Ordinanza n.337 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.337

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 198l.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da Schifano Giuseppe, emigrato negli U.S.A. dal 1968 ed ivi residente, nei confronti dell'I.N.P.S. per il pagamento delle somme dovutegli a titolo di pensione di vecchiaia, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimita costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui escludono la rilevanza della ultima residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali in riferimento:

a) all'art. 3 Cost. in quanto si verrebbe a determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori marittimi per i quali la competenza territoriale in controversie concernenti infortuni e malattie professionali é radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave;

b) all'art. 24 Cost. in quanto l'esclusione della possibilità di individuare un giudice territorialmente competente per gli assicurati non residenti in Italia, violerebbe il diritto di agire in giudizio;

c) all'art. 25 Cost. in quanto la possibilità di determinare a priori un giudice precostituito per legge violerebbe il principio del giudice naturale;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha anzitutto dichiarato di avere già pagato al ricorrente i ratei di pensione scaduti; nel merito ha rilevato la infondatezza della questione potendosi fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.;

che l'applicazione del criterio del luogo di residenza dell'attore presuppone che egli sia effettivamente residente in Italia al momento della proposizione della domanda;

che la inderogabilità dei fori speciali, prevista dall'art. 413 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 442 cod. proc. civ., non può costituire ostacolo in quanto lo stesso art. 413 cit. prevede come foro residuale quello del luogo in cui ha sede la persona giuridica convenuta;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito la inammissibilità della questione in quanto nel giudizio a quo l'eccezione di incompetenza territoriale é stata sollevata tardivamente; nel merito ha svolto considerazioni analoghe a quelle dell'I.N.P.S.;

considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato é infondata in quanto la incompetenza per territorio può essere rilevata anche d'ufficio e che, comunque, la sua eventuale tardività giammai rileverebbe in questo giudizio;

che la questione sollevata é manifestamente infondata nel merito in quanto, a parte l'insussistenza di una omogeneità tra la situazione del marittimo infortunato o colpito da malattia professionale e quella del pensionato per vecchiaia, secondo l'indirizzo giurisprudenziale costante della Corte di cassazione, il giudice territorialmente competente, in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro e previdenza puo essere individuato anche facendo ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.