Ordinanza n. 899 del 1988

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ORDINANZA N.899

 

ANNO 1988

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma. della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Ditta Centro Veneto e la S.p.a. Magazzini Rossi, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35/I ss. dell'anno 1986;

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 20 novembre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari);

 

che la questione é stata sollevata nel corso del procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra la Ditta Centro Veneto e la s.p.a. Magazzini Rossi;

 

che l'opposizione a decreto ingiuntivo da parte della predetta Ditta era risultata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica del decreto, eseguita, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, con deposito del piego raccomandato presso l'Ufficio postale per il prescritto periodo di dieci giorni, decorsi i quali il piego era stato restituito al mittente;

 

che la s.p.a. Magazzini Rossi aveva, pertanto, sollevato eccezione pregiudiziale di tardività della opposizione, in base al disposto della citata norma;

 

che, ad avviso del giudice a quo, il diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione potrebbe subire una indebita compressione in virtù della disposizione che stabilisce la immediata restituzione al mittente del piego non ritirato entro il decimo giorno dal deposito, nel caso di temporanea assenza del destinatario dell'atto, al quale, in tale ipotesi, rimarrebbe definitivamente preclusa la possibilità di avere cognizione del contenuto dell'atto stesso;

 

che nell'ordinanza di rimessione si prospetta, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento fra il destinatario della notifica a mezzo posta e quello della notifica effettuata personalmente dall'ufficiale giudiziario, in quanto in questo ultimo caso la temporanea assenza del notificando da luogo a deposito nella casa comunale, ove la copia dell'atto rimane a disposizione senza limiti di tempo;

 

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, comunque, nel merito, per la infondatezza della questione, anche alla luce di quanto già deciso da questa Corte con sentenza n. 213 del 1975;

 

considerato che la questione, così come prospettata é già stata esaminata da questa Corte e decisa nel senso della manifesta inammissibilità con ordinanza n. 429 del 1988 in base al rilievo che la relativa censura sollecita, in sostanza, l'apprestamento di una nuova disciplina della notifica a mezzo posta, con riferimento all'ipotesi della temporanea assenza del destinatario, suggerendo alcuni correttivi finalizzati ad assicurare una migliore garanzia di effettiva conoscenza da parte del destinatario; ed all'ulteriore rilievo che quelli indicati sono, all'evidenza, solo alcuni dei possibili correttivi in senso garantista della disciplina denunciata, la cui concreta adozione resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore;

 

che l'ordinanza in epigrafe non prospetta elementi nuovi, idonei a consentire una diversa valutazione dei termini della questione, la quale, pertanto, si palesa manifestamente inammissibile;

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/88.

 

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

 

Depositata in cancelleria il 26/07/88.