ORDINANZA N.807
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688
(<Misure urgenti in materia fiscale>), convertito con modificazioni in
legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla Corte d'Appello di Torino nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. Montecatini
Edison ed altra contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al
n. 277 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica n. 31/la s.s. dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dalla Corte d'Appello di Torino nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. Lanificio
F.lli Cerruti contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al
n. 799 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 54/1a s.s. dell'anno 1987.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a.
Montedison Fibre, della s.p.a. Montecatini Edison e della s.p.a. Lanificio
F.lli Cerruti nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella Camera di consiglio del 20 aprile
1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi entrambi ad
oggetto la restituzione di diritti doganali (nella specie diritti per servizi
amministrativi) indebitamente corrisposti per l'importazione di merci
provenienti da paesi aderenti al General Agrement on Tariffs and Trade (G.a.t.t.),
che il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui pone a carico di colui
che agisce in ripetizione l'onere, non solo di provare, ex art. 2697, primo
comma, cod. civ., il fatto estintivo della domanda, ma altresì l'inesistenza
del fatto estintivo della propria pretesa, e cioè la mancata traslazione del
tributo su altri soggetti;
che in tal senso, il citato art. 19 violerebbe
l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata diversità di regime rispetto alla
disciplina generale, (art. 2697, comma secondo, cod. civ.), per la quale,
l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto azionato in
giudizio spetta, invece, al convenuto;
che, inoltre, la disposizione censurata,
prevedendo la prova documentale della mancata traslazione anche per i pagamenti
eseguiti anteriormente alla sua entrata in vigore, si porrebbe in contrasto con
l'art. 24, primo comma, Cost., comprimendo l'effettivo esercizio del diritto di
azione in relazione alle fattispecie sorte quando ancora la predetta
documentazione non era richiesta dall'ordinamento;
che un ulteriore motivo di illegittimità viene
ravvisato nel fatto che la norma impugnata, rendendo definitiva la ritenuta
della somma indebitamente percepita dallo Stato a titolo di imposizione
fiscale, violerebbe l'art. 53 Cost., in quanto man terrebbe un'imposta non
dovuta e quindi, già in tesi, non correlata ad alcuna capacità contributiva;
che nei giudizi dinanzi a questa Corte si sono
costituite le parti, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata, mentre
per la sua inammissibilità, e, comunque, infondatezza ha concluso l'Avvocatura
Generale dello Stato.
Considerato che le cause vanno riunite per la
loro identità oggettiva;
che entrambe le ordinanze di rimessione sono
state emanate solo dopo che
che nell' ordinanza n. 277 del 1988, si dà atto
che le parti hanno convenuto che le somme richieste dall'attore nella domanda
di riassunzione del giudizio sono solo quelle corrisposte all'amministrazione
per merci comprese nella predetta tabella;
che, pertanto, la questione di legittimità
costituzionale, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura di Stato,
appare rilevante, dovendosi ritenere che la controversia rientri nell'ambito di
applicabilità del censurato art. 19;
che per quanto concerne l'asserita irrazionalità
della deroga apportata dal legislatore in tema di onere probatorio, questa
Corte, con ordinanza
n. 651 del 1988, ha già rilevato come la diversa disciplina introdotta
dalla norma impugnata trovi ampia giustificazione nell'esigenza di evitare
l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in danno della
collettività, e nella non irragionevole presunzione che, per taluni tipi di
imposta, l'onere fiscale viene di norma traslato dal soggetto passivo su altri
soggetti;
che tali conclusioni non appaiono modificabili
alla luce delle tesi difensive svolte dalle parti private, dovendosi
da un lato, escludere che la normale irrilevanza giuridica del fenomeno della
traslazione, nell'ambito del diritto tributario, possa costituire espressione
di una qualche esigenza di tutela costituzionale, e, dall'altro, osservare che
la norma impugnata, prendendo in considerazione il predetto fenomeno traslativo
al solo fine di impedire l'ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno
di altri (che da questo punto di vista, si ritengono maggiormente meritevoli di
tutela) non ne sancisce in alcun modo <L'illiceità>, configurandolo,
piuttosto, come un semplice limite all'esercizio del diritto di ripetizione;
che, peraltro, essendo già stata esclusa da
questa Corte (ord. n. 651 del 1988) la violazione del principio di
eguaglianza in relazione alla disciplina comune che regola la restituzione di
altri tipi di imposta, per le quali la traslazione dell'onere non costituisce
un'evenienza normale, tale violazione va a maggior ragione esclusa in
riferimento a fattispecie nelle quali il pagamento dell'indebito non nasce in
virtù di un'imposizione, ma, nell'ambito di un rapporto paritetico;
che anche per quanto attiene alla lamentata
lesione del diritto ad agire in giudizio (art. 24, comma primo, Cost), non sussistono valide ragioni per disattendere
quanto già affermato da questa Corte nella citata ord.
n. 651 del 1988;
che va infine escluso che la norma impugnata,
apponendo limiti alla ripetizione di un imposta indebitamente versata,
istituisca un nuovo potere impositivo, o, mantenga, confermandolo, quello
illegittimamente esercitato in precedenza, con conseguente possibile violazione
dell'art. 53 Cost.;
che, pertanto, la questione va dichiarata
manifestamente infondata, in relazione a tutti i profili sollevati.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11
marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi
avanti
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27
novembre 1982, n. 873 (<Misure urgenti in materia di entrate fiscali>),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Corte di appello
di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 04/07/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 14/07/88.