Ordinanza n. 913 del 1988

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ORDINANZA N.913

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (<Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette>) e dell'art. 12, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (<Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche>), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1983 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da Gemme Giovanni contro il Primo ufficio II.DD. di Genova, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18/Ia dell'anno 1988;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 2 giugno 1983 (R.O. n. 210 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di Genova - nel corso di un giudizio avente ad oggetto la restituzione di quanto versato dall'E.N.P.A.S. a titolo d'imposta complementare, sull'indennità di buonuscita corrisposta ad un dipendente statale-ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

che la questione é stata sollevata in riferimento all'art . 3 Cost., sotto il profilo che tali norme assoggetterebbero in giustificatamente le indennità di fine rapporto erogate dal l'E.N.P.A.S. ad una tassazione meno favorevole di quella prevista per i capitali percepiti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita (ai sensi dell'art. 15 della l. 15 aprile 1977, n. 114);

considerato, per quanto riguarda l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che tale norma regola la tassazione delle indennità di fine rapporto ai fini dell'I.R.P.E.F., mentre il giudizio a quo aveva ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo d'imposta complementare, cosicché la questione, sotto tale aspetto, si palesa irrilevante;

che, per quanto attiene all'art. 140, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 la questione, sotto il profilo sollevato, é stata già dichiarata non fondata con sentenza 19 novembre 1987, n. 400 con la quale detto articolo, sotto altro aspetto, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (<Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche>), sollevata con ordinanza 2 giugno 1983 (R.O. n. 210 del 1988) della Commissione tributaria di Io grado di Genova in riferimento all'art. 3 Cost.;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (<Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette>), sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.