SENTENZA
N. 64
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 17 agosto 1942, n. 1150, promosso con
ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal Pretore di Castellabate nel procedimento
penale a carico di Pascale Luigi, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1962
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio
1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel processo penale a
carico di Luigi Pascale, imputato di contravvenzione alla legge urbanistica per
inosservanza di modalità fissate nella licenza di costruzione (art. 41, lett.
a, in relazione all'art. 32, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150),
é stata sollevata, davanti al Pretore di Castellabate, questione di legittimità
costituzionale della detta legge, in relazione agli artt. 16 e 42 della
Costituzione, in quanto le norme di essa sarebbero state emesse in funzione di
deurbanamento e non per fini tecnici o amministrativi o igienici e sanitari. Il
Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con ordinanza 13
marzo 1962, ha rimesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata ai Presidenti delle Camere, é stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 26 maggio 1962.
Si é costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 21
aprile 1962.
Nelle deduzioni
contenute in tale atto si eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del
giudizio, perché, mancando nell'ordinanza la specifica indicazione degli
articoli della legge o delle leggi che si assumono viziate, non risultano
individuate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte alla Corte.
Nel merito, affermato
che la legge urbanistica 1942 si é proposto, non lo scopo del deurbanamento,
ma, al contrario, l'assetto e l'incremento dei centri urbani, l'Avvocatura
rileva che la detta legge, nel complesso delle sue disposizioni, non contrasta
con gli artt. 16 e 42 della Costituzione. La disciplina urbanistica, infatti,
non incide sulla libertà di soggiorno e di circolazione, garantita dall'art.
16, e non contrasta con l'art. 42, in quanto le limitazioni da essa derivanti
rientrano tradizionalmente tra i limiti nel pubblico interesse alla proprietà
privata. Si chiede, pertanto, che la questione sia dichiarata non fondata.
Nella memoria,
depositata il 21 febbraio 1963, l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le esposte
ragioni, fermandosi in particolare su alcuni istituti tipici della legge
urbanistica.
Il Pascale non si é
costituito.
Nell'udienza del 6
marzo 1963 la difesa dello Stato ha ulteriormente illustrato la sua tesi.
Considerato
in diritto
L'eccezione di
inammissibilità della questione per incertezza dell'oggetto del giudizio,
sollevata dall'Avvocatura dello Stato, va disattesa. Dall'ordinanza del Pretore
di Castellabate risulta, infatti, che con la proposta questione di legittimità
costituzionale si é inteso investire la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge
urbanistica), nel suo complesso, in quanto la finalità a cui questa sarebbe
stata diretta, e cioè il disurbanamento, contrasterebbe con gli artt. 16 e 42
della Costituzione. Tale questione é stata ritenuta da quel giudice non
manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio in corso, il quale ha
per oggetto una imputazione di contravvenzione prevista dalla legge indicata.
La questione é,
invece, infondata nel merito.
La legge 17 agosto
1942, n. 1150, contiene una disciplina dell'attività urbanistica che ha per
oggetto, com'é detto nell'art. 1, l'assetto e l'incremento edilizio dei centri
abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato. Anche
se, tra i motivi che diedero occasione alla detta legge, fu compreso, nel
momento in cui essa fu emanata, l'intento di favorire il cosiddetto
disurbanamento, e tale intento fu posto, nel capoverso dell'art. 1, tra gli
scopi a cui doveva ispirarsi l'attività di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici,
la legge stessa, considerata nelle sue obbiettive disposizioni nel suo
complesso, contiene una disciplina dell'attività edilizia che, risalendo alla
legge 25 giugno 1865, n. 2359 (artt. 86-94), h sempre formato oggetto di
regolamentazione legislativa, indipendentemente da ogni finalità di politica
demografica e di distribuzione della popolazione.
La materia
considerata dalla legge non riguarda, perciò, minimamente la libertà di
circolazione e di soggiorno, garantita dall'art. 16 della Costituzione, giacché
non contiene alcuna limitazione né della libertà personale di circolazione
stradale, né della libertà di dimorare nei centri urbani, costruiti in
conformità delle norme che disciplinano l'edilizia.
D'altra parte, non
può ritenersi che il precetto di cui al detto art. 16 precluda al legislatore
la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che
influiscono sul movimento della popolazione, purché siano fatti salvi i diritti
della persona costituzionalmente garantiti.
In relazione
all'altro profilo della questione -il preteso contrasto con l'art. 42 della
Costituzione -va riconosciuto che la legge urbanistica contiene dei limiti al
diritto di proprietà, in quanto disciplina lo jus aedificandi; ma tali
limiti, che, come si é accennato, sono sempre stati connessi alla disciplina
della proprietà immobiliare, rientrano tra quelli previsti dal detto art. 42,
secondo comma, della Costituzione, non potendosi dubitare che la funzione
sociale della proprietà richieda, tra l'altro, una disciplina dell'assetto dei
centri abitati, del loro incremento edilizio e, in genere, dello sviluppo
urbanistico.
L'analisi di questi
limiti, quali sono posti dalla legge urbanistica, non forma oggetto del
presente giudizio, in quanto sulle singole norme che li prevedono non sono
state sollevate specifiche questioni di legittimità costituzionale
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in
riferimento agli artt. 16 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria
il 10 maggio 1963.