ORDINANZA N.704
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 13, 22, 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge
21 giugno 1985, n. 298, promossi con ordinanze emesse il 17 maggio e il 10
aprile 1985 dal Pretore di Palmi, il 2 luglio, il 26 novembre 1985 e il 23
gennaio 1986 dal Tribunale di Lucera, il 6 febbraio 1987 dal Pretore di Avola,
il 25 febbraio 1987 dal Pretore di Castelfiorentino,
il 13 e il 12 febbraio 1987 dal Pretore di Avola e il 27 maggio 1987 dal
Pretore di Castelfiorentino, iscritte rispettivamente
ai nn. 566, 568 e 695 del registro ordinanze 1985, ai
nn. 10 e 132 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 198, 251, 285, 286 e 528 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn.
8, 11, 22 e 30/1a s.s. dell'anno 1986 e nn. 23, 27,
31 e 43/1a s.s. dell'anno 1987;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio
1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n.
566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85) ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 38, primo e terzo comma, e 44 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie) nella parte in cui (nel caso sia già intervenuta sentenza
definitiva di condanna) non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena
nei confronti dei soggetti che possono godere della sanatoria -il primo -e
l'estinzione della pena, ove siano integrati i presupposti della sanatoria -il
secondo-sotto il profilo che irragionevolmente trattano più sfavorevolmente,
con riguardo all'esecuzione della pena principale, i beneficiari o possibili
beneficiari dell'oblazione rispetto ai beneficiari dell'amnistia impropria;
che il Tribunale di Lucera, con ordinanze 2
luglio 1985 (Reg. Ord. n. 695/85) 26 novembre 1985
(Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg. Ord. n. 132/86) ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44
della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono
l'applicazione della disciplina ivi contenuta per il reato di lottizzazione
abusiva c.d. negoziale, sotto il profilo che la mancata previsione
dell'estinzione per un reato che costituisce in ogni caso un quid minus rispetto alla più grave ipotesi di lottizzazione
abusiva con opere, determina un'irrazionale diversità di trattamento per
condotte ugualmente lesive dello stesso bene;
che il Pretore di Avola con ordinanze 6 febbraio
(Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord.
n. 286/87) ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della medesima legge 28 febbraio 1985,
n. 47, nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito
della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della
stessa legge, causando la pratica impossibilita, o il differimento a tempo
indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il P.M.;
che il Pretore di Castelfiorentino,
con ordinanza 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 101 e 112 Cost., questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n.
che il Pretore di Castelfiorentino,
con ordinanza 25 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87)
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., degli artt. 13 e 22 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella
parte in cui prevedono che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al
solo caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento
di concessione in sanatoria e non anche nel caso in cui tale conformità sia
realizzata in virtù della demolizione dell'opera abusiva, nonché questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8 quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito
nella legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui dichiara non
perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito od eliminato le opere
abusive entro la data d'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge e quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le
opere demolite successivamente a tale data;
che nei giudizi (ad eccezione di quello promosso
con ordinanza 23 gennaio 1986, Reg. Ord. n. 132/86,
del Tribunale di Lucera) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o,
comunque, infondate;
Considerato che, per l'identità o connessione
delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;
che questione identica a quella sollevata dal
Tribunale di Lucera con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord.
n. 695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23
gennaio 1986 (Reg. Ord. n. 132/86) é stata da questa
Corte dichiarata inammissibile con la sent. n. 369 del
1988 per difetto di idonea motivazione sulla rilevanza, in quanto, mancando
una sia pur sommaria indicazione degli elementi delle fattispecie concrete, non
era possibile stabilire se alle fattispecie stesse fosse oppure no applicabile
la nuova disciplina normativa <più favorevole al reo> di cui all'art. 18,
primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la cui sola impossibilita di
applicazione avrebbe invero reso rilevanti le sollevate questioni;
che anche le suddette ordinanze di rinvio del
Tribunale di Lucera contengono identico difetto di idonea
motivazione sulla rilevanza e, pertanto, le questioni con le stesse sollevate
vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
che questioni identiche a quelle sollevate dal
Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord.
n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85) e
dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 25
febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87) sono state
dichiarate infondate con la sentenza n. 369 del
1988;
che questioni identiche a quelle sollevate dal
Pretore di Avola, con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord.
n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2
febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87) e dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87) sono state dichiarate infondate con la sentenza n. 369
dell'anno 1988;
che gli attuali rimettenti non prospettano
profili o argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le
decisioni in parola e che, di conseguenza, le sollevate questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucera,
con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n. 695/85) 26
novembre 1985 (Reg. Ord. m 10/86) e 23 gennaio 1986
(Reg. Ord. n. 132/86);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 13, 22, 38, primo e terzo comma e 44
della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè
dell'art. 8 quater del decreto legge 28 aprile 1985,
n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298 sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 101 e 112 Cost., dal Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio
(Reg. Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85); dal Pretore di Avola, con ordinanze 6
febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord.
n. 286/87); dal Pretore di Castelfiorentino, con
ordinanze 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87) e 25
febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.
Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 23/06/88.