Ordinanza n. 853 del 1988

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ORDINANZA N.853

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico, penultimo comma, in relazione al primo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), e dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1984 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Pasquetti Massimo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/I ss. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 7 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gualandi Paolo ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53/I ss. dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 7 novembre 1987 (R.O. n. 793/87), nei procedimenti riuniti vertenti tra Gualandi Paolo e Melloni Elena contro l'INPS, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui commina la decadenza del lavoratore dal diritto a qualsiasi trattamento di malattia per i primi dieci giorni per l'intero e nella misura della meta per quelli successivi, per tutta la durata della malattia, qualora egli risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita di controllo domiciliare, anche per il caso in cui successivamente venga accertata l'effettiva sussistenza della malattia al momento di detta visita;

che l'INPS, costituitosi nel giudizio, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

che il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 12 novembre 1984 (R.O. n. 638/85), nel procedimento vertente tra Pasquetti Massimo e l'INPS ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, penultimo comma, della stessa legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui rende validi gli atti e i provvedimenti assunti sulla base della disciplina stabilita dall'art. 5 dei dd.ll. n. 167/83 e 317/83, non convertiti, contenente sanzioni più afflittive rispetto a quelle disposte dal primo comma del citato articolo di detta legge, in quanto risulterebbero violati gli artt. 3, per la evidente irrazionalità della norma, 70 e 77, secondo comma, Cost. perché la carenza di potestà legislativa nel potere esecutivo, in mancanza dei presupposti previsti da quest'ultimo precetto costituzionale, incide sulle norme della legge di conversione aventi carattere afflittivo e sanzionatorio e perché la naturale retroattività di tale legge troverebbe ostacolo nel l'insussistenza di una norma da convertire, legittimamente posta dal potere esecutivo prima dei fatti sanzionati;

che sia l'INPS, costituitosi nel giudizio, che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del consiglio dei ministri, hanno concluso per l'infondatezza della questione;

considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con una sola ordinanza in quanto prospettano questioni connesse;

che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Pretore di Bologna (R.O. n. 793/87), questa Corte, con sentenza in data 14 gennaio 1988, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni, osservando che la norma de qua e certamente irrazionale perché lega la decadenza dal trattamento economico <allo stesso fatto (irreperibilità non giustificata alla visita medica di controllo) la cui valenza e rilevanza sociale, invece, naturalmente diminuisce con il passare del tempo>; e perché, <siccome connessa alla durata della malattia che varia da lavoratore a lavoratore, la perdita del trattamento non risulta uguale per tutti come, invece, e per la prima parte, pur rimanendo sempre come conseguenza di un medesimo comportamento>;

che, <essendo la durata della malattia incerta ed indeterminata, potendo anche essere molto lunga, sussiste il pericolo che la perdita del trattamento economico di malattia, sia pure per la meta, diventi troppo gravosa e lo stesso trattamento non risulti più adeguato alle esigenze di vita del lavoratore che, invece, versa in uno stato di bisogno il quale, di contro, si aggrava sempre di più per il protrarsi della sospensione dell'attività lavorativa a causa della malattia>;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Pretore di Firenze (R.O. n. 638/85), la mancata conversione in legge dei dd.ll. n. 167 e 317 del 1983 ha fatto venir meno la norma censurata, mentre gli effetti del provvedimento emesso dall'INPS non si sono ancora compiutamente verificati a causa dell'impugnazione proposta dal ricorrente ed ancora soggetta al giudizio del giudice remittente;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti all'ufficio di quest'ultimo affinché possa trovare applicazione nella parte dichiarata costituzionalmente legittima mentre, per l'altra parte, operano gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza di questa Corte n. 78 del 1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizione per i vari settori della Pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

b) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.