Ordinanza n. 707 del 1988

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ORDINANZA N.707

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1982 dal Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Pigneri Maria Teresa e l'E.N.P.A.M., iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell'anno 1983;

visti gli atti di costituzione di Pigneri Maria Teresa e del l'E.N.P.A.M.;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 22 aprile 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella parte in cui prescrive l'obbligo, per tutti i medici iscritti all'Albo professionale, senza esenzione per quelli che prestino attività ospedaliera a tempo pieno, di iscrizione all'ente previdenziale assistenziale per i medici, e di pagamento dei relativi contributi;

che secondo il giudice remittente la norma in esame assoggetterebbe ad identico trattamento, agli effetti che qui rilevano, i medici che prestano attività ospedaliera a tempo pieno, e quelli che, invece, scelgono la libera professione, versando, pertanto, in una condizione affatto diversa;

che, inoltre, le finalità previdenziali perseguite dalla norma denunciata verrebbero già adeguatamente assicurate, con riferimento ai medici ospedalieri a tempo pieno, da organi e istituti diversi dall'E.N.P.A.M., sicché resterebbe ingiustificato l'obbligo posto a loro carico, di contribuzione anche verso tale ente;

che nel giudizio si sono costituiti sia la Dott.ssa Maria Teresa Pigneri, che ha chiesto la declaratoria di incostituzionalità della norma de qua, sia l'E.N.P.A.M., che ha concluso per la infondatezza della questione;

considerato che, come questa Corte ha più volte rilevato (v., in particolare, sent. n. 133 del 1984) il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale, tale che impongono di prescindere da elementi precipuamente soggettivi, quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa remunerazione;

che, in accoglimento di siffatto principio solidaristico, la norma censurata razionalmente ricollega, invece, la obbligatorietà del contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio della attività professionale, connesso alla iscrizione nel relativo Albo: e ciò proprio allo scopo di garantire l'attuazione del precetto di cui all'art. 38 della Costituzione, assicurando adeguati mezzi di sussistenza a quei lavoratori che si trovino in condizione di non potersi personalmente cautelare contro i rischi della vecchiaia e della invalidità.

Visti gli art.. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Messina con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.