SENTENZA N.7
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636,
modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Modificazioni delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie), dell'art. 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di
pensione della previdenza sociale) e dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale) promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 dal pretore di Trento nel procedimento
civile vertente tra Matteotti Franco e l'INPS, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 26 maggio 1976;
2)
ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal pretore di Trieste nel procedimento civile
vertente tra De Michelini Nerina e l'INPS, iscritta
al n. 361 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16
giugno 1976;
3)
ordinanza emessa il 22 aprile 1977 dal tribunale di Bari nel procedimento
civile vertente tra l'INPS e Sgaramella Rosa,
iscritta al n. 285 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 218 del 10 agosto 1977;
4)
ordinanza emessa il 18 aprile 1977 dal pretore di Pisa nel procedimento civile
vertente tra Lupetti Orilia e l'INPS, iscritta al n.
388 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19
ottobre 1977.
Visti gli atti di
costituzione di Matteotti Franco, di Sgaramella Rosa
e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il
Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Mattia Persiani, per Sgaramella
e l'avv. Paolo Boer, per l'INPS e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1.-I
quattro giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe sollevano la medesima
questione di legittimità costituzionale, per cui vengono riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. -
Tale disposizione si
assume in contrasto con l'art. 3 (dal tribunale di Bari richiamato anche in
collegamento all'art. 38) della Costituzione, per l'irrazionale ed
ingiustificata esclusione, dal trattamento pensionistico, dei figli superstiti
maggiorenni inabili < da data successiva alla morte del genitore >;
argomentando anche dal fatto che l'analoga disciplina
stabilita dalla legislazione pensionistica di guerra (art. 63 legge 1950 n. 648
e art. 51 legge 1968, n. 313) ha formato oggetto di declaratoria di
illegittimità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con riguardo
proprio alla esclusione di rilevanza della inabilità successiva.
3.- La questione non è
fondata.
La diversa valutazione
fatta dalla legge, ai fini dell'attribuzione della pensione di
riversibilità, della permanente inabilità al lavoro di soggetti maggiorenni,
secondo che essa sia pregressa o successiva al decesso di genitore assicurato o
pensionato dell'INPS, è invero giustificata dalla sostanziale diversità delle
situazioni comparate, quale discende dall'esistenza, nell'un caso e non anche
nell'altro, di un nesso di dipendenza causale tra lo stato di bisogno
dell'inabile o l'evento morte del rispettivo genitore.
Nel sistema della pensione
di riversibilità, lo stato di bisogno si pone, infatti, nei riguardi di
categorie di superstiti del lavoratore come i figli maggiorenni e i collaterali, quale presupposto costante del trattamento
pensionistico (vedi la sentenza n.
Il trattamento di
riversibilità realizza cioè una garanzia di <
continuità > del sostentamento al superstite; in funzione della quale si spiega
la decorrenza di detta pensione (non dal momento della domanda, come per le
altre forme previdenziali, ma) dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o pensionato (art. 5 d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39).
Ora è di tutta evidenza
che tali presupposti della riversibilità S1 verificano appunto nei riguardi del
figlio maggiorenne, inabile al momento del decesso dell'assicurato o del
pensionato.
Solo in questa ipotesi la
vivenza a carico del genitore, in quanto non consistente in un mero fatto
accidentale, ma dipendente dalle condizioni fisiche che impediscono di
provvedere al proprio sostentamento, acquista rilevanza ai fini previdenziali
in ragione della situazione di bisogno determinata dalla interruzione della
detta fonte di sostentamento.
Gli stessi presupposti
vengono invece a mancare nei rispetti degli orfani maggiorenni divenuti
invalidi in epoca successiva (e potrebbe essere anche di molto) dal decesso del
genitore; la eventuale situazione di bisogno dei quali ultimi viene a
prospettarsi senza collegamento temporale e causale rispetto all'evento morte
del familiare, in dipendenza unicamente della causa invalidante: come tale
idonea eventualmente ad attivare altre più specifiche forme di tutela
previdenziale.
Né vale in contrario l'argomento (formulato in
comparsa e successive deduzioni della parte privata Sgaramella)
che, nel caso di figli maggiorenni studenti, si darebbe rilievo, ai fini
dell'attribuzione del trattamento di riversibilità, a requisiti verificatisi
< anche in momenti successivi alla morte del genitore >. La disposizione
all'uopo richiamata (e desunta da una circolare INPS del 24 marzo 1972) secondo
cui la corresponsione della pensione a tali soggetti non viene
revocata ma soltanto sospesa nei periodi di saltuaria attività lavorativa o di
interruzione degli studi poi ripresi entro limiti di età fissati dalla legge attiene
con tutta evidenza non già al conseguimento del diritto a pensione, sibbene
soltanto agli effetti (valutati come sospensivi e non interruttivi)
di determinati eventi o comportamenti rispetto ad un trattamento pensionistico
già conseguito.
Infine, del pari privo di
consistenza è l'ultimo argomento che si ritiene di trarre dal fatto che nella
legislazione pensionistica di guerra, per effetto della ricordata sentenza n. 37 del
1975 di questa Corte, l'inabilità lavorativa rilevi, per i figli
maggiorenni, indipendentemente dal momento di insorgenza.
Infatti, come si desume
dalla motivazione della stessa sentenza citata, le ragioni poste a base di
quella pronuncia sono peculiari al regime delle pensioni di guerra (e non
pertinenti al diverso sistema delle assicurazioni generali obbligatorie),
essendosi ritenuto che la uniformità di trattamento,
senza riguardo all'epoca della insorgenza della inabilita, rispondesse
all'esigenza < di ordine naturale ed etico >, propria della legislazione
pensionistica di guerra, di assicurare < agli orfani di guerra, quali discendenti
immediati del de cuius,
un tratta mento di particolare favore >.
4.- Quanto all'art. 24
della legge 1969 n. 153, va osservato che esso, erroneamente richiamato dal
pretore di Trento non attiene alla disciplina impugnata.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n.
636 (contenente disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità
e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria)
modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito
dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella
parte in cui subordina il diritto a pensione di riversibilità degli orfani
maggiorenni inabili al lavoro alla condizione che l'inabilità sussista < al
momento del decesso > del genitore, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 30/01/80.