ORDINANZA N.651
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure
urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982,
n. 873, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1986, dalla Corte d'Appello
di Genova nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione Finanziaria
dello Stato e la s.p.a. Giuntini Ettore, iscritta al
n. 578 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48/la s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre
1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad
oggetto la restituzione di un'imposta di fabbricazione indebitamente versata,
che la norma impugnata viene censurata nella
parte in cui, subordinando, con effetto retroattivo, la ripetizione di alcuni
tributi indebitamente versati, alla prova documentale che l'onere non sia stato
in alcun modo trasferito su altri soggetti, si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata disparità di trattamento
fra coloro che hanno pagato i tributi in questione e
coloro che hanno invece corrisposto altri tipi di tributi, per i quali, il
diritto al rimborso non e subordinato al suddetto onere probatorio, per giunta
documentale;
b) con l'art. 24 Cost., violando il diritto di agire in giudizio in quanto modificherebbe, con effetto retroattivo, le
condizioni dell'azione di ripetizione e della relativa disciplina probatoria;
che in relazione a quest'ultimo profilo,
l'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l'irrilevanza della questione
sollevata, dal momento che l'amministrazione finanziaria, opponendosi alla
pretesa di rimborso, non tanto perché la mancata traslazione del tributo su
altri soggetti non era stata documentalmente provata
dall'attore, quanto piuttosto perché risultava per tabulas
(mediante una delibera del Comitato provinciale prezzi di Savona con la quale
si autorizzava il soggetto passivo a maggiorare di una certa aliquota il prezzo
del prodotto fino al totale recupero della somma versata a titolo di imposta di
fabbricazione) non avrebbe inteso avvalersi, nella parte sottoposta a censura,
della disposizione impugnata;
che per quanto concerne, invece, l'asserito
contrasto con l'art. 3 Cost., l'interveniente ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata.
Considerato che l'eccezione di irrilevanza
sollevata dall'Avvocatura dello Stato va respinta essendo, al riguardo,
l'ordinanza di rimessione sufficientemente motivata e tale da escludere
l'esigenza di un ulteriore esame sul requisito della rilevanza da parte di
questa Corte; che, come si dichiara nella relazione al d.d.l. di conversione
del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (atto Senato n. 2040) la disposizione
impugnata é stata emanata allo scopo di <evitare l'indebita locupletazione degli operatori economici, i quali, avendo,
come di regola, già trasferito sui successivi acquirenti anche gli oneri per
tributi che, poi, a distanza di tempo, risultino non dovuti, indubbiamente
verrebbero a conseguire un lucro se potessero ugualmente ottenere il
rimborso>;
che, come si soggiunge in detta relazione,
<poiché al rimborso si dovrebbe far luogo, ovviamente, a carico del bilancio
statale, e quindi della collettività, si avrebbe, se si consentisse
l'indiscriminato rimborso, l'effetto di porre a carico di detta collettività, e
quindi dei singoli, oneri che questi hanno già subito, avendo già pagato i
prodotti ad un prezzo comprendente il rimborso anche di quegli oneri>;
che la ratio
ispiratrice della norma impugnata, come enunciato nella relazione, appare
ragionevole e plausibile per cui, tenuto conto dei presupposti d'ordine
economico su cui essa si fonda e delle finalità che si intendono perseguire, la
deroga apportata alla disciplina comune prevista dall'art. 2033 cod. civ.,
appare congrua e giustificata;
che, in particolare, per quanto attiene
all'onere probatorio del mancato trasferimento del peso fiscale su altri
soggetti, esso trova fondamento nella presunzione ispiratrice della norma
secondo la quale l'operatore economico percosso da taluni tipi di imposta, normalmente,
le riversa sui soggetti che da lui acquistano beni o servizi;
che tale presunzione su cui si basa il
legislatore, secondo le regole di comune esperienza, non appare irragionevole,
mentre i suoi effetti, consistenti nel porre a carico del solvens
l'onere probatorio della mancata traslazione,
escludono, attraverso la esplicita previsione della possibilità di fornire la
prova contraria, una qualche lesione del diritto di agire in giudizio (art. 24
Cost.);
che, peraltro, nonostante l'autorevole orientamento
giurisprudenziale formatosi in relazione a tributi rilevanti nell'ordinamento
comunitario, può ritenersi - per quel che concerne tributi che tale rilievo non
hanno, e rispetto ai quali nel presente giudizio il sindacato di questa Corte
va riferito esclusivamente ai parametri costituzionali invocati - che
l'esercizio del diritto di azione non e vanificato o comunque illegittimamente
compresso dalla previsione di una prova documentale, anche in relazione a
fattispecie createsi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma;
che devesi difatti rilevare che quest'ultima non
richiede un documento specifico e preordinato alla dimostrazione della mancata
traslazione, essendo evidente che il legislatore ha inteso riferirsi a
scritture dalle quali il fatto da provare possa dedursi anche indirettamente;
che, in tal senso, l'obbligo di conservazione
dei libri e delle scritture contabili, imposto all'imprenditore, esclude, anche
in riferimento agli effetti retroattivi della norma, quel grado di difficoltà
probatoria che, ad avviso del giudice a quo, renderebbe praticamente
impossibile l'esercizio del diritto di ripetizione;
che, per quanto attiene alla lamentata lesione
del principio di eguaglianza, la ratio, perseguita
dalla norma, di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori
economici a danno di una maggioranza di altri soggetti
(effettivamente incisi dall'onere tributario), consente di giustificare il
diverso regime di ripetizione dell'indebito in relazione a quei tributi, per i
quali, attesa la loro peculiare natura, il fenomeno della traslazione
costituisce un'evenienza normale nella prassi dell'economia di mercato;
che, difatti, in riferimento al presupposto
impositivo ed ai beni sui quali gravano, i tributi individuati dal legislatore
nella norma impugnata si caratterizzano appunto per una particolare attitudine
ad essere trasferiti su altri soggetti, e quindi per lo scarso grado di
probabilità che l'indebito possa restare definitivamente a carico del
patrimonio di chi lo ha corrisposto;
che, peraltro, proprio la fattispecie oggetto
del giudizio a quo é emblematica di tale realtà in quanto, come già posto sopra
in evidenza, il Comitato provinciale prezzi aveva consentito la maggiorazione
per una certa aliquota del prezzo del prodotto fino al totale recupero della
imposta di fabbricazione, il che dimostra come il fenomeno, in tale imposta e
nelle altre considerate dalla norma in esame, sia idoneo a giustificare lo
speciale apprezzamento fattone dal legislatore nel porre la presunzione, essendosi
tenuto conto dell'id quod plerumque accidit, nella materia
della produzione e dello scambio;
che la lamentata diversità di regime non appare
perciò ingiustificata, dovendosi escludere l'omogeneità delle situazioni poste
a raffronto, peraltro in termini generici, dal giudice a quo;
che, pertanto, la questione va dichiarata
manifestamente infondata in tutti i suoi profili.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11
marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, primo e secondo comma, d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure
urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982,
n. 873 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di
Appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 16/06/88.