SENTENZA N. 213
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1972 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Fedele Francesco e Griserio
Caterina, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'11
aprile 1973;
2) ordinanza emessa il 29 novembre 1972 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Di Lascio Antonio e Maccagno
Tommaso, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio
1973;
3) ordinanza emessa il 29 novembre 1973 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Malpassuto Mario e Blanco Giovanna, iscritta al n. 99 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973;
4) ordinanza emessa l'11 agosto 1973 dal pretore di Lugo
nel procedimento civile vertente tra Bolognesi Lino e Taroni
Olga ed altro, iscritta al n. 386 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294
del 14 novembre 1973;
5) ordinanza emessa l'8 ottobre 1973 dal pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Spina Maria Savina e Acone
Emilia, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15
maggio 1974;
6) ordinanza emessa il 18 giugno 1974 dalla Corte di appello di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Pistelli Maria
Grazia ed Emanuela e il fallimento della società SIECA, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore
Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
1. - I pretori della 8 e 1 sezione della pretura unificata di Torino, con
ordinanze, rispettivamente, del 29 novembre e 1 dicembre 1972, pronunziate nel
corso di distinti giudizi civili, davanti ad essi
pendenti, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo e
terzo comma, della Costituzione, dell'art. 140 c.p.c.
nella parte in cui consente di ritenere che la notizia dell'avvenuto deposito
nella Casa comunale di copia dell'atto da notificare, effettuata con
raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezioni la notificazione di tale atto
con decorrenza dalla data di spedizione della raccomandata e non da quella
della ricevuta di ritorno.
La rilevanza é motivata con la gravità degli effetti che, specie
nell'ipotesi di termini brevi, possono derivare dalla decorrenza dei medesimi
dall'una piuttosto che dall'altra delle due date suddette.
La non manifesta infondatezza é motivata con il richiamo a numerose
sentenze di questa Corte con le quali é stato
affermato il principio generale che - per il rispetto del diritto di difesa,
sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione - i termini processuali
debbono decorrere dalla data della conoscenza dell'atto o della situazione
processuale da parte dell'interessato.
2. - Con ordinanza 29 novembre 1972 il pretore della 7 sezione della
pretura unificata di Torino ha sollevato la stessa questione di legittimità
costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (in parte de qua)
non soltanto in riferimento all'art. 24, comma
secondo, ma anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La motivazione, per quanto concerne il riferimento all'art. 24, é
identica a quella delle altre due ordinanze di cui sopra, mentre per quanto
concerne il riferimento all'art. 3, si pone in rilievo la evidente
ed irrazionale disparità di trattamento che risulta dal confronto tra il
denunziato art. 140 c.p.c. ed il successivo art. 149
che, nel caso di notificazione a mezzo posta, dispone che la ricevuta di
ritorno della raccomandata deve essere allegata all'originale, dal che la
giurisprudenza ha tratto argomento per affermare che la notificazione debba
considerarsi perfetta dalla data di ricezione della raccomandata.
3. - Con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle sopra riassunte,
il pretore di Lugo, con ordinanza 11 agosto
Dopo gli adempimenti di legge le sei ordinanze di cui sopra, non
essendovi stati né costituzione né intervento di parti, sono state portate alla
cognizione della Corte nell'odierna camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,
comma secondo, della legge n. 87 del 1953.
Considerato in diritto
1. - I sei giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere decisi
con unica sentenza, data l'identità della questione che ne forma oggetto.
2. - L'art. 140 c.p.c.,
in tema di notificazioni, stabilisce: "Se non é possibile eseguire la
consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate
nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa
comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di deposito alla
porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene
dà notizia con raccomandata con avviso di ricevimento".
La giurisprudenza della Cassazione, argomentando dal fatto che l'art. 140
non richiede che la ricevuta di ritorno della raccomandata debba essere
allegata all'originale dell'atto da notificare, ritiene che la notifica debba
reputarsi perfetta con la spedizione della raccomandata.
Secondo l'ordinanza di rimessione, la
decorrenza dei termini processuali dal momento della spedizione della
raccomandata e non da quello del suo recapito, comprometterebbe gravemente il
diritto di difesa del convenuto, a danno del quale possono verificarsi
preclusioni o decadenze. La norma sarebbe quindi in contrasto con l'art. 24,
comma secondo, della Costituzione.
Inoltre, poiché l'art. 149 c.p.c. dispone, al
contrario dell'art.
3. - Entrambe le censure non hanno fondamento.
Per quanto riguarda l'art. 24 della Costituzione va affermato infatti che, nell'ambito del processo civile, ai fini della
garanzia di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale
giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia dell'atto pervenga nella sfera
di disponibilità del destinatario medesimo. Ed é ovvio che, ove questi si
allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere
informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette.
Nel caso previsto dall'art. 140 appare sufficiente al detto fine
l'affissione alla porta, mentre l'avviso di ricevimento aggiunge al minimo
richiesto dal diritto di difesa un ulteriore elemento di garanzia.
Le precedenti decisioni della Corte, indicate dai giudici a quo, non sono
pertinenti, in quanto riguardano casi diversi e non occorre indugiare in un
dettagliato esame di esse poiché, nel rispetto del
diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, non esistono impedimenti
di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche siano diversamente
disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e agl'interessi che
attraverso essi debbono trovare tutela.
Tali interessi - in riferimento ai quali questa
Corte ebbe a dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 169 c.p.p. - sono diversi nel procedimento penale e in quello
civile, nel quale il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con
quello dell'altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono
tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell'atto, ma anche le
esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di notifica entro
termini di decadenza.
4. - Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per la diversa e più favorevole disciplina - per il destinatario
dell'atto - che sarebbe stata dettata dall'art. 149 c.p.c.
a proposito delle notificazioni a mezzo posta, é da rilevare
che la disciplina delle notificazioni per posta, quale risulta dagli artt. 6, 8 e 9 del r.d. n. 2393 del 1923 e dagli artt. 170 e segg. del r.d. n. 689 del 1940 (nonché
dall'art. 149 c.p.c.), dimostra proprio il contrario
di quanto affermato nelle ordinanze di rimessione.
Nel caso di notifica per posta, infatti, la ricevuta di ritorno riguarda
l'unica operazione predisposta perché l'atto pervenga nella sfera del
destinatario ed equivale alla relata che l'ufficiale
giudiziario appone in calce all'originale dell'atto qualora questo si notifichi
ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Se il destinatario é
irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha
affissione di avviso presso la casa del destinatario e se ne fa menzione nella
ricevuta di ritorno (così come nel caso dell'art. 140 se ne fa menzione nella relata dell'ufficiale giudiziario), ma manca completamente
il secondo avviso di cui all'art. 140 c.p.c.
La notifica a mezzo posta, quindi, non prevede per il destinatario
maggiori garanzie di quelle previste dall'art. 140; con la conseguente palese
infondatezza anche dell'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata
sulla base di tale erroneo presupposto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli art. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1975.