Ordinanza n. 709 del 1988

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ORDINANZA N.709

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di Barbagallo Salvatore, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;

visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, il Tribunale di Siena, nel corso del procedimento penale pendente in grado di appello a carico di Barbagallo Salvatore, imputato di avere operato la trasformazione di un annesso agricolo per necessita inerenti alla coltivazione e custodia del fondo dopo il rifiuto espresso dall'Amministrazione Comunale a rilasciare la relativa concessione edilizia, ai sensi della legge regionale della Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, ha sollevato, con ordinanza del 16 dicembre 1983, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della stessa legge:

A) in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonché le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i limiti assegnati dai principi fondamentali della normativa statale alla potestà legislativa regionale;

B) in riferimento agli artt. 3, 16 e 41 Cost. in quanto, in violazione del principio di uguaglianza, il vincolo di non edificabilità sarebbe escluso solo nei confronti della categoria degli agricoltori, mentre tutti gli altri soggetti sarebbero limitati dalla normativa in questione sia nella libertà di circolazione e di soggiorno, sia in quella di iniziativa economica;

C) in riferimento agli artt. 31, 32 e 35 Cost.. Tale censura e rivolta essenzialmente all'art. 3 della legge regionale della Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, il quale, disponendo limitazioni alle edificazioni e ristrutturazioni-in particolare, stabilendo che gli edifici rurali di nuova costruzione destinati ad abitazione dei coltivatori non possono eccedere i mq. 110, oltre a mq. 70 per tutti i conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinità-lederebbe gli interessi, costituzionalmente tutelati, alla formazione della famiglia, alla salute e al lavoro;

che nel giudizio é intervenuta la Regione Toscana, che ha concluso per la infondatezza della questione sollevata;

considerato che, quanto alla censura sub A), il <vincolo generalizzato inedificativo> disposto, secondo il giudice a quo, dalla legge in esame, in realtà non é che una disciplina del territorio in conformità agli strumenti urbanistici- suscettibili di varianti, come previsto dall'art. 1, u.c., della legge regionale n. 10 del 1979-in piena armonia con i principi della legislazione statale che prevedono una normativa differenziata, per le zone agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone;

che, con riferimento ai rilievi sub B), le norme in questione non determinano alcuna disparità di trattamento, in quanto la valutazione sulla edificabilità delle zone agricole non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla parti colare destinazione dei beni;

che nemmeno é ravvisabile alcuna violazione dei principi di cui agli artt. 16 e 41 Cost., in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, (v. sent. 64 del 1963) i vincoli posti dalle leggi in materia urbanistica non incidono nella libertà di circolazione e di soggiorno e, d'altra parte, non e fondatamente sostenibile la esistenza di un nesso tra i vincoli di edificabilità stabiliti in zona agricola e la compressione illegittima dell'iniziativa economica;

che, quanto alla questione sub C), é palesemente da escludere la abilitazione delle esigenze aziendali e familiari degli agricoltori, dedotta nell'ordinanza di rimessione, avuto riguardo alla circostanza che, nel quadro della pianificazione territoriale e nel rispetto della destinazione agricola, la legge regionale n. 10 del 1979 ha comunque previsto, come risulta dal 3° comma dell'art. 3, la possibilità di ampliamenti degli edifici, nei limiti delle dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessita delle famiglie dei coltivatori.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 1979 n. 10, (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 16, 31, 32, 35, 41 e 117 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.