SENTENZA N. 8
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382),
promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1982 dal TAR per il Lazio sul ricorso
proposto da VIP-MACEF contro Ministero Industria, Commercio e Artigianato,
iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione
della VIP-MACEF nonché l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del
27 novembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Aldo Piras per la
VIP-MACEF e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 5
luglio 1982 (ma pervenuta alla Corte il 17 ottobre 1983) il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per
asserita violazione degli artt. 117 e 97 della Costituzione.
Adito dall'associazione VIP-MACEF
- che impugnava un provvedimento ministeriale declinante la competenza dello
Stato ad autorizzare l'organizzazione di due mostre internazionali presso
l'Ente fiera di Milano - il giudice a quo ha ritenuto, in effetti, che lettera
e spirito del predetto decreto n. 616 concorrano nel senso che spetti alle
Regioni il potere di autorizzare fiere e mercati a qualsiasi livello,
riservando allo Stato unicamente la qualificazione delle fiere stesse, nonché
la formazione e la tenuta del calendario fieristico. Così disponendo, però, il
legislatore delegato avrebbe contraddetto la sentenza n. 138/1972 di
questa Corte, non assicurando più la necessaria tutela degli interessi
nazionali presenti in materia. Quanto alle manifestazioni aventi carattere
internazionale, la competenza regionale andrebbe infatti esclusa "in
radice", dato che i provvedimenti da emanare in tal campo inciderebbero
sui "rapporti che lo Stato italiano intrattiene con gli Stati
esteri"; né basterebbe lasciare allo Stato la potestà di decidere in
ordine al tempo ed al luogo delle manifestazioni stesse, poiché
l'autorizzazione regionale allo svolgimento di fiere del genere sarebbe
comunque produttiva - secondo il giudice a quo - di "effetti che
coinvolgono l'intera collettività nazionale". Pertanto gli artt. 51 e 53
del d.P.R. n. 616 verrebbero a porsi in contrasto con l'art. 117 Cost. E non
varrebbe nemmeno ipotizzare che le funzioni in esame siano state invece
delegate alle Regioni, in base all'art. 118, secondo comma, poiché, in questo
caso, il legislatore delegato avrebbe pur sempre violato l'art. 97 della
Costituzione, non prevedendo "un modulo organizzativo idoneo a garantire
il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione".
2. - Si é costituita nel presente
giudizio la ricorrente associazione VIP-MACEF, aderendo senz'altro alle tesi
del giudice a quo.
Per contro, l'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la Corte concluda nel
senso della non fondatezza. Dopo aver escluso che le norme impugnate abbiano
semplicemente disposto una delega di funzioni amministrative statali alle
Regioni, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto l'esigenza di affrontare il
problema sulla base dell'art. 50 d.P.R. n. 616, in cui si definisce la materia
delle "fiere e mercati" come attinente "allo sviluppo economico
delle rispettive popolazioni" e con ciò stesso si fa intendere che il trasferimento
in questione é stato operato "in quanto" e "per tutto
quanto" interessa lo sviluppo medesimo: ferma restando, al di là di questi
aspetti, la competenza dello Stato, tuttora esercitabile in applicazione del
r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454. Da ciò un "criterio composito" che
presiederebbe "alla ripartizione di competenza (tra Stato e Regioni)
relativamente alle fiere internazionali": poiché allo Stato stesso
spetterebbe, in questo quadro, "il provvedimento - ampiamente
discrezionale - di ammissione di una fiera con la qualifica di
internazionale"; mentre, "una volta assicurata, con tale atto..., l’imprescindibile
tutela degli interessi nazionali", ben potrebbe subentrare - secondo
l'Avvocatura - la competenza delle Regioni per ogni aspetto
"caratterizzato dalla più immediata, diretta e circoscritta attinenza allo
sviluppo economico della singola Regione".
Considerato in
diritto
1. - Occorre anzitutto ricordare
che il giudizio pendente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
riguarda due mostre a carattere internazionale che avrebbero dovuto svolgersi
nei quartieri dell'Ente fiera di Milano, pur non essendo state organizzate
dall'Ente medesimo, bensì da una privata associazione quale la ricorrente
VIP-MACEF. Nel ricorso proposto da tale associazione - avverso un provvedimento
ministeriale che respingeva la domanda della VIP-MACEF, negando che in materia
sussistesse la competenza dello Stato - veniva denunciata in primo luogo la
violazione degli artt. 51 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: i quali non
avrebbero trasferito alle Regioni il potere autorizzativo in discussione, dato
il disposto dell'art. 53, n. 1, in cui si afferma la perdurante competenza
statale circa le funzioni amministrative concernenti "gli enti fiera
internazionali di Milano, di Bari e di Verona". E, solo in subordine, si
richiedeva che il TAR sollevasse questione di legittimità costituzionale delle
norme predette, in quanto tali da non tutelare "il carattere
internazionale delle manifestazioni", indipendentemente dalla sede nella
quale si svolgano.
Tuttavia, il giudice a quo non ha
ritenuto di affrontare preliminarmente lo specifico problema delle
manifestazioni fieristiche internazionali occasionalmente organizzate a cura di
soggetti diversi dagli enti fiera di Milano, di Bari e di Verona, ma destinate
a svolgersi presso gli enti stessi. Ed ha, viceversa, impugnato senz'altro gli
artt. 51 e 53 d.P.R. cit., con particolare riferimento alle norme che
trasferiscano o deleghino alle Regioni funzioni amministrative in tema di fiere
internazionali (ovvero non riservino allo Stato l'intera spettanza delle
funzioni medesime).
Così ricostruito, il tema dell'impugnativa
si presenta, dunque, alquanto più ampio della controversia in atto fra
l'associazione VIP - MACEF e il Ministero dell'industria, commercio ed
artigianato. Ma ciò non toglie che si tratti di una questione rilevante ed
ammissibile, poiché l'accoglimento di essa toglierebbe qualunque fondamento
normativo all'atto ministeriale in esame e ne consentirebbe l'immediato
annullamento da parte del TAR, senza che quel giudice fosse comunque tenuto a
reinterpretare le norme impugnate.
2. - Nel merito, va premesso che
le funzioni amministrative regionali esercitabili in base agli artt. 51 e 53
del d.P.R. n. 616 rappresentano il frutto di un trasferimento, operato nel
presupposto che quelle funzioni ricadano in una materia di competenza regionale
propria; non già di una delegazione, fondata sul secondo comma dell'art. 118
Cost. e avente per oggetto "altre funzioni amministrative", eccedenti
le "materie elencate nel precedente articolo", delle quali lo Stato
conservi la titolarità. La lettera dell'art. 51, in cui si fa espresso richiamo
alla materia "fiere e mercati", non consente alcun dubbio in
proposito; ed un’ulteriore conferma si ricava - ex adverso - dal seguente primo
comma dell'art. 52, mediante il quale s'é avuto cura di avvertire
esplicitamente che il solo esercizio delle previste funzioni amministrative in
tema di "attività commerciali" deve considerarsi "delegato alle
regioni". Pertanto, l'unica questione da risolvere nel presente giudizio
riguarda l'asserita illegittimità degli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616, in
riferimento all'art. 117 Cost.; mentre non ricorre l'ipotesi, affacciata dal
TAR in via subordinata e senza il supporto di adeguate motivazioni, per cui le
funzioni regionali concernenti le manifestazioni fieristiche internazionali
discenderebbero invece da una delega liberamente disposta con atto legislativo
dello Stato, in pretesa violazione dei principi di buon andamento e
d'imparzialità. sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
3. - La questione non é fondata.
Secondo l'ordinanza di rimessione,
le norme impugnate non garantirebbero più la necessaria "tutela degli
interessi nazionali" ed anzi interferirebbero nella stessa sfera dei
"rapporti che lo Stato italiano intrattiene con gli Stati esteri";
sicché ne verrebbe contraddetta l'indicazione offerta dalla sentenza n. 138 del
1972, con cui questa Corte ha affermato che "in base alla Costituzione le
attribuzioni legislative e le corrispondenti attribuzioni amministrative delle
Regioni hanno ad oggetto solo fiere e mercati di carattere regionale, giacché
queste manifestazioni, quando abbiano più vasta dimensione, corrispondono ad
interessi sostanziali che fanno immediatamente capo all'intera comunità
nazionale ed appartengono, conseguentemente, alla competenza dello Stato".
Ma il giudice a quo non ha considerato adeguatamente né la natura dei
contrapposti interessi in gioco, né i margini che in tal campo rimangono
affidati alla discrezionalità legislativa, né il quadro normativo in cui
s'inseriscono le norme impugnate: quadro assai mutato rispetto a quello in cui
si collocava il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (contenente disposizioni sul
"trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materie di fiere e mercati e del relativo
personale"), sul quale si é pronunciata la predetta decisione della Corte.
Certo, dev'essere tuttora
condiviso l'insegnamento basilare della sentenza n. 138 del 1972: ossia che,
per tutti i settori elencati dal primo comma dell'art. 117 Cost., "vale la
considerazione che, pur nell'ambito di una stessa espressione linguistica, non
é esclusa la possibilità di identificare materie sostanzialmente diverse
secondo la diversità degli interessi, regionali o sovraregionali, desumibile
dall'esperienza sociale e giuridica" (senza di che - aggiungeva la Corte -
"fondamentali esigenze dell'intera comunità rischierebbero di restare
insoddisfatte"). Ma lo stabilire in quali forme le due specie di interessi
debbano venir considerate e reciprocamente armonizzate compete in larga misura
alla legge statale ordinaria; cui spetta, in particolar modo, decidere in che
limiti ed a quali effetti l'intreccio riscontrabile fra gli interessi nazionali
e regionali richieda che vengano introdotti congegni di cooperazione tra le
Regioni e lo Stato, anziché separare con nettezza gli oggetti dell'una e
dell'altra competenza. L'art. 117 va per questa parte interpretato in
collegamento con l'art. 127, ultimo comma, della Costituzione: là dove si
dispone che le questioni "di merito per contrasto di interessi" sono
risolte dalle Camere e non da questa Corte. Diversamente, il disegno
costituzionale delle autonomie regionali non conserverebbe la necessaria
elasticità e non potrebbe venire costantemente adeguato - nell'ambito delle
stesse materie elencate dall'art. 117 - alle mutevoli esigenze delle
popolazioni locali e della collettività nazionale.
Non é dunque pensabile che i due
ordini di interessi in esame debbano rimanere - per Costituzione - dimensionati
alla stregua di leggi statali ordinarie o di atti legislativi equiparati,
previgenti rispetto alla Carta costituzionale: quale sarebbe, nella specie, il
r.d.l. 29 gennaio 1934 n. 454, in cui si classificavano le mostre, le fiere e
le esposizioni, secondo che avessero carattere locale, provinciale,
interprovinciale, nazionale od internazionale. La circostanza che tali norme
fossero in vigore nel momento in cui veniva elaborata ed approvata la
Costituzione repubblicana e che, in un primo tempo, il d.P.R. n. 7 del 1972 le
abbia fondamentalmente assunte a base (pur apportandovi significative deroghe,
ai fini del riparto fra le competenze statali e regionali) non implica affatto
che le norme stesse debbano considerarsi costituzionalizzate e che il
legislatore statale ordinario non possa modificarle, agli effetti previsti dall'art.
117 Cost. Ma in ciò, precisamente, si risolve la nuova disciplina dettata dal
d.P.R. n. 616 del 1977 la quale - in sostanza - riduce a tre sole le cinque
categorie preesistenti: ponendo in distinta evidenza e riservando allo Stato le
funzioni relative agli enti fieristici di Milano, di Bari e di Verona
(unitamente alle "esposizioni universali"); suddividendo fra la
competenza statale e quella regionale le funzioni relative alle altre
manifestazioni fieristiche internazionali; ed attribuendo alle Regioni tutte le
funzioni residue, con la conseguenza che le fiere locali, provinciali,
interprovinciali e nazionali rimangono in tal senso indifferenziate (salvo il
calendario ufficiale di cui al n. 3 dell'art. 53 d.P.R. cit.).
A giustificare una disciplina del
genere sul piano costituzionale, sta il fatto che gli interessi regionali
esistenti in materia non attengono alle sole fiere di livello infraregionale,
ma indubbiamente coinvolgono le manifestazioni fieristiche di maggiore
importanza, pur non escludendo la compresenza di interessi facenti capo -
secondo la terminologia della sentenza n. 138 del 1972 - all'intera comunità
nazionale: basta infatti ricordare - per averne la prova - il rilievo che le
fiere internazionali presentano ai lini dello sviluppo economico delle
popolazioni locali, dell'incremento del turismo di competenza regionale, dello
stesso assetto del territorio, per ciò che riguarda la localizzazione e
l'urbanizzazione delle aree destinate alle fiere medesime. Non a caso, già nel
d.P.R. n. 7 del 1972 si disponeva il trasferimento alle Regioni ordinarie delle
funzioni concernenti le fiere internazionali non organizzate "da enti
riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto - legge 29 gennaio 1934, n.
454", e si prevedevano specifici poteri regionali in tema di
"riconoscimento di nuovi enti fieristici organizzatori di fiere
internazionali", nonché di designazione di componenti i relativi consigli
di amministrazione (cfr. gli artt. 1, secondo comma, lett. a, 2, terzo comma, e
3, primo comma). Sicchè per questa parte gli artt. 50 e seguenti del d.P.R. n.
616 del 1977 non hanno fatto altro che integrare il primo trasferimento delle
funzioni amministrative statali alle Regioni, in base ai principi direttivi
stabiliti dalle leggi 16 maggio 1970, n. 281, e 22 luglio 1975, n. 382, quanto
alla necessaria organicità del trasferimento medesimo: principi che la stessa
Corte ha valorizzato più volte, sin dalla sentenza n. 39 del 1971,
con cui s'é affermata - in vista dell'art. 17 della legge n. 281 - l'esigenza
che "alle Regioni siano assegnate per intero le materie indicate nell'art.
117 della Costituzione", assicurando bensì che "lo svolgimento
concreto delle funzioni regionali abbia ad essere armonicamente conforme agli
interessi unitari della collettività nazionale", ma senza per questo
addivenire ad "una preventiva e generale riserva allo Stato di settori di
materie".
Né si può dire che le norme
impugnate non abbiano tenuto conto degli interessi nazionali. Da un lato, la
perdurante potestà ministeriale di qualificazione delle fiere internazionali -
che, nella prassi, viene esercitata mediante appositi decreti di
riconoscimento, aventi un carattere ampiamente discrezionale, nei quali si
fissano o si confermano il luogo ed il tempo di tali manifestazioni, sebbene
autorizzate da parte regionale - esclude a priori quell'indiscriminata ed
incontrollata proliferazione delle fiere stesse, che il TAR del Lazio vorrebbe
evitare mediante la restaurazione d'una integrale competenza dello Stato.
D'altro lato, a garantire che non si verifichino estemporanee intromissioni
regionali nei rapporti fra l'Italia e gli altri Stati, vale comunque il rimedio
previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 616, per cui "le regioni
non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di
loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli
indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente"; ma é
significativo che il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emesso l'11 marzo 1980, non abbia ritenuto di dettare disposizioni
specificamente concernenti le fiere internazionali destinate a svolgersi nel
territorio italiano, considerando soltanto la partecipazione regionale ad
esposizioni da tenersi in altri Paesi.
Come prospettata dall'ordinanza
in esame, l'impugnativa dev'essere dunque respinta; mentre spetta al giudice a
quo stabilire quale sia l'incidenza dell'art. 53 n. 1 del d.P.R. n. 616,
relativamente alla particolare controversia che ha dato origine al presente
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, in riferimento all'art. 117 Cost., sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.