Sentenza n. 833 del 1988

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SENTENZA N.833

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 7 gennaio 1987, depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1987 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1987, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Comitato Internazionale per la programmazione economica del 14 ottobre 1986, recante <Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

udito l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. -La Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. in data 14 ottobre 1986, adottata in base all'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986) e recante <Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso>, prospettando la violazione delle competenze ad essa attribuite dall'art. 51 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in materia di <fiere e mercati>.

2.-L'art. 11 della legge n. 41 del 1986 prevede: l'integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio (comma quindicesimo); la destinazione dello stanziamento alla concessione di agevolazioni (contributi in conto capitale ed in conto interessi) alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale (comma sedicesimo); l'accertamento della realizzazione dei suddetti programmi di intervento, secondo particolari modalità, da parte degli istituti di credito speciale interessati (comma diciassettesimo); l'attribuzione al C.I.P.E. del potere di stabili re, con sua deliberazione, le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti (comma diciottesimo).

In riferimento alla legge suindicata, il C.I.P.E, con la deliberazione del 14 ottobre 1986, ora impugnata, ha stabilito, tra l'altro, che: a) il carattere nazionale, regionale o provincia le dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, secondo la distinzione formulata dall'art. 11 della legge n. 41 del 1986, e individuato mediante riconoscimento di quelli <nazionali> ad opera del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, restando affidato alle regioni competenti per territorio il riconoscimento degli altri mercati (n. 2 della deliberazione); b) la concessione delle agevolazioni e limitata alle società consortili a partecipazione maggioritaria pubblica alle quali partecipa anche la regione (n. 3, comma primo); c) ai fini in esame, gli statuti delle istituende società consortili debbono prevedere nell'oggetto sociale la finalità della costruzione e gestione del tipo di mercato (nazionale, regionale o provinciale) al quale si riferiscono (n. 3, comma secondo, parte prima), e gli statuti delle società preesistenti debbono essere in tal senso adeguati (n. 3, comma secondo, parte seconda).

Le suindicate disposizioni sono oggetto di specifica censura da parte della Regione Toscana, la quale per un verso denuncia l'attribuzione al Ministro dell'industria del potere di imprimere la qualifica di <mercato nazionale> siccome lesiva della competenza di essa ricorrente in materia di <fiere e mercati>, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 616 del 1977 competenza indipendente dalla dimensione territoriale degli interessi connessi all'istituzione ed all'esercizio dei mercati al l'ingrosso, e per altro verso lamenta che la deliberazione impugnata abbia esorbitato dai poteri concessi al C.I.P.E. dalla legge finanziaria n. 41 del 1986.

3. - Le censure svolte dalla ricorrente sono entrambe non fondate.

Il finanziamento di cui all'art. 11 della legge n. 41 del 1986 può annoverarsi tra quelli aventi carattere straordinario o aggiuntivo, in quanto ha per oggetto erogazioni con destinazione vincolata al perseguimento di speciali finalità. Infatti la norma ora indicata dispone un incremento del fondo istituito con la legge n. 517 del 1975 (art. 6), per la ristrutturazione, sull'intero territorio nazionale, dell'apparato distributivo (art. 1), e particolarmente per l'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo (art. 2): finalità, queste, che il detto art. 11 specifica nel senso del potenziamento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Correlativamente il detto art. 11 conferisce al C.I.P.E. ampi poteri, concernenti la fissazione di direttive e la determinazione delle procedure, dei tempi e delle modalità di erogazione dei contributi e di verifica sugli investimenti. E fra tali poteri, avuto riguardo alla loro connessione con le finalità del finanziamento, devono ritenersi compresi quelli esercitati dal C.I.P.E. dettando le disposizioni impugnate dalla ricorrente.

Le considerazioni svolte consentono di ritenere senz'altro non fondate le censure della ricorrente concernenti la individuazione, fra i beneficiari delle agevolazioni, delle sole società consortili con partecipazione anche regionale (n. 3, comma primo), nonché l'imposizione di specifiche enunciazioni (circa la qualità del mercato da costruire e gestire) negli statuti delle società da formare (n. 3, comma secondo, parte prima) o già formate (n. 3, comma secondo, parte seconda), imposizione d'altronde funzionale alla garanzia del perseguimento delle finalità del finanziamento.

Quanto, poi, alla censura rivolta al n. 2, comma primo, della deliberazione impugnata-censura con la quale la ricorrente denuncia la lesione della propria competenza, per avere il C.I.P.E. affidato al Ministro dell'industria il potere di imprimere la qualifica di mercato nazionale - va osservato in particolare che lo stesso art. 11 della legge finanziaria 1986 prevede la distinzione fra mercato di interesse nazionale, regionale e provinciale, così autorizzando la disposizione impugnata.

In tal modo, d'altra parte, non si determina contrasto con la disciplina generale delle competenze regionali in materia di <fiere e di mercati> quale risulta dagli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616 del 1977 (cfr. sentenza di questa Corte n. 8 del 1985).

Invero l'attribuzione al Ministro dell'industria (come del resto la distinzione fra mercati di interesse nazionale, regionale e provinciale) é operata ai soli fini dell'attuazione del finanziamento straordinario in argomento, senza alcuna incidenza sulle competenze in via generale come sopra stabilite.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta allo Stato, con deliberazione del C.I.P.E. in data 14 ottobre 1986, ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 11, commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), recante incremento del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per il potenziamento dei mercati agro- alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale:

1) attribuire al Ministero dell'industria il riconoscimento dei mercati di rilevanza nazionale (n. 2, comma primo, della deliberazione);

2) determinare la composizione del capitale delle società consortili beneficiarie delle agevolazioni (n. 3, comma primo); 3) imporre l'enunciazione del tipo di mercato al quale si riferisce l'oggetto sociale negli statuti delle società da istituire (n. 3, comma secondo, parte prima) o già istituite (n. 3, comma secondo, parte seconda).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.