limite di età per il godimento della pensione ai superstiti, da parte dei figli del pensionato o assicurato che frequentino una -scuola media professionale ovvero l'università, solo se costoro non prestino attività lavorativa retribuita. Dette norme violerebbero: a) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica rispetto al coniuge superstite (che, peraltro, non e sempre e necessariamente genitore dei figli dell'assicurato) al quale il diritto alla pensione di riversibilità e conservato anche se presti lavoro retribuito e fino a che non contragga un nuovo matrimonio (art. 3 d.l.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39), anche in caso di cumulo con reddito da lavoro o con altro trattamento di pensione; tanto più che ai figli, in concorso con il coniuge, spetta solo il 20% della pensione diretta, onde essi possono versare nella necessita di reperire i mezzi necessari per sopravvivere e, quindi, di lavorare per sopperire al loro stato di bisogno. Disparità di trattamento sussisterebbe altresì rispetto ai percettori di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali ai quali e consentito, sia pure entro determinati limiti, di cumularle con redditi di lavoro. b) L'art. 38 Cost., il quale impone che sia assicurato ai lavoratori e ai loro congiunti superstiti quanto necessario al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.

In via subordinata, il giudice a quo solleva, poi, questione di legittimità costituzionale delle stesse norme di cui innanzi, sempre in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto esse escludono il diritto dei figli del pensionato o dell'assicurato studenti, se prestano lavoro retribuito, e non subordina, invece, l'acquisizione e la conservazione di tale diritto alle stesse condizioni stabilite dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per il godimento, da parte del pensionato, della pensione di invalidità, della quale detta norma prevede la sospensione solo quando il reddito da lavoro sia di entità tale da superare il limite discrezionalmente fissato.

2. - Le questioni sono inammissibili.

Come questa Corte ha già ritenuto (v. sentt. nn. 6, 7 e 8 del 1980 e 145 del 1987), la situazione del coniuge superstite e dei figli maggiorenni inabili del pensionato o dell'assicurato defunto e diversa da quella dei figli maggiorenni, degli ascendenti e dei collaterali.

Per quanto riguarda il coniuge superstite, la pensione di riversibilità attua una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del coniuge, anche in correlazione all'obbligo normativo in tal senso esistente. Essa ha la funzione di prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge ed é, quindi, diretta a porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità stessa del bisogno.

Per i figli maggiorenni, la detta pensione ha la funzione di eliminare uno stato di bisogno, che deve, quindi, essere concreto e non solo presunto, ed é in collegamento temporale e causale con la morte del genitore a carico del quale essi vivevano e della conseguente privazione della fonte reddituale.

In altri termini, per questi ultimi, il trattamento di riversibilità realizza una garanzia di continuità del sostentamento. Lo stato di bisogno si pone come presupposto costante del trattamento pensionistico fatto dipendere da una situazione pregressa di vivenza a carico e dalla sua interruzione per effetto della morte del genitore.

L'obbligo di sostentamento, imposto dalla legge a carico del genitore e soddisfatto con il reddito da lui conseguito in vita per il figlio maggiorenne studente non inabile, e prolungato fino al compimento degli studi sempre che egli non lavori conseguendo un reddito di livello tale da farlo ritenere in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento o, comunque, non versante in istato di bisogno.

Ora, la determinazione, in via generale, dei limiti del reddito derivanti dal lavoro e che possono essere ritenuti tali da far venir meno lo stato di bisogno, spetta al legislatore così come le effettuazioni delle possibili scelte. Ma anche l'interprete può ricavare con certezza dal sistema i criteri valutativi più idonei a meglio puntualizzare i dati essenziali della pregressa vivenza a carico e della esistenza o della cessazione dello stato di bisogno, anche in conformità ai precetti costituzionali, tra cui l'art. 36 Cost. il quale stabilisce non solo che la retribuzione debba essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, ma anche che essa debba assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa e certamente libera anche dal bisogno, vale a dire idonea a superare quest'ultimo e ad assicurare il soddisfacimento delle peculiari necessita di vita del lavoratore.

Egualmente spetta al legislatore la determinazione dei limiti di cumulabilità del trattamento pensionistico, specie di riversibilità, con i redditi di lavoro o assimilati, mentre può affermarsi che la necessita di un intervento al riguardo deriva anche dal fatto che non tutti i trattamenti pensionistici sono omogenei ed identici, specie quelli diretti ed indiretti o di riversibilità. Le relative posizioni soggettive sono certamente differenti e, peraltro, la stessa tutela del nucleo familiare del lavoratore defunto e le relative scelte sono affidate alla discrezione del legislatore e restano insindacabili nel giudizio di costituzionalità, sempre che risulti osservato il criterio della ragionevolezza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), a sua volta sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevate dal Pretore di Modena, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28/07/88.