Ordinanza n. 907 del 1988

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ORDINANZA N.907

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Fortunati Ernesta e I.N.P.S., iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Fortunati Ernesta nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Roma, nel procedimento vertente tra Fortunati Ernesta contro l'INPS, diretto ad ottenere il pagamento della pensione di riversibilità, con ordinanza del 25 settembre 1986 (R.O. n. 360/87) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod . proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., in quanto per l'attore residente all'estero non e previsto alcun giudice nazionale per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, onde egli rimarrebbe privo della tutela giurisdizionale dei suoi diritti ed interessi e non sarebbero comunque prefissati i criteri per la competenza in relazione alle controversie instaurate dinanzi al giudice italiano;

che si é costituita la parte privata, la quale ha rilevato che, mancando il foro speciale, trova applicazione il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.;

che analoghe considerazioni ha svolto l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per la Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che questa Corte (ord. n. 337 del 1988) ha già dichiarato la questione manifestamente infondata in quanto, in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro e previdenza, il giudice territorialmente competente può essere individuato anche facendo ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 411, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.