Ordinanza n. 704 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.704

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 22, 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, promossi con ordinanze emesse il 17 maggio e il 10 aprile 1985 dal Pretore di Palmi, il 2 luglio, il 26 novembre 1985 e il 23 gennaio 1986 dal Tribunale di Lucera, il 6 febbraio 1987 dal Pretore di Avola, il 25 febbraio 1987 dal Pretore di Castelfiorentino, il 13 e il 12 febbraio 1987 dal Pretore di Avola e il 27 maggio 1987 dal Pretore di Castelfiorentino, iscritte rispettivamente ai nn. 566, 568 e 695 del registro ordinanze 1985, ai nn. 10 e 132 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 198, 251, 285, 286 e 528 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 8, 11, 22 e 30/1a s.s. dell'anno 1986 e nn. 23, 27, 31 e 43/1a s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, primo e terzo comma, e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui (nel caso sia già intervenuta sentenza definitiva di condanna) non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei soggetti che possono godere della sanatoria -il primo -e l'estinzione della pena, ove siano integrati i presupposti della sanatoria -il secondo-sotto il profilo che irragionevolmente trattano più sfavorevolmente, con riguardo all'esecuzione della pena principale, i beneficiari o possibili beneficiari dell'oblazione rispetto ai beneficiari dell'amnistia impropria;

che il Tribunale di Lucera, con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n. 695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg. Ord. n. 132/86) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale, sotto il profilo che la mancata previsione dell'estinzione per un reato che costituisce in ogni caso un quid minus rispetto alla più grave ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, determina un'irrazionale diversità di trattamento per condotte ugualmente lesive dello stesso bene;

che il Pretore di Avola con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87) ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, causando la pratica impossibilita, o il differimento a tempo indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il P.M.;

che il Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87) ha sollevato, in riferimento agli artt. 101 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto, prevedendo la sospensione dell'azione penale fino all'esito dell'eventuale ricorso giurisdizionale amministrativo, determina sostanzialmente una sospensione a tempo indeterminato dell'azione penale stessa, nonchè in quanto fa dipendere l'accertamento sull'esistenza di un reato dall'esito di un procedimento amministrativo, così vincolando il giudice non alla legge, ma alla decisione di un'autorità amministrativa;

che il Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 25 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 13 e 22 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevedono che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di concessione in sanatoria e non anche nel caso in cui tale conformità sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera abusiva, nonché questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8 quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data d'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le opere demolite successivamente a tale data;

che nei giudizi (ad eccezione di quello promosso con ordinanza 23 gennaio 1986, Reg. Ord. n. 132/86, del Tribunale di Lucera) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che questione identica a quella sollevata dal Tribunale di Lucera con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n. 695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg. Ord. n. 132/86) é stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la sent. n. 369 del 1988 per difetto di idonea motivazione sulla rilevanza, in quanto, mancando una sia pur sommaria indicazione degli elementi delle fattispecie concrete, non era possibile stabilire se alle fattispecie stesse fosse oppure no applicabile la nuova disciplina normativa <più favorevole al reo> di cui all'art. 18, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la cui sola impossibilita di applicazione avrebbe invero reso rilevanti le sollevate questioni;

che anche le suddette ordinanze di rinvio del Tribunale di Lucera contengono identico difetto di idonea motivazione sulla rilevanza e, pertanto, le questioni con le stesse sollevate vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che questioni identiche a quelle sollevate dal Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85) e dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 25 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87) sono state dichiarate infondate con la sentenza n. 369 del 1988;

che questioni identiche a quelle sollevate dal Pretore di Avola, con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87) e dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87) sono state dichiarate infondate con la sentenza n. 369 dell'anno 1988;

che gli attuali rimettenti non prospettano profili o argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola e che, di conseguenza, le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucera, con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n. 695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. m 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg. Ord. n. 132/86);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 22, 38, primo e terzo comma e 44 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè dell'art. 8 quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost., dal Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85); dal Pretore di Avola, con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87); dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanze 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87) e 25 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.